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Legge di stabilità 2013: Tobin Tax

(continua da “Legge di stabilità 2013: Imu, Iva, detrazioni per figli a carico, crediti iscritti a ruolo e cartelle pazze”)

Il comma 491 introduce la Tobin Tax con la definizione dell’imposta pari allo 0,2% sul valore delle transazioni finanziarie, inteso come valoredel saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato”.

E’ soggetto all’imposta il trasferimento della proprietà (escluse successione e donazione) di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di cui al 6° comma dell’art. 2346 del c.c., emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi degli stessi strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente.

L’imposta, dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti, viene corrisposta riducendo della metà l’aliquota per i trasferimenti effettuati su mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione (quindi: 0,1% in Borsa e 0,2% sui mercati Over The Counter).

E’ soggetto all’imposta anche il trasferimento di proprietà di azioni che avvenga per effetto della conversione di obbligazioni, mentre rimangono escluse le “operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari, nonchè le operazioni di conversione in azioni di nuova emissione”.

Il comma 492 stabilisce in misura fissa, da un minimo di 2,5 centesimi di euro ad un massimo di 100 euro in base al valore nozionale del contratto ed al tipo di strumento derivato, l’imposta applicata per le operazioni su

        strumenti finanziari derivati di cui all’art. 1, comma 3, del DLgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al precedente comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma;

        valori mobiliari di cui all’art. 1, comma 1-bis, lettere c) e d), del medesimo decreto legislativo, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma, inclusi warrants, covered warrants e certificates.

Se le operazioni descritte prevedono regolamento a mezzo trasferimento di azioni o altri strumenti finanziari partecipativi, il trasferimento stesso della proprietà è soggetto ad imposta nella misura e con le modalità indicate al comma 491.

Il comma 494 individua i soggetti passivi del tributo: l’imposta sulle transazioni aventi ad oggetto azioni ed altri strumenti finanziari partecipativi è dovuta dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento, mentre l’imposta sulle operazioni in derivati è dovuta da entrambe le controparti.

Obbligate al versamento sono le banche, le società fiduciarie e le imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento (art. 18 del DLgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni), nonché gli altri soggetti che intervengono nell’esecuzione delle stesse operazioni, ivi compresi gli intermediari non residenti. Qualora nell’esecuzione dell’operazione intervengano più soggetti tra quelli indicati, “l’imposta è versata da colui che riceve direttamente dall’acquirente o dalla controparte finale l’ordine di esecuzione. Negli altri casi l’imposta è versata dal contribuente.

L’imposta deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello del trasferimento della proprietà delle azioni o degli altri strumenti finanziari partecipativi ovvero della conclusione delle operazioni sugli strumenti derivati.

Viene introdotta dal comma 495 l’imposta che, con l’aliquota dello 0,02%, colpisce il controvalore degli ordini annullati o modificati – al di sopra di una soglia numerica stabilita e nel corso di una giornata di borsa – relativi ad operazioni effettuate sul mercato finanziario italiano aventi ad oggetto gli strumenti finanziari di cui ai commi 491 e 492. Sono definite negoziazioni ad alta frequenza quelle generate “da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni relative all’invio, alla modifica o alla cancellazione degli ordini”, dove le decisioni vengono assunte in un intervallo temporale non superiore al mezzo secondo.

L’imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza è dovuta dal soggetto per conto del quale sono eseguiti gli ordini (comma 496).

Il comma 497, infine, stabilisce che l’imposta relativa ai trasferimenti di cui al comma 491 e l’imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative agli stessi trasferimenti si applicano alle transazioni concluse a decorrere dal 1° marzo 2013; per le operazioni di cui al comma 492 e per quelle di cui al comma 495 su strumenti finanziari derivati, invece, la decorrenza è fissata al 1° luglio 2013.

Per l’anno 2013 l’imposta sui trasferimenti di azioni, di altri strumenti finanziari partecipativi e di titoli rappresentativi dei predetti strumenti (cfr. comma 491, 1° periodo), è fissata nella misura dello 0,22%, mentre è fissata allo 0,12% l’imposta sui trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione (cfr. comma 491, 6° periodo).

L’imposta dovuta sui trasferimenti di proprietà di cui al comma 491, sulle operazioni di cui al comma 492 e sugli ordini di cui al comma 495 effettuati fino alla fine del terzo mese solare successivo alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 500 è versata non prima del giorno sedici del sesto mese successivo a detta data”.

D.L. 138/2011 convertito con L. 148/2011: tassazione delle plusvalenze latenti al 31 dicembre per le azioni e delle rendite di fondi comuni e polizze vita che includono titoli di Stato

(continua da http://www.questidenari.com/?p=5361)

I commi 29, 30 e 31 dell’art. 2 del decreto-legge 138/2011, convertito con la legge 148/2011, contengono disposizioni che offrono la possibilità dell’affrancamento ai possessori di strumenti finanziari e prodotti d’investimento.

Con riferimento a tutti gli strumenti finanziari in deposito, i detentori di azioni ed altri titoli che operano nel regime dichiarativo o del risparmio amministrato, anziché lasciare accumulare le (eventuali) plusvalenze poi tassate con l’aliquota unica del 20% al momento della cessione (criterio del realizzo), possono provvedere al versamento dell’imposta sostitutiva nella misura del 12,5% sulle stesse plusvalenze maturate sino al 31 dicembre 2011; contestualmente, gli stessi risparmiatori consentono l’aggiornamento del valore dei titoli in modo che maturino (eventuali) plusvalenze residue nell’anno 2012 da assoggettare all’aliquota del 20%. Ad esempio: se un titolo viene acquistato al prezzo di 100 e vale 120 al 31/12/2011, e poi il titolo è valorizzato 130 al momento del realizzo nel 2012, con l’affrancamento (allineamento) è consentita per il 2011 l’applicazione dell’aliquota del 12,5% sulla plusvalenza pari a 20 = 120-100, e l’applicazione dell’aliquota del 20% sulla plusvalenza pari a 10 = 130-120 nell’anno 2012.

Inoltre, al 31/12/2011, il contribuente può portare le minusvalenze, nella misura del 62,5% del loro ammontare, in deduzione dalle (eventuali) plusvalenze future (comma 28).

Le operazioni di allineamento e deduzione delle minusvalenze (comma 32) sono previste dall’art. 2 anche per i fondi comuni d’investimento.

In merito alla tassazione dei titoli di Stato italiani ed esteri (elencati nella White List), invariata al 12,5% anche per l’anno prossimo, sono attesi i chiarimenti di un decreto attuativo di prossima emanazione nel caso in cui detti strumenti del mercato monetario ed obbligazionario, in misura mutevole nel tempo, siano inglobati all’interno di Exchange Traded Fund, all’interno di gestioni collettive o individuali del risparmio (fondi comuni d’investimento e gestioni patrimoniali) o di polizze assicurative (che includono gestioni separate per le polizze vita e fondi comuni per le polizze unit linked). I futuri chiarimenti del Ministero dell’Economia, probabilmente, riguarderanno la predisposizione di un algoritmo di calcolo per la determinazione forfetaria dei redditi da assoggettare alle diverse aliquote, dato che le rendite finanziarie dei prodotti d’investimento sopra elencati, in base al D.L. 138, saranno colpite al 20%.

In ultimo, anche la tassazione delle rendite relative ai piani di risparmio a lungo termine passa per un futuro decreto del Ministero che dovrà stabilirne le caratteristiche per la corretta identificazione, finanziaria o assicurativa, e per l’applicazione della corrispondente aliquota (11% o altro).

Chiusura di bilancio 2010 per Fondiaria Sai: conti in rosso per il secondo anno consecutivo

Gli oltre 717 milioni di euro di perdita del gruppo, sommati alla perdita di pertinenza di terzi, fanno una perdita consolidata di 928,861 milioni di euro per Fondiaria Sai alla chiusura dei conti del 2010, successiva al rosso di 391,5 milioni registrato l’anno scorso (http://www.questidenari.com/?p=2372). Per la capogruppo la perdita ha superato i 636,4 milioni di euro (era in utile a 40,2 milioni nel bilancio 2009).

Come si legge dalla comunicazione ufficiale del gruppo assicurativo, il margine di solvibilità consolidato si trova al di sotto alla soglia regolamentare del 100% con un indice di copertura al 97% (era al 120,3% a fine 2009).

La raccolta premi risulta aumentata del 5,3% ad oltre 12,91 miliardi di euro, dei quali quasi 7,2 nel ramo danni ed oltre 5,7 nel ramo vita.

Il combined ratio (costi di gestione più sinistri, tutto diviso per i premi danni) del 2010 è risultato pari al 109,4%, in peggioramento sul 108% dell’esercizio 2009.

Per la chiusura di bilancio di altre società: http://www.questidenari.com/?tag=risultati-31-dicembre-2010

Chiusura di bilancio 2010 per Generali. Chiude anche Geronzi

Dal risultato operativo di gruppo a 4,1 miliardi di euro (+11,7% rispetto all’anno prima), Generali chiude il bilancio dell’esercizio 2010 (http://www.questidenari.com/?tag=risultati-31-dicembre-2010) con l’utile netto a quota 1,7 miliardi (+30%).

Al risultato operativo hanno contribuito il segmento vita con 3,02 miliardi di euro (+23,5%: miglior risultato di sempre) ed il segmento danni con 1,12 miliardi (-11,4%).

Nonostante la crescita della raccolta premi (73,2 miliardi di euro a +3,8%) e la diminuzione dell’incidenza dei sinistri catastrofali (-1,9%), gli indicatori di efficienza gestionale segnalano problemi sul combined ratio (costi gestionali e per sinistri divisi per i premi del ramo danni), attestatosi a 98.8 contro il 98.3 del 2009, e sul rapporto fra utile netto e raccolta fermo al 2,3%.

Generali ha annunciato l’aumento del dividendo a 0,45 euro per azione (+28,6%).

Dopo il +3% di ieri, continua la salita del titolo in Borsa successiva alle dimissioni di Cesare Geronzi dalla carica di presidente della società triestina.

Brinda anche Geronzi, considerato da alcuni un pilastro del capitalismo relazionale nostrano, familistico e lontano dai canoni della meritocrazia: 16,65 milioni di euro per la sua buonuscita a seguito delle dimissioni dal board e da tutti gli incarichi che occupava per la Compagnia da meno di un anno (fonte: IlSole24Ore).

Prosit.

Il collocamento delle azioni Enel Green Power tra 1,8 e 2,1 euro

Enel S.p.A. ha comunicato di aver individuato l’intervallo di variazione del capitale della controllata Enel Green Power S.p.A. (Egp) attraverso la fissazione di un range di prezzo (c.d. forchetta per la relativa Ipo) oscillante tra 1,8 e 2,1 euro.

Il minimo di 1,8 euro per azione è non vincolante, il massimo di 2,1 euro per azione è vincolante (prezzo massimo di collocamento). Il prezzo delle azioni della divisione delle rinnovabili (http://www.questidenari.com/?tag=enel-green-power) sarà fissato entro il 2 novembre prossimo.

Poco meno di 177 milioni saranno le azioni collocate sul mercato retail dei risparmiatori italiani, esattamente pari al 12,5% di 1,415 miliardi di azioni della controllata (a loro volta corrispondenti al 28,3% del capitale complessivo di Egp).

Almeno inizialmente, Egp non sarà quotata su Ftse Mib dato che, sulla base dell’attuale valutazione massima, non viene raggiunta la soglia minima pari al 3% della capitalizzazione dell’intero mercato (fonte: Milano Finanza).

Il pagamento dei dividendi (pay-out confermato al 30%) sarà consentito dalla produzione del flusso di cassa della gestione operativa; in difetto, le fonti esterne di finanziamento (fra cui le linee di credito provenienti da Enel) interverranno a garantire il cash flow.

In particolare, la diminuzione (-18%) del flusso della gestione operativa 2010, attestatosi a quota 261 milioni di euro nel primo semestre di quest’anno contro i 319 milioni del corrispondente risultato 2009, è dovuta sia alle maggiori imposte pagate nell’esercizio corrente che all’effetto congiunto dei crediti e debiti commerciali generati con diversa dinamica nei semestri in oggetto.

L’Offerta Pubblica avrà inizio alle ore 9:00 del 18 ottobre 2010 e terminerà alle ore 16:30 del giorno 29 ottobre 2010.

Il pagamento delle azioni assegnate sarà effettuato il 4 novembre 2010 (data di pagamento).

Il controvalore del lotto minimo, calcolato sulla base del prezzo massimo, ammonta ad euro 4.200.

Ulteriori dettagli dal prospetto informativo di Enel Green Power che è possibile scaricare (in formato pdf) dal sito www.enel.com.

(precisazioni su lotto minimo e assegnazione gratuita di azioni Egp alla pagina http://www.questidenari.com/?p=3185)

(per l’abbassamento del prezzo minimo di collocamento del 28/10/2010 si legga http://www.questidenari.com/?p=3206)