Archivi tag: operatività

Provvedimento Banca d’Italia 3 aprile 2013: adeguata verifica per operazioni con banconote da 500 e 200 euro

(continua da “Sanzione per trasferimento contanti oltre limite e oblazione: circolare n. 2 del 16 gennaio 2012”)

La normativa prevede anche sanzioni nei confronti di soggetti specificamente individuati sui quali incombono obblighi di adeguata verifica della clientela.

Col provvedimento del 3 aprile 2013 recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela secondo l’art. 7, 2°, del DLgs. 21 novembre 2007, n. 231, la Banca d’Italia ha inteso precisare l’operatività con banconote di grosso taglio. La violazione delle stesse istruzioni è sanzionata ai sensi dell’art. 56 del medesimo decreto legislativo (sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 200.000 euro).

In presenza di una qualsiasi operazione (tra cui deposito, prelievo e pagamento) che preveda l’utilizzo di banconote di grosso taglio, da 500 euro o da 200 euro, le banche e gli altri intermediari finanziari dovranno astenersi dall’effettuazione della stessa operazione per importo unitario superiore a 2.500 euro, ovvero dalla prosecuzione del rapporto continuativo già in essere, se non riscontrano ragionevoli motivazioni che consentano di escludere la connessione con fenomeni di riciclaggio. L’uso di banconote di grosso taglio per importi superiori a detto limite è indipendente dalla condizione che l’operazione preveda, oltre lo stesso importo, l’utilizzo di altri tagli.

In presenza delle condizioni descritte, i destinatari del provvedimento (tra cui Poste italiane S.p.A.) dovranno altresì valutare l’invio della segnalazione per operazione sospetta (per approfondimenti sulle circostanze al verificarsi delle quali il personale bancario valuta l’attivazione della procedura di segnalazione si legga “Fattura pagata in contanti, prelevamento o versamento pari o superiore a 1.000 euro e operazione sospetta”).

Le disposizioni di questo provvedimento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014 e, con riferimento ai rapporti continuativi, si applicano a quelli già in essere a tale data anche se costituiti prima dell’entrata in vigore del decreto antiriciclaggio; con esse viene introdotta una nuova soglia di attenzione (duemilacinquecento euro) che fa scattare l’adeguata verifica della clientela nel caso descritto di utilizzo di banconote da 200 o 500 euro, considerate elementi di rischio per operazioni sia occasionali sia continuative; rimangono valide, ovviamente, le più generali disposizioni dell’art. 15 del DLgs. 231/2007 secondo cui gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela quando instaurano un rapporto continuativo e “quando eseguono operazioni occasionali, disposte dai clienti che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate o frazionate”.

(continua)

Approfondimenti sull’aumento dell’imposta di bollo su dossier titoli: depositi non soggetti a tassazione (parte IV)

(continua dalla parte III: http://www.questidenari.com/?p=4819)

La circolare 40/E delle Entrate di recente emanazione ha sgomberato il campo dalle possibili interpretazioni delle nuove norme in materia di bollo su deposito titoli circa la decorrenza dell’imposta e la valorizzazione dello stesso dossier.

Alla luce dei contenuti della citata 40/E che ricollega il presupposto d’imposta alle comunicazioni periodiche “che gli intermediari finanziari sono tenuti ad inviare alla clientela, almeno una volta l’anno, al fine di fornire una informativa chiara e completa in merito allo svolgimento del rapporto”, sembra corretto dedurre che il deposito di obbligazioni bancarie emesse da istituti di piccole dimensioni, non quotate su mercati regolamentati ma scambiate su circuiti ristretti caratterizzati da condizioni di scarsa liquidità e sensibili oscillazioni dei prezzi, non è soggetto al bollo, dato che non si rileva obbligatorietà in merito alla spedizione della comunicazione.

Il richiamo della circolare alle comunicazioni periodiche relative a “depositi titoli e cioè rapporti riconducibili alla custodia e all’amministrazione degli stessi” potrebbe escludere dall’imposizione fiscale in oggetto le quote dei fondi comuni d’investimento e le azioni delle Sicav di diritto italiano ed estero ove fossero collocate su deposito virtuale (posizione tecnica o rubrica fondi) presso gli intermediari in assenza di un formale rapporto di custodia e amministrazione, ovvero fossero oggetto di mera annotazione contabile, i certificati di deposito (di fatto sono titoli al portatore) emessi dalle banche ed in generale i titoli non dematerializzati che non fossero affidati in amministrazione alla banca.

Stessa conclusione riguarderebbe i Pronti contro Termine che non necessitano di deposito titoli in presenza di alcune condizioni.

Dal punto di vista economico, nella specie dell’impiego dei propri soldi, il cliente della banca presta denaro all’istituto che, in cambio, presta titoli al prezzo di mercato (operazione a pronti); a scadenza avverrà l’operazione inversa con cui il cliente restituisce i titoli ottenendo in cambio il denaro, maggiorato degli interessi sul capitale prestato ed equivalente al prezzo prefissato di riacquisto dei titoli stessi (operazione a termine). Tuttavia gli strumenti finanziari, che nella maggior parte dei casi vengono prestati a titolo di garanzia per motivi di finanziamento a breve termine, rimangono di proprietà della banca ed iscritti nel relativo bilancio, ovvero il cliente non può disporre operazioni di acquisto e vendita per gli stessi e pertanto non ha bisogno di dossier titoli.

Alcune banche, al manifestarsi delle novità normative, hanno deciso di trasformare i dubbi dei risparmiatori in un’opportunità commerciale, offrendosi di aprire in ogni caso il dossier e di corrispondere la spesa del bollo in sostituzione dell’adempimento dei depositanti.

(per le nuove disposizioni dell’Agenzia delle Entrate sulla decorrenza dell’imposta di bollo e per ulteriori chiarimenti su altri aspetti, fra cui la considerazione delle quote di fondi comuni immesse in un certificato cumulativo, si legga la Circolare n. 46/E del 24 ottobre 2011: http://www.questidenari.com/?p=5459)

(per l’introduzione dell’imposta sulle transazioni finanziarie: “Legge di stabilità 2013: Tobin Tax“)