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Motorini e microcar immatricolati prima del 2006: multa da 519,67 euro per chi viaggia senza targa e certificato di circolazione dopo il 12 febbraio 2012

La circolazione stradale con la vecchia targa (c.d. targhino di forma irregolare contenente cinque caratteri) apposta sugli esemplari di ciclomotori e microcar ad essi equiparati, immatricolati prima del 14 luglio 2006, identificati col solo numero di telaio e non adeguati entro il termine ultimo della calendarizzazione prevista dal Decreto ministeriale 2 febbraio 2011 (G.U. del 2 aprile 2011, n. 76), verrà sanzionata con l’importo minimo di 519,67 euro (un terzo del massimo indicato nella legge) a partire dal giorno successivo al 12 febbraio 2012.

D.M. 2 febbraio 2011, art. 1, 1°: “I proprietari di ciclomotori, già immessi in circolazione anteriormente alla data del 14 luglio 2006 e muniti di documentazione tecnica rilasciata a norma dell’art. 62 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale adottato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, ovvero di certificati di idoneità tecnica rilasciati sino al 13 luglio 2006, per poter circolare richiedono, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14, commi 2 e 3, della legge 29 luglio 2010, n. 120, il rilascio della targa e del certificato di circolazione di cui all’art. 97, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti termini: ………… (omissis) ………… non oltre il 12 febbraio 2012, per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per «9» e la cui sequenza alfanumerica inizia con la lettera «A».

Coloro che non adeguano la propria condotta al Codice della Strada riformato (L. 120/2010) senza provvedere alle operazioni di sostituzione del contrassegno di circolazione (targhino) e del certificato di idoneità tecnica e che pertanto ai controlli risulteranno sprovvisti di certificato di circolazione (riporta numero di targa e generalità dell’intestatario, oltre alle caratteristiche tecniche del mezzo) ovvero saranno a bordo di motorini o minicar prive di targa, tutti abbinati allo stesso veicolo, verranno sanzionati con la multa da versare con modello F23 (salvo ricorso).

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, art. 97 (Circolazione dei ciclomotori) modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120, commi 1, 2 e 6:

1. I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di: a) un certificato di circolazione, contenente i dati di identificazione e costruttivi del veicolo, nonché quelli della targa e dell’intestatario, rilasciato dal Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero da uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, con le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito di aggiornamento dell’Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226; b) una targa, che identifica l’intestatario del certificato di circolazione.

2. La targa è personale e abbinata a un solo veicolo. Il titolare la trattiene in caso di vendita. La fabbricazione e la vendita delle targhe sono riservate allo Stato, che può affidarle con le modalità previste dal regolamento ai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.

6. Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell’art. 52 o nel certificato di circolazione, ovvero che sviluppi una velocità superiore a quella prevista dallo stesso art. 52, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.

La nuova targa risulta unica per veicolo (ciclomotori e quadricicli leggeri, le microcar di categoria L6e equiparate ai motorini) e persona, e può essere rimossa solo in caso di rivendita o di demolizione. La vendita del ciclomotore comporta la separazione della targa dal veicolo e l’eventuale conservazione per acquisto successivo, ovvero la distruzione e contestuale comunicazione alla Motorizzazione.

Soltanto se indicato nel certificato di circolazione, i ciclomotori omologati secondo la direttiva europea 97/24 potranno trasportare un passeggero.

La pratica per l’ottenimento della nuova targa, dal costo poco superiore a 50 euro comprensivi di diritti e bolli, prevede che alla Motorizzazione, oppure presso un’agenzia connessa telematicamente alla stessa (Centro servizi Motorizzazione), venga

–        compilato un modulo di richiesta dei nuovi documenti dichiarando il proprietario del veicolo (ovvero dichiarandosi comproprietari, acquirenti o acquirenti con patto di riservato dominio, usufruttuari, locatari con facoltà di acquisto) ed autocertificando la residenza. Per i minori di età, la dichiarazione è presentata da chi esercita la potestà genitoriale o la tutela;

–        allegato il certificato di idoneità tecnica e le ricevute di tre versamenti.

Una volta ottenuta la documentazione, la registrazione dei dati nell’Anagrafe nazionale dei veicoli (Anv) comporterà l’obbligo di comunicazione degli aggiornamenti come il cambiamento di residenza, il passaggio di proprietà o la sospensione dalla circolazione.

Rateizzazione delle multe: la Circolare 6535 del 22 aprile 2011

(continua da http://www.questidenari.com/?p=4060)

La possibilità del ricorso è esclusa per i soggetti che richiedono la rateazione della multa.

La Circolare 6535 del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno, emanata il 22 aprile scorso per offrire chiarimenti in merito agli aspetti innovativi della riforma del Codice della strada (Legge 120/2010 recante disposizioni in materia di sicurezza stradale), fornisce ulteriori indicazioni sull’argomento.

La riforma è ritenuta idonea ad incontrare le difficoltà dei meno abbienti (art. 202-bis: rateizzazione delle sanzioni pecuniarie); inoltre, essa è considerata adatta a disincentivare il contenzioso dato che i soggetti beneficiari della rateizzazione delle multe concretizzano la rinuncia al ricorso sia in sede amministrativa (http://www.questidenari.com/?tag=ricorso-al-prefetto) che giurisdizionale (http://www.questidenari.com/?tag=ricorso-al-giudice).

La sanzione pecuniaria, come è noto, potrà essere pagata a rate solo se quantificata in una somma almeno pari a 200 euro e se relativa a soggetto sanzionato la cui situazione economica, risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi dopo aver conteggiato il numero dei componenti la famiglia, è da considerarsi disagiata. Il pagamento della multa potrà essere dilazionato fino ad un massimo di 60 rate mensili, ciascuna pari a non meno di 100 euro compresivi degli interessi di legge (ulteriori dettagli in http://www.questidenari.com/?p=2824).

La concessione della dilazione deve essere richiesta entro 30 giorni dalla notifica della violazione con apposita istanza che, inviata dall’interessato anche all’ufficio o Comando da cui dipendono gli accertatori, è finalizzata ad invitare l’Amministrazione a decidere in senso favorevole o meno entro 90 giorni dalla ricezione della stessa domanda.

In caso di accoglimento della richiesta, il mancato pagamento della prima rata, ovvero di due rate consecutive (successive alla prima versata), comporterà la decadenza dal beneficio.

La mancata risposta all’istanza entro il termine previsto è considerata diniego (silenzio-rigetto), da notificarsi all’interessato secondo le forme previste dall’art. 201 del Codice della Strada. Le stesse forme sono utilizzate pure per notificare l’accoglimento o il rigetto.

Il soggetto sanzionato, a partire dal giorno di notifica del rigetto o di comunicazione del silenzio-rigetto, dovrà eseguire il pagamento dell’intera multa entro 30 giorni.

Diversamente, sempre in caso di mancato accoglimento, il sanzionato può fare ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica per impugnare il provvedimento di rigetto oppure la comunicazione di silenzio-rigetto.

Sanzione a partire da 555 euro per chi guida il ciclomotore senza foglio rosa

Le modalità di conseguimento del Certificato di Idoneità alla Guida del Ciclomotore (CIGC) sono state oggetto di innovazione con gli interventi normativi di cui all’art. 17 della L. 120/2010 e all’art. 2, comma 1-quater della L. 10/2011.

In particolare, sono stabiliti un’ora di lezione circa le “elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza” (nell’ambito dei corsi di preparazione alla prova di controllo delle cognizioni: c.d. prova teorica), il rilascio di un’autorizzazione ad esercitarsi alla guida del ciclomotore, e la previsione (dopo il superamento della prova teorica) di una prova pratica di guida ai fini del conseguimento del CIGC.

Il rilascio dell’autorizzazione (foglio rosa per motorini http://www.questidenari.com/?tag=motorini e minicar) ha validità per sei mesi, durante i quali il candidato può sostenere la prova pratica di guida al massimo per due volte, e la stessa viene ritirata in caso di esito negativo della seconda prova pratica. Come stabilito dal “Milleproroghe” convertito in legge (decreto legge n° 225 del 29/12/2010 convertito nella legge n° 10 del 26/02/2011 pubblicata su Supplemento Ordinario n° 53 alla Gazzetta Ufficiale n°47 del 26 febbraio 2011), il conducente che si esercita alla guida di un ciclomotore senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione, ovvero con autorizzazione scaduta, è punito ai sensi dell’art. 116, comma 13-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n° 285, e successive modificazioni, con la multa a partire da euro 555:

Art. 116 del Codice della Strada, comma 13-bis: “I conducenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter che, non muniti di patente, guidano ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneità di cui al comma 11-bis sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 555 a euro 2.220”.

Ai fini della disciplina applicativa, sono stati predisposti il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 1 marzo 2011 ed il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del 23 marzo 2011: entrambi i decreti entrano in vigore il 1° aprile 2011 e le relative disposizioni sono applicabili alle istanze di conseguimento del CIGC presentate a decorrere dalla stessa data.

L’istanza di conseguimento del CIGC è redatta su modello TT2112 che, modificato a seconda della specifica casistica, può prevedere indicazione del tipo di veicolo col quale si intende sostenere la prova pratica di guida fra ciclomotore a due ruote, ovvero ciclomotore a tre ruote o quadriciclo leggero.

Ulteriori informazioni e documenti da scaricare dalla fonte web del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

(per le novità 2012 su targa e certificato di circolazione dei ciclomotori si legga “Motorini e microcar immatricolati prima del 2006: multa da 519,67 euro per chi viaggia senza targa e certificato di circolazione dopo il 12 febbraio 2012”)

Approfondimenti sui limiti di guida e di velocità per neopatentati – art. 117 Codice della Strada

La definizione di neopatentato, oltre a fare riferimento al giovane che consegue il documento di guida, è da intendersi riferita anche a coloro che ottengono il documento per la prima volta in qualsiasi età anagrafica e a quanti conseguono la patente per la seconda volta a seguito di revoca.

In particolare, con la legge 120/2010 sono stati previsti molti eventi al verificarsi dei quali viene revocata la patente e che, successivamente, impediscono al trasgressore di conseguire il nuovo documento prima di 2 anni dal giorno in cui il provvedimento è divenuto definitivo, ovvero 3 anni dall’accertamento del reato di cui agli articoli del codice stradale

–        186: recidiva nel biennio per accertamento del tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l; incidente stradale con accertamento del tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l; rifiuto di sottoporsi ad accertamento del tasso alcolemico da chi ha ricevuto condanna per lo stesso reato nel biennio precedente;

–        186-bis: accertamento del tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l per conducenti professionali, ovvero recidiva nel triennio per neopatentati con tasso alcolemico accertato superiore a 1,5 g/l, o rifiuto di sottoporsi ad accertamento se il neopatentato o conducente professionale è stato condannato nei due anni precedenti per lo stesso reato;

–        187: uso di sostanze stupefacenti per conducenti professionali ovvero incidente provocato da conducente che guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

La revoca, inoltre, è prevista in caso di: partecipazione a competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore o gare in velocità nel corso delle quali siano derivate lesioni personali gravi o morte (artt. 9-bis e 9-ter); seconda violazione nel triennio per chi adibisce il veicolo a taxi senza averne ottenuto licenza o circola sullo stesso avendo subito la sospensione della stessa (art. 86, comma 2); sopravvenuta mancanza dei requisiti psico-fisici o morali (art. 130); seconda violazione nel biennio per superamento dei limiti di velocità per oltre 60 km/h (art. 142, comma 12); inversione del senso di marcia in autostrada o sulle strade extra-urbane principali quando il fatto sia commesso sulle carreggiate, sulle rampe o sugli svincoli (art. 176, comma 22); alterazione del limitatore di velocità (art. 179, comma 9); circolazione abusiva durante il periodo di sospensione della patente (art. 218, comma 6); violazione del codice con danni a persone e sentenza di condanna (art. 222); ritiro immediato del documento da parte dell’agente accertatore in conseguenza di ipotesi di reato (art. 223).

L’art. 117 del Codice della Strada (riportato in http://www.questidenari.com/?p=3655), con riferimento ai neopatentati che rischiano la sanzione a partire da 152 euro, distingue fra limitazioni alla velocità e limitazioni alla guida, tutte ricorrenti a far data dal giorno di superamento dell’esame di cui all’articolo 121 (esame di idoneità), come precisa il comma 4 al fine di evitare confusione tra il “rilascio” (per ottenimento del documento) ed il “conseguimento” della patente di guida (sostenimento dell’esame).

I limiti di velocità (100 km/h su autostrade e 90 km/h su strade extra-urbane principali) si applicano per i primi 3 anni; i limiti di guida (potenza specifica e, in aggiunta, potenza assoluta per i veicoli M1) valgono per il 1° anno, ma si estendono ai primi 3 anni (sempre dal superamento dell’esame) se il soggetto ha avuto problemi di droga con la giustizia.

In particolare, il codice stradale si riferisce alle persone che, avendo fatto commercio di stupefacenti, sono destinatarie del divieto di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n° 309, art. 75 (Condotte integranti illeciti amministrativi), comma 1, lettera a:

1. Chiunque illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope fuori dalle ipotesi di cui all’articolo 73, comma 1-bis, o medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezioni B e C,  fuori delle condizioni di cui all’articolo 72, comma 2, è sottoposto, per un periodo non inferiore a  un mese e non superiore a un anno, a una o più delle seguenti sanzioni amministrative:

a) sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla”.

Il comma 2-bis dell’art. 117, invece, esclude dall’applicazione dei limiti di guida coloro che trasportano invalidi su veicoli idonei al servizio, purché la persona invalida sia presente sul veicolo stesso.

Neopatentati alla guida: potenza specifica e assoluta per il primo anno, limiti di velocità e sanzioni

Lo scorso 9 febbraio sono entrati in vigore i limiti previsti per i neopatentati che, durante il primo anno di ottenimento della patente “B”, non possono guidare automobili di potenza specifica superiore a 55 kiloWatt per tonnellata né veicoli di categoria M1 (autovetture e pullmini adibiti al trasporto di persone fino a 9 posti compreso il conducente) di potenza assoluta superiore a 70 kW.

Detti limiti sono in vigore a prescindere dall’età anagrafica del neopatentato e quindi si applicano pure a chi, dopo aver perso tutti i punti, consegue di nuovo il documento.

Pertanto, sono soggetti alla nuova norma di cui all’art. 117 del Codice della Strada modificato dalla Legge 120/2010 (http://www.questidenari.com/?tag=neopatentato) tutti coloro che superano l’esame per il conseguimento della licenza di guida a partire dalla data del 09/02/2011. Gli stessi neopatentati, per un periodo di tempo pari a tre anni dal conseguimento della patente, osservano il divieto di superare la velocità massima di 100 Km/h in autostrada e 90 Km/h sulle strade extra-urbane.

E’ previsto il pagamento di una sanzione amministrativa per la somma da euro 152 a 608 a carico del titolare della patente che nei primi 3 anni dal conseguimento della stessa circola commettendo infrazione ai descritti limiti di guida e di velocità, nonché l’applicazione della sanzione accessoria amministrativa della sospensione della validità della patente da 2 a 8 mesi.

Art. 117 – Limitazioni nella guida

(omissis)

2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali.

2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell’articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120 del presente codice, alle persone destinatarie del divieto di cui all’articolo 75, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n° 309, il divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida. (*)

(omissis)

4. Le limitazioni alla guida e alla velocità sono automatiche e decorrono dalla data di superamento dell’esame di cui all’art. 121.

5. Il titolare di patente di guida italiana che nei primi tre anni dal conseguimento della patente circola oltrepassando i limiti di guida e di velocità di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 152 a euro 608. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente da due ad otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. (**)

(*) Comma modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n° 120. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della Legge 120/2010.

(**) Comma modificato dal D.M. 22 dicembre 2010, in G.U. n° 305 del 31/12/2010.

In particolare, la potenza specifica (riferita alla tara) si calcola rapportando i dati di potenza (in kW) e tara (in tonnellate) verificabili dalla carta di circolazione dei veicoli immatricolati dopo il 04/10/2007, dove la tara è la somma della massa del veicolo vuoto e di quella del conducente (pari a 75 Kg. per definizione). Il risultato deve essere accurato fino al terzo decimale, ovvero un veicolo di potenza pari a 55,001 kW/t non può essere guidato da un neopatentato.

Per tutti gli altri veicoli immatricolati prima del 4 ottobre 2007, ad eccezione di qualche esemplare immatricolato con sistemi non meccanografici prima del 1977 per il quale occorrerà rivolgersi al costruttore, la Motorizzazione pubblicherà sul sito www.ilportaledellautomobilista.it il dato relativo alla potenza specifica a cui si potrà risalire digitando la targa del veicolo (la sovrapposizione di norme nazionali ed europee emanate nel corso del tempo, infatti, ha creato problemi di determinazione dell’esatto valore della tara). O ancora, il proprietario potrà chiedere la ristampa aggiornata della carta di circolazione.

A breve sarà disponibile l’applicativo per smartphone “i-patente”, mentre per i nuovi veicoli privi di targa è necessario chiedere al venditore la dichiarazione di responsabilità (fonte: IlSole24Ore.com).

(per approfondimenti sui limiti di guida e velocità per neopatentati, e sui casi di revoca della patente previsti dal CdS, si legga http://www.questidenari.com/?p=3725)

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L’etilometro nei bar, discoteche e altri locali pubblici dal 13 novembre 2010

Come previsto dalla legge 120 del 2010 all’art. 54, in riforma del Codice della Strada (http://www.questidenari.com/?tag=legge-12010), dal 13/11/2010 è entrato in vigore l’obbligo di rendere utilizzabili per i clienti gli etilometri posizionati all’uscita dei locali pubblici che prevedono la chiusura dopo la mezzanotte.

L’art. 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), ai primi due commi, elenca alberghi, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi per la vendita o il consumo di vino, birra, liquori e altre bevande anche non alcoliche, sale giochi, stabilimenti balneari e circoli privati: la mancata dotazione dell’etilometro per l’esercizio comporta l’applicazione al gestore di una sanzione amministrativa pari a 300 euro.

Le apparecchiature per la rilevazione, di tipo elettronico o a funzionamento chimico, saranno posizionate accanto a due tabelle (in triplice copia: all’ingresso, all’uscita e all’interno del locale) descrittive sia del livello di alcolemia raggiungibile a seguito di assunzione delle bevande che dei sintomi collegati a detto livello (fonte: IlMessaggero.it).

L’inasprimento della griglia sanzionatoria in materia di uso di sostanze alcoliche alla guida, operata la scorsa estate, ha introdotto sanzioni variabili in funzione del tasso alcolemico rilevato dalle apparecchiature in dotazione alle forze dell’ordine, del verificarsi di un incidente stradale e dell’appartenenza del guidatore alla categoria soggetta ad alcol zero (neopatentati e conducenti professionali: per la Circolare del 30 luglio 2010 riguardante entrambe le categorie si legga http://www.questidenari.com/?p=2813, ed in particolare per i conducenti professionali http://www.questidenari.com/?p=2979).

Ad esempio, per un tasso alcolemico rilevato tra 0,81 e 1,50 g/l, chi causa un incidente commette un reato, ovvero è imputato di fronte al giudice ed è soggetto a:

– pagamento di un importo compreso a tra 1.600 e 3.400 euro sulla base della decisione del giudice, con aumento di 1/3 se il reato è commesso dalle 22:00 di notte alle 7:00 di mattina

– decurtazione di 10 punti patente

– sospensione della patente da 1 a 2 anni

– arresto fino a 12 mesi,

trovando applicazione il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, se il mezzo non è intestato a terze persone estranee alla violazione.

Se invece il conducente non avesse causato incidente ma fosse incorso comunque nello stesso illecito penale per tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l, avrebbe la possibilità di commutare la pena prevista con i lavori di pubblica utilità nel campo della sicurezza o dell’educazione stradale, ed in tal modo di evitare – in aggiunta – la sospensione della patente e la confisca del veicolo. In caso di violazione degli obblighi di lavoro, si procederebbe a ripristino delle stesse sanzioni.

(per l’entrata in vigore al giorno 9 febbraio 2011 delle norme relative ai limiti di potenza specifica e assoluta per veicoli guidati da neopatentati, ai limiti di velocità e alle sanzioni per gli stessi conducenti, si legga http://www.questidenari.com/?p=3655)