Posts Tagged decorrenza
Asta Bot semestrali del 29 maggio 2013
Pubblicato da L'Autore in Investimenti borsistici il 24 maggio 2013
Con regolamento 31/05/2013 e sistema di collocamento dell’asta competitiva, il MEF ha disposto per mercoledi 29 maggio 2013 l’emissione dei Buoni Ordinari del Tesoro semestrali.
I Bot 6 mesi (ISIN IT0004920085, emissione 31 maggio 2013, scadenza 29 novembre 2013, durata 182 giorni) sono offerti per un importo pari a 8 miliardi di euro ed avevano fatto registrare rendimento medio ponderato dello 0,503% nell’asta dello scorso 26 aprile.
Fonte: Dipartimento del Tesoro
L’autore, Gianluca Libbi, nega ogni autorizzazione a copiare e ripubblicare per intero i testi presenti su questo sito web, "www.questidenari.com", in qualsiasi altro luogo. Leggere le informazioni di copyright per ulteriori dettagli.
CTZ e BTP€i 5 anni: asta 28 maggio 2013
Pubblicato da L'Autore in Investimenti borsistici il 23 maggio 2013
Per martedi 28 maggio 2013, con regolamento 31/05/2013, il MEF ha disposto il collocamento in asta marginale dei Certificati di credito del Tesoro “Zero coupon” e dei Buoni del Tesoro Poliennali indicizzati all’inflazione dell’Area Euro quinquennali.
I Ctz (ISIN IT0004890890, emissione 31 gennaio 2013, scadenza 31 dicembre 2014) sono offerti in nona tranche per ammontare nominale da un minimo di 2 miliardi di euro ad un massimo di 2,5 miliardi di euro ed avevano fatto registrare rendimento lordo pari all’1,167% nell’asta dello scorso 24 aprile.
I BTP€i 5 anni (ISIN IT0004890882, emissione 31 gennaio 2013; scadenza 15 settembre 2018, cedola annuale 1,7% in pagamento al 15 settembre 2013; giorni dietimi 77) sono offerti in quinta tranche per ammontare nominale da un minimo di 500 milioni di euro ad un massimo di 1 miliardo di euro ed avevano fatto registrare rendimento lordo pari al 2,16% nell’asta dello scorso 25 marzo.
Fonte: Dipartimento del Tesoro
L’autore, Gianluca Libbi, nega ogni autorizzazione a copiare e ripubblicare per intero i testi presenti su questo sito web, "www.questidenari.com", in qualsiasi altro luogo. Leggere le informazioni di copyright per ulteriori dettagli.
Circolare n. 13/E del 9 maggio 2013: detrazione per interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica. Ravvedimento operoso e sanzioni
Pubblicato da L'Autore in Commercialista il 23 maggio 2013
Con la Circolare n. 13/E del 9 maggio 2013, avente ad oggetto “risposte a quesiti riguardanti detrazioni”, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al sostenimento spese per interventi di recupero edilizio su un medesimo immobile nel periodo d’imposta 2012: il contribuente può decidere di avvalersi della sola detrazione nella misura del 50% per le spese sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre fino al limite di euro 96.000 e, conseguentemente, rinunciare la beneficio dello sconto previsto per la rimanente parte di spese sostenute da inizio anno fino al 25 giugno 2012 entro la soglia di euro 48.000.
In ordine alla detrazione del 55% per interventi di riqualificazione energetica negli edifici prorogata fino al 30 giugno 2013, la circolare n. 13/E distingue tra
- lavori eseguiti sia nel 2012 che nel 2013, con spese sostenute in entrambi gli anni e relative al medesimo intervento, per i quali la comunicazione all’ENEA deve essere effettuata nei 90 giorni dalla data di fine lavori (non necessariamente entro il 30 giugno 2013);
- lavori conclusi nel 2012, per i quali la scheda informativa è stata inviata all’ENEA nei 90 giorni dalla chiusura dei lavori, con parte delle spese sostenute nel 2013: queste ultime spese, sostenute dopo l’invio della comunicazione e relative al medesimo intervento, sono comunicate dal contribuente integrando la scheda originariamente trasmessa all’ENEA non oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale le spese stesse possono essere portate in detrazione.
Infine, circa la preventiva comunicazione di fine lavori non eseguita tempestivamente, la circolare n. 13/E – richiamando l’art. 2, 1°, del D.L. n. 16 del 2012 – ricorda che “la fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali” non è preclusa al contribuente (“sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza”) se lo stesso
- possiede i requisiti sostanziali richiesti dalla legge;
- versa l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’art. 11, 1°, del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall’art. 17 del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista;
- effettua la comunicazione ovvero esegue l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile.
Sul punto era già intervenuta la precedente circolare n. 38/E del 28 settembre 2012 (ravvedimento operoso: c.d. remissione in bonis) precisando che
- la sanzione minima, pari ad euro 258, deve essere versata tramite modello F24 (codice tributo 8114) senza possibilità di effettuare la compensazione con crediti eventualmente disponibili e non può essere oggetto di ravvedimento ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
- la prima dichiarazione utile è da intendersi come “la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione ovvero eseguire l’adempimento stesso”.
Pertanto, se il termine per l’invio della scheda informativa all’ENEA scadesse il 30/06/2013 (ad esempio), l’adempimento andrebbe effettuato entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta 2012, ovvero entro il 30/09/2013.
L’autore, Gianluca Libbi, nega ogni autorizzazione a copiare e ripubblicare per intero i testi presenti su questo sito web, "www.questidenari.com", in qualsiasi altro luogo. Leggere le informazioni di copyright per ulteriori dettagli.
Asta 13 maggio 2013: Btp 3 anni, Btp 15 anni e CCTeu
Pubblicato da L'Autore in Investimenti borsistici il 8 maggio 2013
Per lunedi 13 maggio 2013, in asta marginale e con regolamento 15/05/2013, il MEF ha disposto l’emissione dei titoli di Stato relativi ai Buoni del Tesoro Poliennali triennali, ai Btp 15 anni e ai CCTeu.
I Btp 3 anni (ISIN IT0004917792, decorrenza 15/04/2013, scadenza 15/05/2016, tasso d’interesse annuo lordo 2,25%, data pagamento cedola 15 novembre 2013; giorni dietimi 0) sono offerti in terza tranche per ammontare nominale dell’emissione da un minimo di 2,5 miliardi di euro ad un massimo di 3,5 miliardi di euro e, nell’asta dello scorso 11 aprile, avevano fatto segnare rendimento lordo del 2,29%. Nella mattinata di lunedi i Btp triennali hanno fatto registrare rendimento lordo in discesa all’1,92%, prezzo di aggiudicazione 100,97 e rapporto di copertura 1,34 derivante da richieste per oltre 4,675 miliardi di euro (assegnato l’importo massimo offerto).
I Btp 15 anni (ISIN IT0004644735, decorrenza 1° settembre 2010, scadenza 1° marzo 2026, tasso d’interesse annuo lordo 4,5%, vita residua 13 anni, data pagamento cedola 1° settembre 2013, giorni dietimi 75) sono offerti in sedicesima tranche per ammontare nominale dell’emissione da un minimo di 750 milioni di euro ad un massimo di 1,5 miliardi di euro ed avevano fatto segnare rendimento lordo del 4,55% nell’asta dello scorso 13 febbraio. Nella mattinata di lunedi i Btp 15 anni (vita residua 13 anni) hanno fatto registrare rendimento lordo in discesa al 4,07%, prezzo di aggiudicazione 104,65 e rapporto di copertura 1,49 derivante da richieste per oltre 2,233 miliardi di euro (assegnato l’importo massimo offerto).
I CCTeu (decorrenza 01/05/2013, scadenza 01/11/2018, tasso annualizzato 2,117%, spread 1,8%, tasso cedolare semestrale 1,082% e cedola in pagamento il 1° novembre 2013, giorni dietimi 14) sono offerti in prima tranche per ammontare da un minimo di 2 miliardi di euro ad un massimo di 3 miliardi di euro. Nella mattinata di lunedi il rendimento lordo dei CCTeu (ISIN IT0004922909) è risultato pari a 2,44%, il prezzo di aggiudicazione è stato pari a 98,40 ed il rapporto di copertura si è attestato a 1,35 derivante da richieste per quasi 4,059 miliardi di euro (assegnato l’importo massimo offerto).
Fonte: Dipartimento del Tesoro
L’autore, Gianluca Libbi, nega ogni autorizzazione a copiare e ripubblicare per intero i testi presenti su questo sito web, "www.questidenari.com", in qualsiasi altro luogo. Leggere le informazioni di copyright per ulteriori dettagli.
Circolare n. 12/E del 3 maggio 2013: limite massimo dell’imposta di bollo per i prodotti finanziari
Pubblicato da L'Autore in Commercialista il 3 maggio 2013
Con la Circolare n. 12/E del 3 maggio 2013 l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito alle novità fiscali contenute nella legge 228/2012 (legge di stabilità 2013) e nel decreto-legge 179/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 221/2012.
In ordine alle modifiche all’imposta di bollo applicabile alle comunicazioni inviate alla clientela relative a prodotti finanziari (legge di stabilità 2013, articolo 1, comma 509), la Circolare specifica che a decorrere dall’anno 2013 l’introduzione della soglia massima di imposta, pari ad euro 4.500, trova applicazione esclusiva per le comunicazioni inviate a soggetti diversi dalle persone fisiche.
Pertanto resta immutato il regime applicabile alle comunicazioni inviate alle persone fisiche (si legga “Circolare n. 48/E del 21 dicembre 2012: esempi di imposta di bollo su conto corrente e libretto, su deposito titoli e gestione patrimoniale, su buoni fruttiferi postali”).
L’autore, Gianluca Libbi, nega ogni autorizzazione a copiare e ripubblicare per intero i testi presenti su questo sito web, "www.questidenari.com", in qualsiasi altro luogo. Leggere le informazioni di copyright per ulteriori dettagli.