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DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138: tassazione delle rendite finanziarie, limite all’uso dei contanti, studi di settore e sanzioni accessorie per professionisti ed esercenti attività commerciali

La manovra anti-crisi di ferragosto è stata varata col decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) pubblicato sulla GU n. 188 del 13-8-2011 ed entrato in vigore il 13/08/2011.

Tra i provvedimenti adottati si trova l’aumento della tassazione delle rendite finanziarie al 20% (art. 2, commi 6-8), con esclusione dei titoli di Stato (Bot, Ctz e obbligazioni pubbliche come Btp e CCTeu). Ciò significa che depositi bancari e postali (conti correnti e conti deposito) saranno agevolati con uno sconto impositivo di 7 punti percentuali sugli interessi attivi, mentre altre forme di investimento come azioni, obbligazioni private e fondi comuni d’investimento saranno gravate da una tassazione sui rendimenti che sale dal 12,5% al 20% (per la recente equiparazione della tassazione tra fondi di diritto italiano e fondi di diritto estero si legga http://www.questidenari.com/?p=4571).

Sono esclusi dalle nuove disposizioni anche i rendimenti dei fondi di previdenza complementare colpiti dall’aliquota dell’11%.

Art. 2 – Disposizioni in materia di entrate

(omissis)

6. Le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 20 per cento.

7. La disposizione di cui al comma 6 non si applica sugli interessi, premi e ogni altro provento di  cui all’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera  c-ter), ovvero sui redditi di capitale e sui redditi  diversi di natura finanziaria del medesimo decreto nei seguenti casi:

a) obbligazioni e altri titoli di cui all’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29  settembre 1973, n. 601 ed equiparati;

b) obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’articolo  168-bis del medesimo testo unico;

c) titoli di risparmio per l’economia meridionale di cui all’articolo 8, comma 4 del decreto-legge  13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;

d) piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti.

8. La disposizione di cui al comma 6 non si applica altresì agli interessi di cui al comma 8-bis dell’articolo 26-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, agli utili di cui all’articolo 27, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al risultato netto maturato delle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

In materia di lotta all’evasione fiscale, viene ulteriormente abbassata la soglia di trasferimento del denaro contante tra privati in assenza dell’operato delle banche (per approfondimenti si leggano gli articoli della serie http://www.questidenari.com/?tag=antiriciclaggio), così passata da 5.000 a 2.500 euro. Art. 2, comma 4:

A fini di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in tema di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all’articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all’importo di euro duemilacinquecento; conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo 49, le parole: «30 giugno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2011».

Sono inasprite le sanzioni per i professionisti che non emettono fattura con la sospensione dall’ordine da un minimo di 3 giorni ad un massimo di 1 mese nel caso di 4 fatture omesse in 5 anni. Sempre l’art. 2, comma 5:

All’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-quinquies, sono inseriti i seguenti:

“2-sexies. Qualora siano state contestate a carico di soggetti iscritti in albi ovvero ad ordini  professionali, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi, è disposta in ogni caso la  sanzione accessoria della sospensione dell’iscrizione all’albo o all’ordine per un periodo da tre giorni ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione è disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi. In deroga all’articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Gli atti di sospensione sono comunicati  all’ordine professionale ovvero al soggetto competente alla tenuta dell’albo affinché ne sia data pubblicazione sul relativo sito internet. Si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter.

2-septies. Nel caso in cui le violazioni di cui al comma 2-sexies siano commesse nell’esercizio in  forma associata di attività professionale, la sanzione accessoria di cui al medesimo comma è disposta nei confronti di tutti gli associati.”

Inasprite anche le sanzioni per le attività commerciali che non rilasciano scontrino fiscale (sino alla chiusura dell’attività). La preclusione degli accertamenti per gli studi di settore riguarda solo il caso del contribuente risultato congruo anche per l’anno precedente:

Art. 2, comma 35

All’ultimo periodo del comma 4 bis dell’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo la parola “446” sono aggiunte le seguenti: “e che i contribuenti interessati risultino congrui alle risultanze degli studi di settore, anche a seguito di adeguamento, in relazione al periodo di imposta precedente”. All’articolo 1, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, dopo le parole “o aree territoriali” sono aggiunte le seguenti: “, o per aggiornare o istituire gli indicatori di cui all’articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146”.

E’ possibile scaricare il testo completo del D.L. 138/2011 (formato pdf) dal sito web Gazzettaufficiale.it.

(per la liquidazione del TFR per dipendenti pubblici e per i requisiti anagrafici relativi al pensionamento delle donne previsti dal decreto-legge 138/2011 si legga http://www.questidenari.com/?p=4943)

(per l’abbassamento del limite al trasferimento di denaro, libretti e titoli al portatore disciplinato dal D.L. 138/2011, convertito nella L. 148/2011, si legga http://www.questidenari.com/?p=5193)

(per la tassazione dei redditi derivanti dal possesso di conti corrente e conti deposito, Bot e altri titoli di Stato, obbligazioni, azioni, fondi comuni d’investimento e polizze vita, disciplinata dal D.L. 138/2011 convertito con la L. 148/2011, si legga http://www.questidenari.com/?p=5361)

L’etilometro nei bar, discoteche e altri locali pubblici dal 13 novembre 2010

Come previsto dalla legge 120 del 2010 all’art. 54, in riforma del Codice della Strada (http://www.questidenari.com/?tag=legge-12010), dal 13/11/2010 è entrato in vigore l’obbligo di rendere utilizzabili per i clienti gli etilometri posizionati all’uscita dei locali pubblici che prevedono la chiusura dopo la mezzanotte.

L’art. 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), ai primi due commi, elenca alberghi, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi per la vendita o il consumo di vino, birra, liquori e altre bevande anche non alcoliche, sale giochi, stabilimenti balneari e circoli privati: la mancata dotazione dell’etilometro per l’esercizio comporta l’applicazione al gestore di una sanzione amministrativa pari a 300 euro.

Le apparecchiature per la rilevazione, di tipo elettronico o a funzionamento chimico, saranno posizionate accanto a due tabelle (in triplice copia: all’ingresso, all’uscita e all’interno del locale) descrittive sia del livello di alcolemia raggiungibile a seguito di assunzione delle bevande che dei sintomi collegati a detto livello (fonte: IlMessaggero.it).

L’inasprimento della griglia sanzionatoria in materia di uso di sostanze alcoliche alla guida, operata la scorsa estate, ha introdotto sanzioni variabili in funzione del tasso alcolemico rilevato dalle apparecchiature in dotazione alle forze dell’ordine, del verificarsi di un incidente stradale e dell’appartenenza del guidatore alla categoria soggetta ad alcol zero (neopatentati e conducenti professionali: per la Circolare del 30 luglio 2010 riguardante entrambe le categorie si legga http://www.questidenari.com/?p=2813, ed in particolare per i conducenti professionali http://www.questidenari.com/?p=2979).

Ad esempio, per un tasso alcolemico rilevato tra 0,81 e 1,50 g/l, chi causa un incidente commette un reato, ovvero è imputato di fronte al giudice ed è soggetto a:

– pagamento di un importo compreso a tra 1.600 e 3.400 euro sulla base della decisione del giudice, con aumento di 1/3 se il reato è commesso dalle 22:00 di notte alle 7:00 di mattina

– decurtazione di 10 punti patente

– sospensione della patente da 1 a 2 anni

– arresto fino a 12 mesi,

trovando applicazione il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, se il mezzo non è intestato a terze persone estranee alla violazione.

Se invece il conducente non avesse causato incidente ma fosse incorso comunque nello stesso illecito penale per tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l, avrebbe la possibilità di commutare la pena prevista con i lavori di pubblica utilità nel campo della sicurezza o dell’educazione stradale, ed in tal modo di evitare – in aggiunta – la sospensione della patente e la confisca del veicolo. In caso di violazione degli obblighi di lavoro, si procederebbe a ripristino delle stesse sanzioni.

(per l’entrata in vigore al giorno 9 febbraio 2011 delle norme relative ai limiti di potenza specifica e assoluta per veicoli guidati da neopatentati, ai limiti di velocità e alle sanzioni per gli stessi conducenti, si legga http://www.questidenari.com/?p=3655)