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Multe per infrazioni al Codice della Strada: termini di pagamento e di notifica del verbale

Ad esclusione dei casi più gravi in cui si commette reato ed interviene la sentenza del giudice (guida in stato di ebbrezza o rifiuto di sottoporsi ad alcoltest, oppure guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o senza aver conseguito la patente, omissione di soccorso a seguito di incidente), le infrazioni al Codice della Strada sono punite con la sola sanzione amministrativa, talvolta seguita dalla sanzione accessoria.

L’estinzione della sanzione amministrativa avviene con il pagamento di una somma in denaro pari alla multa stessa se, in caso di riconoscimento da parte del conducente della propria responsabilità, quest’ultimo trova sul parabrezza dell’auto il “preavviso” lasciato dall’agente accertatore; in tal caso il pagamento va effettuato entro il termine indicato sul preavviso stesso. Anche in caso di contestazione immediata la somma da versare sarà identica.

Diversamente, rendendosi necessaria l’individuazione del proprietario del veicolo e la spedizione dell’atto giudiziario al suo indirizzo di residenza a mezzo raccomandata, la sanzione sarà gravata da spese di accertamento e di notifica, normalmente al di sotto dei 15 euro.

Una volta spedito l’atto, il verbale di accertamento della violazione – che non è stato consegnato al trasgressore perché lontano dall’auto in sosta vietata (ad esempio) o a causa delle condizioni del traffico – è notificato al proprietario del veicolo entro 90 giorni dalla data di accertamento, con computo dei giorni a partire da quello successivo alla data dell’infrazione. In caso di contestazione immediata, è utile rammentare che il verbale si intende notificato anche se il trasgressore rifiuta di riceverne copia, mentre sono previsti 100 giorni per la notifica al proprietario (http://www.questidenari.com/?p=2824).

Il verbale si intende notificato dal Comando da cui dipendono gli accertatori nel giorno di consegna al servizio postale, al messo comunale o all’ufficiale giudiziario. Ciò implica che la consegna al proprietario oltre il termine stabilito non invalida il verbale se i motivi del ritardo non sono riconducibili al Comando; se invece il ritardo è dovuto al Comando, l’obbligo di pagamento si estingue.

Ai fini della decorrenza dei termini di pagamento o di presentazione del ricorso (al Prefetto o al Giudice di Pace), il verbale si considera notificato se la relativa raccomandata è ricevuta da persona di età almeno pari ad anni 14. In caso di rifiuto, ovvero in caso di assenza, il servizio postale effettua un secondo tentativo di notifica (con l’avviso di giacenza) della durata di 10 giorni, trascorsi inutilmente i quali l’atto si intende notificato a partire dalla data di consegna del primo avviso.

Avvenuta la notifica del verbale, il pagamento completo delle somme deve verificarsi entro 60 giorni di calendario (a decorrere dal giorno successivo a quello in cui è stata commessa l’infrazione in caso di contestazione immediata, o a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il verbale è stato notificato dal servizio postale); diversamente si realizza l’iscrizione a ruolo per importo pari alla metà del massimo previsto per la specifica violazione e con tempi di notifica pari a 5 anni.

(continua http://www.questidenari.com/?p=3917)

Rendimenti in aumento per i Btp quinquennali e trentennali a febbraio 2011

Quest’oggi 14 febbraio 2011 sono stati collocati col sistema dell’asta marginale i Buoni del Tesoro Poliennali con regolamento 16/02/2011.

Per i Btp 5 anni (decorrenza 01/11/2010; 5° tranche; scadenza 01/11/2015; tasso d’interesse annuo lordo 3%; ISIN IT0004656275) il rendimento annuo lordo è risultato pari al 3,77%, in aumento rispetto al 3,67% di gennaio. Il bid-to-cover è stato pari a 1,4 derivante dal rapporto tra la domanda per oltre 4,9 miliardi di euro (circa 670 milioni in più di gennaio) e l’offerta massima di 3,5 miliardi interamente assegnati.

Per i Btp 30 anni (ISIN IT0004532559, tranche 12°, cedola 5%, emissione 01/09/2009, scadenza 01/09/2040) il rendimento annuo lordo è risultato pari al 5,51%, in aumento rispetto al 4,8% del settembre 2010. Il bid-to-cover è stato pari a 2,06; assegnati oltre 1,6 miliardi di euro, meno dell’offerta massima per 1,75 miliardi di euro.

Fonte: Dipartimento del Tesoro

(per l’asta Btp 5 anni dell’11 marzo 2011 si legga http://www.questidenari.com/?p=3814)

(per l’asta dei Btp 30 anni del 13 maggio 2011 si veda http://www.questidenari.com/?p=4160)

Finanziaria 2011 – Decorrenza dei trattamenti pensionistici (art. 1, 37°)

Si riporta il contenuto del comma 37 relativo all’art. 1 della Legge di stabilità 2011 (http://www.questidenari.com/?tag=finanziaria-2011: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) nel testo definitivo della Legge del 13 dicembre 2010 n° 220, pubblicata su Gazzetta Ufficiale n° 297 del 21 dicembre 2010 – supplemento ordinario n° 281.

L’art. 12, 5° del D.L. 78/2010 prevede che le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici anteriori alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge continuino ad applicarsi – nel limite di 10.000 beneficiari che maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 – ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n° 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 (c.d. finestre).

Oltre a detti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui al 2° comma dell’art. 7 della Legge 223/1991, il beneficio è esteso alle persone che maturano gli stessi requisiti entro il periodo di fruizione dell’indennità di cui al comma 1° del medesimo articolo 7.

Inoltre il Ministro del Lavoro può disporre il prolungamento dell’intervento di tutela del reddito, ai fini del raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico, per un periodo non superiore a quello compreso tra la data computata sulla base delle norme sui trattamenti pensionistici vigenti prima del decreto 78/2010 e la data computata sulla base dell’art. 12 del D.L. 78.

L’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n° 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n° 122, è modificato al comma 5 nella lettera a) ed integrato con l’inserimento del comma 5-bis), e pertanto diviene:

Art. 12. Interventi in materia previdenziale

(omissis)

5. Le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011, di cui al comma 6:

a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n° 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n° 223;

b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n° 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;

c) ai lavoratori che, all’entrata in vigore del presente decreto, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all’art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n° 662.

5-bis. Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c) del comma 5, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito di cui alle medesime lettere, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n° 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n° 2, può disporre, in deroga alla normativa vigente, in via alternativa a quanto previsto dal citato comma 5, la concessione del prolungamento dell’intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico sulla base di quanto stabilito dal presente articolo e in ogni caso non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dal presente articolo.

(omissis)

E’ possibile visionare il testo integrale della Legge di stabilità 2011 in vigore dal 01/01/2011 all’indirizzo www.gazzettaufficiale.it (GU n. 297 del 21-12-2010  –  Suppl. Ordinario n. 281).

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(per l’età pensionistica delle donne nel settore privato, in base alla manovra 2011-2014, si legga http://www.questidenari.com/?p=4547)

(per i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia fissati dalla Legge di stabilità 2012 si legga http://www.questidenari.com/?p=5610)