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Approfondimenti sull’aumento dell’imposta di bollo su dossier titoli: depositi non soggetti a tassazione (parte IV)

(continua dalla parte III: http://www.questidenari.com/?p=4819)

La circolare 40/E delle Entrate di recente emanazione ha sgomberato il campo dalle possibili interpretazioni delle nuove norme in materia di bollo su deposito titoli circa la decorrenza dell’imposta e la valorizzazione dello stesso dossier.

Alla luce dei contenuti della citata 40/E che ricollega il presupposto d’imposta alle comunicazioni periodiche “che gli intermediari finanziari sono tenuti ad inviare alla clientela, almeno una volta l’anno, al fine di fornire una informativa chiara e completa in merito allo svolgimento del rapporto”, sembra corretto dedurre che il deposito di obbligazioni bancarie emesse da istituti di piccole dimensioni, non quotate su mercati regolamentati ma scambiate su circuiti ristretti caratterizzati da condizioni di scarsa liquidità e sensibili oscillazioni dei prezzi, non è soggetto al bollo, dato che non si rileva obbligatorietà in merito alla spedizione della comunicazione.

Il richiamo della circolare alle comunicazioni periodiche relative a “depositi titoli e cioè rapporti riconducibili alla custodia e all’amministrazione degli stessi” potrebbe escludere dall’imposizione fiscale in oggetto le quote dei fondi comuni d’investimento e le azioni delle Sicav di diritto italiano ed estero ove fossero collocate su deposito virtuale (posizione tecnica o rubrica fondi) presso gli intermediari in assenza di un formale rapporto di custodia e amministrazione, ovvero fossero oggetto di mera annotazione contabile, i certificati di deposito (di fatto sono titoli al portatore) emessi dalle banche ed in generale i titoli non dematerializzati che non fossero affidati in amministrazione alla banca.

Stessa conclusione riguarderebbe i Pronti contro Termine che non necessitano di deposito titoli in presenza di alcune condizioni.

Dal punto di vista economico, nella specie dell’impiego dei propri soldi, il cliente della banca presta denaro all’istituto che, in cambio, presta titoli al prezzo di mercato (operazione a pronti); a scadenza avverrà l’operazione inversa con cui il cliente restituisce i titoli ottenendo in cambio il denaro, maggiorato degli interessi sul capitale prestato ed equivalente al prezzo prefissato di riacquisto dei titoli stessi (operazione a termine). Tuttavia gli strumenti finanziari, che nella maggior parte dei casi vengono prestati a titolo di garanzia per motivi di finanziamento a breve termine, rimangono di proprietà della banca ed iscritti nel relativo bilancio, ovvero il cliente non può disporre operazioni di acquisto e vendita per gli stessi e pertanto non ha bisogno di dossier titoli.

Alcune banche, al manifestarsi delle novità normative, hanno deciso di trasformare i dubbi dei risparmiatori in un’opportunità commerciale, offrendosi di aprire in ogni caso il dossier e di corrispondere la spesa del bollo in sostituzione dell’adempimento dei depositanti.

(per le nuove disposizioni dell’Agenzia delle Entrate sulla decorrenza dell’imposta di bollo e per ulteriori chiarimenti su altri aspetti, fra cui la considerazione delle quote di fondi comuni immesse in un certificato cumulativo, si legga la Circolare n. 46/E del 24 ottobre 2011: http://www.questidenari.com/?p=5459)

(per l’introduzione dell’imposta sulle transazioni finanziarie: “Legge di stabilità 2013: Tobin Tax“)

Trasferimento fondi comuni d’investimento tra banche

Tra i motivi che impediscono agli investitori di chiudere i rapporti con una banca e aprirne altri con un nuovo istituto, quando la situazione è divenuta insostenibile per la lievitazione dei costi di gestione del conto corrente o magari per le difficoltà di relazione col personale bancario, c’è senza dubbio un deterrente che si lega alle operazioni di riscatto dei fondi comuni d’investimento.

Cambiare direttore, promotore o conto corrente, in sostanza, implica la chiusura di una posizione tecnica e la successiva apertura di un nuovo deposito che, destinata ai medesimi prodotti, si traduce nel sostenimento di pagamenti inutili: prima gli oneri aggiuntivi per applicazione di commissioni d’uscita dai fondi comuni e per diritti fissi, e poi le commissioni di sottoscrizione ed i nuovi diritti fissi per gli stessi fondi con lo stesso brand.

Anche se questa regola conosce alcune eccezioni, la presenza di condizioni ostative alla libera concorrenza tra soggetti abilitati sul mercato dei prodotti e servizi d’investimento è a tutt’oggi evidente.

E il danno per chi intende mettere a frutto i propri soldi è ancora più grave se si considera il mancato guadagno derivante dal non utilizzo del capitale per un periodo di tempo pari a circa due o tre settimane, quando i soldi transitano veicolati da pezzi di carta in attesa della consegna alla società di gestione del risparmio (S.G.R.) destinataria.

Per ovviare a questi inconvenienti ed intervenire sullo snellimento delle operazioni, Assogestioni, Assoreti, Abi, Anasf e Assosim hanno lavorato alla stesura di un documento di autoregolamentazione per il trasferimento dei fondi comuni d’investimento, attualmente allo studio di Consob e Banca d’Italia, la cui adozione è lasciata alla discrezione delle società di gestione del risparmio: relativi ai nuovi standard di comunicazione tra rete di vendita (la banca), banca depositaria (che custodisce le disponibilità liquide del fondo comune e ne calcola il valore della quota) ed S.G.R., i contenuti del documento dovrebbero divenire operativi per la fine del 2011.

Fonte: Mornigstar.it