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Decreto-legge 138/2011 convertito nella legge 148/2011: limiti all’uso del contante, dei libretti di deposito e dei titoli al portatore; riduzione delle sanzioni per gli esercenti (art. 2, commi 4, 4-bis e 36-vicies ter)

Con la legge 14 settembre 2011, n. 148, è stato convertito con modificazioni il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.

L’art. 2 (Disposizioni in materia di entrate) del D.L. 138/2011, al comma 4, disciplina la riduzione del limite all’utilizzo consentito del denaro contante, dei libretti di deposito bancari o postali al portatore e dei titoli al portatore in euro o valuta estera, per un valore dell’operazione inferiore ad euro 2.500 quando gli scambi di moneta avvengano senza il tramite delle banche, degli istituti di moneta elettronica o di Poste Italiane S.p.A.. Anche in caso di suddivisione dell’intero valore attraverso due o più pagamenti, detto limite è operativo per l’ammontare complessivo dei corrispettivi versati in ordine alla medesima operazione (frazionata).

Le norme antiriciclaggio, riguardanti pure i vaglia postali e cambiari, comportano gli obblighi di apposizione della clausola di non trasferibilità e di indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario in caso di emissione di assegni bancari, circolari e postali per importi almeno pari a 2.500 euro, ed il necessario mantenimento del saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore al di sotto dello stesso limite. In caso di trasferimento del libretto di deposito ad altro soggetto (persona fisica o soggetto diverso da persona fisica), il possessore è tenuto a comunicare alla banca i dati identificativi del soggetto e la data dell’operazione entro 30 giorni dal trasferimento.

Inoltre è slittato dal 30 giugno 2011 al 30 settembre 2011 il termine entro il quale i libretti di deposito bancari o postali al portatore, aventi saldo non inferiore ad euro 2.500, devono essere estinti dal portatore ovvero ridotti ad un importo non eccedente la stessa soglia.

A fini di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in tema di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all’articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all’importo di euro duemilacinquecento; conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo 49, le parole: « 30 giugno 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2011 ».

La L. 148/2011, in sede di conversione, ha inserito nell’art. 2 il comma 4-bis: non sono applicabili le sanzioni pecuniarie amministrative (quantificate, in base allo strumento di pagamento e al tipo di infrazione, tra l’1% ed il 40% dell’importo trasferito, ovvero tra il 10% ed il 40% del saldo del libretto) relative alle violazioni compiute tra il giorno 13 ed il giorno 31 agosto 2011 che si siano sostanziate nel trasferimento di denaro contante, libretti e titoli al portatore, e nel possesso di libretti di deposito per importi mantenuti al di sopra del limite previsto e al di sotto della soglia precedentemente in vigore pari ad euro 5.000:

E’ esclusa l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 58 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per le violazioni delle disposizioni previste dall’articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13 del medesimo decreto, commesse nel periodo dal 13 al 31 agosto 2011 e riferite alle limitazioni di importo introdotte dal comma 4. A decorrere dal 1° settembre 2011 le sanzioni di cui al citato articolo 58 sono applicate attraverso gli uffici territoriali del Ministero dell’economia e delle finanze. All’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 18 e 19 sono abrogati.

Infine il comma 36-vicies ter, aggiunto dalla L. 148/2011 all’art. 2 del D.L. 138/2011, dimezza le sanzioni in caso di violazione degli obblighi dichiarativi e di documentazione in materia di imposte dirette e Iva (es. omessa presentazione della dichiarazione dei redditi o indicazione di un reddito imponibile inferiore a quello accertato, omessa presentazione della dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto o indicazione di un’imposta inferiore a quella dovuta, violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto) per gli esercenti imprese, arti e professioni aventi ricavi e compensi dichiarati inferiori a 5.000.000 di euro. La riduzione della sanzione è subordinata all’indicazione, in sede di dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di Iva, degli estremi identificativi dei rapporti con operatori finanziari in corso nel periodo d’imposta e all’esclusione dell’uso del denaro contante per ogni operazione attiva o passiva effettuata nell’esercizio dell’attività.

Per gli esercenti imprese o arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro i quali per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell’esercizio dell’attività utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante e nelle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e imposte sul valore aggiunto indicano gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari di cui all’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, in corso nel periodo di imposta, le sanzioni amministrative previste dagli articoli 1, 5 e 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono ridotte alla metà.

La legge 14 settembre 2011, n. 148, è consultabile all’indirizzo gazzettaufficiale.it (GU n. 216 del 16-9-2011; entrata in vigore del provvedimento: 17/09/2011).

(per la tassazione delle rendite finanziarie disciplinata dal D.L. 138/2011 convertito con la L. 148/2011 si legga http://www.questidenari.com/?p=5361)

(per il successivo abbassamento del limite alla circolazione di contante e titoli al portatore introdotto dal governo Monti: http://www.questidenari.com/?p=5729)

Decreto-legge 98/2011 convertito dalla legge 111 del 2011: indagini finanziarie, sanzioni, accertamento esecutivo, ritardati versamenti e termini di esigibilità (art. 23)

Le norme in materia tributaria riportate ai commi da 24 a 27 relativi all’art. 23 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella Legge 15 luglio 2011, n. 111, hanno accresciuto il numero dei destinatari delle richieste di indagini finanziarie dell’Amministrazione fiscale, consentendo agli uffici amministrativi di acquisire informazioni su attività di tipo finanziario provenienti da società ed enti di assicurazione.

Il comma 29 del D.L. 98/2011 riordina i procedimenti di irrogazione delle sanzioni: la definizione agevolata delle sanzioni si realizza anche quando, successivamente all’accoglimento delle deduzioni prodotte dal contribuente, le stesse sono state rideterminate dall’ufficio.

Al fine di razionalizzare i procedimenti di irrogazione delle sanzioni: a) all’articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «7-bis. Le sanzioni irrogate ai sensi del comma 7, qualora rideterminate a seguito dell’accoglimento delle deduzioni prodotte ai sensi del comma 4, sono definibili entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, con il pagamento dell’importo stabilito dal comma 3.». La disposizione di cui al periodo precedente si applica agli atti di irrogazione delle sanzioni notificati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, nonché a quelli notificati prima della predetta data per i quali risultano pendenti i termini per la proposizione del ricorso;

In particolare, il 3° comma dell’art. 16 del D.Lgs. 472/97 recita: “Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il trasgressore e gli obbligati ai sensi dell’articolo 11, comma 1, possono definire la controversia con il pagamento di un quarto della sanzione indicata nell’atto di contestazione. La definizione agevolata impedisce l’irrogazione delle sanzioni accessorie”.

Con la lettera b) del comma 29 diviene obbligatoria l’irrogazione immediata delle sanzioni collegate al tributo cui fanno riferimento, con atto contestuale all’avviso di accertamento o di rettifica:

b) nel comma 1 dell’articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le parole: «possono essere» sono sostituite con la seguente: «sono». La disposizione di cui al periodo precedente si applica agli atti emessi a decorrere dal 1° ottobre 2011.

Pertanto, la nuova formulazione del 1° comma dell’art. 17 (Irrogazione immediata) del D.Lgs. 472/97 diventa: “In deroga alle previsioni dell’articolo 16, le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono sono irrogate, senza previa contestazione e con l’osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all’avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità”.

Il comma 30 dell’art. 23 del D.L. 98/2011 trasla dal 1° luglio al 1° ottobre 2011 l’iniziale applicazione delle disposizioni sull’accertamento esecutivo.

Il comma 31 dell’art. 23 – con la soppressione delle parole “riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute dall’amministrazione finanziaria,” nel primo comma, 2° periodo, dell’art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 – consente di applicare le sanzioni amministrative in misura ridotta a tutti i versamenti di tributi effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni.

Così diviene l’art. 13 (Ritardati od omessi versamenti diretti), 1°, del D.lgs. 471/97: “Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.”.

Il comma 34 dell’art. 23 proroga al 30 settembre 2012 i termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità per gli agenti della riscossione.

La ripubblicazione del testo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria» è disponibile all’indirizzo web direttorigenerali.it.

(per le disposizioni in materia di contenzioso previdenziale e assistenziale – legge 111/2011 – si legga http://www.questidenari.com/?p=4721)