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Trasferimento fondi comuni d’investimento tra banche

Tra i motivi che impediscono agli investitori di chiudere i rapporti con una banca e aprirne altri con un nuovo istituto, quando la situazione è divenuta insostenibile per la lievitazione dei costi di gestione del conto corrente o magari per le difficoltà di relazione col personale bancario, c’è senza dubbio un deterrente che si lega alle operazioni di riscatto dei fondi comuni d’investimento.

Cambiare direttore, promotore o conto corrente, in sostanza, implica la chiusura di una posizione tecnica e la successiva apertura di un nuovo deposito che, destinata ai medesimi prodotti, si traduce nel sostenimento di pagamenti inutili: prima gli oneri aggiuntivi per applicazione di commissioni d’uscita dai fondi comuni e per diritti fissi, e poi le commissioni di sottoscrizione ed i nuovi diritti fissi per gli stessi fondi con lo stesso brand.

Anche se questa regola conosce alcune eccezioni, la presenza di condizioni ostative alla libera concorrenza tra soggetti abilitati sul mercato dei prodotti e servizi d’investimento è a tutt’oggi evidente.

E il danno per chi intende mettere a frutto i propri soldi è ancora più grave se si considera il mancato guadagno derivante dal non utilizzo del capitale per un periodo di tempo pari a circa due o tre settimane, quando i soldi transitano veicolati da pezzi di carta in attesa della consegna alla società di gestione del risparmio (S.G.R.) destinataria.

Per ovviare a questi inconvenienti ed intervenire sullo snellimento delle operazioni, Assogestioni, Assoreti, Abi, Anasf e Assosim hanno lavorato alla stesura di un documento di autoregolamentazione per il trasferimento dei fondi comuni d’investimento, attualmente allo studio di Consob e Banca d’Italia, la cui adozione è lasciata alla discrezione delle società di gestione del risparmio: relativi ai nuovi standard di comunicazione tra rete di vendita (la banca), banca depositaria (che custodisce le disponibilità liquide del fondo comune e ne calcola il valore della quota) ed S.G.R., i contenuti del documento dovrebbero divenire operativi per la fine del 2011.

Fonte: Mornigstar.it

La successione (parte II) – Imposte ed esempi di dichiarazione

Per i beni materiali (fabbricati, terreni) caduti in successione, l’amministrazione finanziaria richiede un versamento di tributi che colpiscono per il 2% quale imposta ipotecaria, l’1% quale imposta catastale, in misura fissa per euro 35,00 per ogni conservatoria provinciale nella quale il de cuius era proprietario di immobili e per euro 58,48 quale imposta di bollo sempre per ogni conservatoria, per euro 18,59 per tributi speciali.

Per quanto concerne l’importo dovuto sia per l’imposta ipotecaria che catastale, bisogna provvedere alla rivalutazione dei beni, sia che si tratti di immobili civili, sia categorie particolari, sia terreni.

Gli immobili civili (cat. A2, A3, A4 etc.) debbono essere rivalutati per il coefficiente 105; gli immobili categorie C1 ed E devono essere rivalutati per il coefficiente 34, e gli immobili categorie A10 e D devono essere rivalutati per il coefficiente 50. Si ricorda che la rendita catastale, prima di essere rivalutata, deve essere moltiplicata per il numero fisso 5%.

Un’eccezione si verifica nel caso in cui l’erede abbia la sua residenza presso l’abitazione del de cuius. In questo caso l’importo da pagare, sia come imposta ipotecaria che catastale, è fisso ed ammonta per tutte e due le voci ad euro 168,00, fermi restando gli importi dovuti per le conservatorie.

L’imposta minima da versare, sia ipotecaria che catastale, ammonta ad euro 168,00.

Prima di effettuare il calcolo delle imposte da versare si deve tener conto della quota di possesso del bene che può non essere di totale proprietà del de cuius: infatti gli importi cambiano nel caso in cui il coniuge o i figli siano cointestatari del bene. A titolo esemplificativo, si rimanda al documento allegato (successioni: esempi).

Nel quadro B4 (è possibile scaricare il modulo “dichiarazione di successione” dalla parte I http://www.questidenari.com/?p=1902) vanno riportate le liquidità depositate presso gli istituti di credito. In mancanza di detti importi trascritti sul quadro, l’istituto può rifiutarsi di consegnare agli eredi le somme depositate dal de cuius. Dette somme debbono essere riportate e certificate con il saldo del conto alla data del decesso ed allegate alla dichiarazione.

E’ fondamentale ricordarsi di presentare all’ufficio territoriale del catasto (entro 30 giorni dalla presentazione presso l’agenzia delle entrate della dichiarazione di successione) la domanda di voltura dei cespiti iscritti nella successione, pena la sanzione per la ritardata presentazione. Alla data odierna il catasto fabbricati e terreni non è probatorio ma è in fase di ultimazione il trasferimento agli enti locali di detto compito: quindi, avere aggiornati gli assetti proprietari sarà molto importante per poter definire le compravendite di immobili.

Esempio pratico di una dichiarazione di successione:

–        de cuius: Mario Rossi

–        coniuge: Maria Bianchi

–        figli: Rossi Angelo, Rossi Antonella

–        decesso senza testamento, quindi successione dovuta per legge

–        beni caduti in successione: abitazione di famiglia + pertinenza (garage); immobile acquistato al 50% dai coniugi (cointestato); depositi su c/c cointestato: € 20.000,00

–        rendita catastale dell’immobile: € 375,00; rendita catastale del garage: € 43,00 – non rivalutati.

In questo caso l’importo da versare è di euro 168,00 per l’imposta ipotecaria ed euro 168,00 per l’imposta catastale, più euro 35,00 per la conservatoria ed euro 58,48 per l’imposta di bollo, ed euro 18,59 per i tributi speciali.

Nel caso in cui l’abitazione non fosse stata residenza principale della famiglia (casa a disposizione), si sarebbe dovuto calcolare la rendita e dividere l’importo al 50% visto che la quota del coniuge non cade in successione. Il conteggio da effettuarsi è il seguente:

rendita catastale euro 375 x 5% x 110 = 43.312,50, da dividere per 2: € 21.656,25 (immobile A2)

rendita catastale euro 43 x 5% x 110 : 2 = 4.966,50 : 2 = € 2.483,25 (immobile C2)

IMPOSTA DOVUTA

imposta ipotecaria ( 2%): 21.656,25 + 2.483,25 = 24.139,50 x 2 : 100 = € 482,79

imposta catastale (1%): 21.656,25 + 2.483,25 = 24.139,50 x 1 : 100 = € 241,395

Le imposte vanno versate col modello F23:

imposta ipotecaria con codice tributo 649T (euro 482,79)

imposta catastale con codice tributo 737T (euro 241,39)

imposta ipotecaria con codice tributo 778T per ogni conservatoria (euro 35,00)

imposta di bollo con codice tributo 456T (euro 58,48)

imposta tributi speciali con codice tributo 964T (euro 18,59).

La dichiarazione è completa per la presentazione in 3 copie.

SCARICA L’ELENCO DEI DOCUMENTI PER LA SUCCESSIONE (formato jpg)

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(per il rimborso delle imposte intestato a persona deceduta: “Imposte non dovute o pagate in eccedenza: rimborsi a favore del successore o del rappresentante”)