Novità fiscali sui fondi comuni d’investimento: i lordisti che piacciono

I senatori Pdl Bonfrisco, Tancredi e Germontani hanno presentato tre emendamenti in ordine all’equiparazione della tassazione in capo al sottoscrittore per tutti gli OICR.

Difatti, chi è titolare di un fondo di diritto italiano o lussemburghese storico, sino ad oggi, ha visto i propri investimenti subire la tassazione giornaliera sul NAV (c.d. fondi nettisti: tassazione in capo al fondo) mentre, diversamente, il sottoscrittore del fondo di diritto estero ha visto applicare la tassazione solo all’atto del disinvestimento (c.d. fondi lordisti: tassazione in capo all’investitore).

La differenza non è trascurabile se si valuta che i fondi di diritto estero, “lavorando” sul montante, ottengono una più forte capitalizzazione nel tempo rispetto ai fondi italiani gravati da decurtazioni continue, a parità di condizioni di mercato (effetto “zavorra”).

Ciò è vero se le quotazioni si mantengono in costante crescita nel tempo quando invece, nel caso opposto di discesa dei valori unitari delle quote, i fondi italiani proteggono meglio il capitale perché accumulano crediti d’imposta, ovvero scendono meno degli altri (effetto “paracadute”).

Il punto critico attiene proprio allo smantellamento dei crediti d’imposta ad oggi maturati dai fondi domestici per un importo di circa 5 miliardi di euro: gli emendamenti presentati giorni fa propongono che i crediti siano ceduti dagli Oicr alle Sgr, o anche ai collocatori, al fine di garantire liquidità (Fonte: Morningstar).

(per le novità sulla tassazione dei fondi comuni d’investimento italiani a partire dal 1° luglio 2011 e sulla compensazione delle relative minusvalenze si legga http://www.questidenari.com/?p=4571)

Borsa: chi meno rischia ….. più guadagna

Le logiche sottostanti all’ottenimento delle performance sui mercati finanziari sembrano entrare in crisi negli ultimi tempi.

La relazione di proporzionalità diretta tra rischio e rendimento, teorizzabile con gli strumenti dell’analisi matematica, di recente non appare essere suffragata dalla realtà empirica.

Come descritto in un precedente articolo, i titoli obbligazionari – caratterizzati da basse oscillazioni nei rendimenti – negli ultimi 40 anni hanno fatto registrare performance lievemente superiori a quelle dei titoli azionari (http://www.questidenari.com/?p=953).

Un concetto che si ripete nel nuovo studio di Morningstar condotto su OICR acquistabili in Italia, stavolta limitato all’orizzonte temporale degli ultimi 10 anni e riguardante lo stesso comparto: la volatilità media dei migliori 5 fondi azionari Europa a larga capitalizzazione borsistica è risultata inferiore, sia pur di poco, a quella dei peggiori 5 in termini di performance. Stessa conclusione per i fondi comuni azionari di Spagna che hanno fatto registrare una misura del rischio più bassa nelle gestioni collettive migliori, invertendo così il senso della predetta relazione.

Il Tamiflu guarisce prima il fatturato e poi l’influenza

I primi segnali fobici dei consumatori in fuga, spaventati dal possibile ripetersi di patologie simili a quelle che avevano colpito partendo dagli allevamenti bovini, indussero saggiamente a mutare il termine di “influenza suina” in una sigla anonima per non arrecare danno ai produttori di carne di maiale.

Potenza della comunicazione, sventata la minaccia i media si sono affrettati ad individuare nel Tamiflu, un farmaco che combatte svariati ceppi influenzali, il rimedio terapeutico all’annunciata pandemia da virus A/H1N1, altamente contagioso ma ancorato nelle statistiche ad un tasso di mortalità inferiore a quello di una qualsiasi influenza stagionale.

Ringrazia la farmaceutica Roche, produttrice svizzera dell’antivirale con i conti in buone condizioni di salute grazie al boom di vendite che ha incrementato il fatturato nella misura del 9% da inizio anno (fonte: IlSole24Ore).

Le ricchezze nella Certosa di Trisulti

Parlare delle opere d’arte della cultura italiana, non di rado, significa denunciare la condizione di scarsa valorizzazione dei beni storici, magari stipati ad accumulare polvere nei magazzini dei musei.

Ma talvolta le ferite al nostro patrimonio storico-artistico vengono inferte dal ripetersi di atti tristi e vergognosi come i furti a danno di chiese e basiliche, così impoverite di oggetti preziosi, dipinti ed altri reperti il cui valore spirituale, oltre che culturale, è incalcolabile.

Giardino con erbe medicamentose di fronte all'antica farmacia - Certosa di Trisulti (Fr)

E’ il caso della Certosa di Trisulti, complesso monastico immerso nel verde dei boschi di faggio e delle conifere, quasi nascosto a protezione delle meraviglie custodite dai padri cistercensi, succeduti lo scorso secolo ai certosini.

Nella chiesa di San Bartolomeo, l’accoglienza dei monaci ci farà apprezzare la bellezza del coro cinquecentesco, conservato in perfette condizioni grazie alla maestria di chi, secoli fa, ha utilizzato legno fatto essiccare per la bellezza di 40 anni, rendendolo così inaccessibile ai tarli.

E poi rimarremo sbalorditi dallo splendido altare rivestito di marmi offerti dagli Asburgo d’Austria, dagli alabastri e dalle gemme, la cui magnificenza non sembra essere stata deturpata dalla sottrazione del carboncino egiziano e del gruppo in bronzo dorato che rappresentava il Battesimo di Cristo, collocati originariamente a decorazione del ciborio.

Stessa sorte è toccata ad un certo numero di tele, alcune delle quali attribuite al Cavalier d’Arpino ed altre al Caci, come se i protagonisti dei furti sacrileghi non avessero avuto coscienza della grave offesa arrecata a tutta la comunità che si riconosce nelle radici cristiane.

Auguriamoci che rimangano integri gli affreschi sulle pareti dell’antica farmacia creati da un pittore poco celebrato nei tempi passati, a volte dimenticato forse per via dell’atteggiamento conservatore e manifestamente ostile ai moti insurrezionali che preludevano alla vicina unità d’Italia: Filippo Balbi, autore della “testa anatomica” – a scanso di equivoci, nel “salottino” se ne conserva una copia – e di molte rappresentazioni enigmatiche in assoluto coerenti con il tema alchimistico che pervade il locale, prima fra tutte il palindromo del “Sator”.

Vasi e ampolle nell'antica farmacia - Certosa di Trisulti (Fr)

Il pittore napoletano, oltre ad aver etichettato con la sua grafia alcune delle numerosissime ampolle contenenti erbe e composti chimici vari, ci ha lasciato questo suggestivo trompe-l’oeil, ovvero un dipinto che “apre” lo spazio della rappresentazione pittorica simulando una prospettiva immaginaria.

Vi è raffigurato, con un’espressione molto affabile che mi auguro induca ogni futuro visitatore a meditare sulla portata dei valori sacri appartenenti a questo luogo, il farmacista suo contemporaneo, Fra Benedetto Ricciardi, all’atto di affacciarsi nel salotto attraverso una porta che esiste solo nelle menti illuminate.

Fra Ricciardi, di Filippo Balbi - Certosa di Trisulti (Fr)

Sono saliti i rendimenti dei Bot, ma forse saliranno anche i costi dei mutui

Il rendimento medio ponderato per i Bot annuali allo 0,921% (Fonte: IlSole24Ore Radiocor), finalmente in rialzo dal minimo storico nella prima tranche dell’asta 12 ottobre, si contrappone – nella psicologia di molti risparmiatori – al contenuto della bozza di revisione alla direttiva Ue 2006/48/Ce.

E’ infatti allo studio la possibilità di abbassare l’importo massimo erogabile per il mutuo casa che si attesterebbe al 50% del valore commerciale dell’immobile, come risultante da perizia tecnica, contro l’attuale livello concesso dalle banche italiane, in media poco sotto l’80%.

L’abbassamento del tetto e quindi della rata da pagare, come contropartita, comporterebbe la possibilità di indirizzare la rimanente parte del reddito mensile verso altre forme di finanziamento, o di fare uso delle polizze assicurative, ma certamente la diversa garanzia prestata innalzerebbe l’onerosità dell’operazione.

In termini di equità sociale, ciò significa che le classi meno abbienti, ivi inclusi gli immigrati, sarebbero maggiormente colpite dal provvedimento UE.

Fonte: IlSole24Ore

La deducibilità degli interessi passivi

Al fine di approfondire la conoscenza dell’argomento relativo alla deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRES (http://www.questidenari.com/?p=1245), riporto quanto segue:

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

Testo unico delle imposte sui redditi

(G.U. n. 302 del 31 dicembre 1986, s.o. n. 1)

(Testo in vigore dal 1° dicembre 2004 dopo le modifiche del d.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344)

(omissis)

TITOLO SECONDO

Imposta sul reddito delle società

(omissis)

CAPO SECONDO

Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti

SEZIONE PRIMA

Determinazione della base imponibile

81. – 95. (omissis)

96. Interessi passivi. (1) – 1. Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell’art. 110, sono deducibili in ciascun periodo d’imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L’eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica. La quota del risultato operativo lordo prodotto a partire dal terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza, può essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi periodi d’imposta.

2. Per risultato operativo lordo si intende la differenza tra il valore dei costi di produzione di cui alle lettere A) e B) dell’art. 2425 del codice civile con esclusione delle voci di cui al numero 10), lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, così come risultanti dal conto economico dell’esercizio; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti.

3. Ai fini del presente articolo, assumono rilevanza gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonché gli oneri e i proventi assimilati, derivanti da contratti di mutuo, da contratti di locazione finanziaria, dall’emissione di obbligazioni e titoli similari e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria, con esclusione degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale e con inclusione, tra gli attivi, di quelli derivanti da crediti della stessa natura. Nei confronti dei soggetti operanti con la pubblica amministrazione, si considerano interessi attivi rilevanti ai soli effetti del presente articolo anche quelli virtuali, calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi.

4. Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati indeducibili in un determinato periodo d’imposta sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d’imposta, se e nei limiti in cui in tali periodi l’importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati sia inferiore al 30 per cento del risultato operativo lordo di competenza.

5. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle banche e agli altri soggetti finanziari indicati nell’art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, con l’eccezione delle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazione in società esercenti attività diversa da quella creditizia e finanziaria, alle imprese di assicurazione nonché alle società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano, inoltre, alle società consortili costituite per l’esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, ai sensi dell’art. 96 del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, alle società di progetto costituite ai sensi dell’art. 156 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e alle società costituite per la realizzazione e l’esercizio di interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni, nonché alle società il cui capitale sociale è sottoscritto prevalentemente da enti pubblici, che costruiscono o gestiscono impianti per la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché impianti per lo smaltimento e la depurazione.

5-bis. Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 96% del loro ammontare. Nell’ambito del consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129, l’ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo a soggetti di cui al periodo precedente partecipanti al consolidato a favore di altri soggetti partecipanti sono integralmente deducibili sino a concorrenza dell’ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo dei soggetti partecipanti a favore di soggetti estranei al consolidato. La società o ente controllante opera la deduzione integrale degli interessi passivi di cui al periodo precedente in sede di dichiarazione di cui all’art. 122, apportando la relativa variazione in diminuzione della somma algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti partecipanti (2).

6. Resta ferma l’applicazione prioritaria delle regole di indeducibilità assoluta previste dall’art. 90, comma 2, e dai commi 7 e 10 dell’art.110 del presente testo unico, dall’art. 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di interessi su titoli obbligazionari, e dell’art. 1, comma 465, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di interessi sui prestiti dei soci delle società cooperative.

7. In caso di partecipazione al consolidato nazionale di cui alla sezione II del presente capo, l’eventuale eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati indeducibili generatisi in capo a un soggetto può essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d’imposta, un risultato operativo lordo capiente non integralmente sfruttato per la deduzione. Tale regola si applica anche alle eccedenze oggetto di riporto in avanti, con esclusione di quelle generatesi anteriormente all’ingresso nel consolidato nazionale.

8. Ai soli effetti dell’applicazione del comma 7, tra i soggetti virtualmente partecipanti al consolidato nazionale possono essere incluse anche le società estere per le quali ricorrerebbero i requisiti e le condizioni previste dagli articoli 117, comma 1, 120 e 132, comma 2, lettere b) e c). Nella dichiarazione dei redditi del consolidato devono essere indicati i dati relativi agli interessi passivi e al risultato operativo lordo della società estera corrispondenti a quelli indicati nel comma 2.

(1) Articolo sostituito per intero dall’art. 1., 33°, lett. i), l. 24 dicembre 2007, n. 244, che ha contemporaneamente abrogato gli artt. 97 e 98. L’abrogazione ed il nuovo testo hanno effetto a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007; per il 1° e il 2° periodo d’imposta di applicazione, il limite di deducibilità degli interessi passivi è aumentato rispettivamente di un importo pari a 10.000 e 5.000 euro.

(2) Comma inserito dall’art. 82, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv., con mod., dalla l. 6 agosto 2008, n. 133, con decorrenza dal 22 agosto 2008.