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La deducibilità degli interessi passivi

Al fine di approfondire la conoscenza dell’argomento relativo alla deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRES (http://www.questidenari.com/?p=1245), riporto quanto segue:

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

Testo unico delle imposte sui redditi

(G.U. n. 302 del 31 dicembre 1986, s.o. n. 1)

(Testo in vigore dal 1° dicembre 2004 dopo le modifiche del d.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344)

(omissis)

TITOLO SECONDO

Imposta sul reddito delle società

(omissis)

CAPO SECONDO

Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti

SEZIONE PRIMA

Determinazione della base imponibile

81. – 95. (omissis)

96. Interessi passivi. (1) – 1. Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell’art. 110, sono deducibili in ciascun periodo d’imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L’eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica. La quota del risultato operativo lordo prodotto a partire dal terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza, può essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi periodi d’imposta.

2. Per risultato operativo lordo si intende la differenza tra il valore dei costi di produzione di cui alle lettere A) e B) dell’art. 2425 del codice civile con esclusione delle voci di cui al numero 10), lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, così come risultanti dal conto economico dell’esercizio; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti.

3. Ai fini del presente articolo, assumono rilevanza gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonché gli oneri e i proventi assimilati, derivanti da contratti di mutuo, da contratti di locazione finanziaria, dall’emissione di obbligazioni e titoli similari e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria, con esclusione degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale e con inclusione, tra gli attivi, di quelli derivanti da crediti della stessa natura. Nei confronti dei soggetti operanti con la pubblica amministrazione, si considerano interessi attivi rilevanti ai soli effetti del presente articolo anche quelli virtuali, calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi.

4. Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati indeducibili in un determinato periodo d’imposta sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d’imposta, se e nei limiti in cui in tali periodi l’importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati sia inferiore al 30 per cento del risultato operativo lordo di competenza.

5. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle banche e agli altri soggetti finanziari indicati nell’art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, con l’eccezione delle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazione in società esercenti attività diversa da quella creditizia e finanziaria, alle imprese di assicurazione nonché alle società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano, inoltre, alle società consortili costituite per l’esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, ai sensi dell’art. 96 del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, alle società di progetto costituite ai sensi dell’art. 156 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e alle società costituite per la realizzazione e l’esercizio di interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni, nonché alle società il cui capitale sociale è sottoscritto prevalentemente da enti pubblici, che costruiscono o gestiscono impianti per la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché impianti per lo smaltimento e la depurazione.

5-bis. Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 96% del loro ammontare. Nell’ambito del consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129, l’ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo a soggetti di cui al periodo precedente partecipanti al consolidato a favore di altri soggetti partecipanti sono integralmente deducibili sino a concorrenza dell’ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo dei soggetti partecipanti a favore di soggetti estranei al consolidato. La società o ente controllante opera la deduzione integrale degli interessi passivi di cui al periodo precedente in sede di dichiarazione di cui all’art. 122, apportando la relativa variazione in diminuzione della somma algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti partecipanti (2).

6. Resta ferma l’applicazione prioritaria delle regole di indeducibilità assoluta previste dall’art. 90, comma 2, e dai commi 7 e 10 dell’art.110 del presente testo unico, dall’art. 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di interessi su titoli obbligazionari, e dell’art. 1, comma 465, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di interessi sui prestiti dei soci delle società cooperative.

7. In caso di partecipazione al consolidato nazionale di cui alla sezione II del presente capo, l’eventuale eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati indeducibili generatisi in capo a un soggetto può essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d’imposta, un risultato operativo lordo capiente non integralmente sfruttato per la deduzione. Tale regola si applica anche alle eccedenze oggetto di riporto in avanti, con esclusione di quelle generatesi anteriormente all’ingresso nel consolidato nazionale.

8. Ai soli effetti dell’applicazione del comma 7, tra i soggetti virtualmente partecipanti al consolidato nazionale possono essere incluse anche le società estere per le quali ricorrerebbero i requisiti e le condizioni previste dagli articoli 117, comma 1, 120 e 132, comma 2, lettere b) e c). Nella dichiarazione dei redditi del consolidato devono essere indicati i dati relativi agli interessi passivi e al risultato operativo lordo della società estera corrispondenti a quelli indicati nel comma 2.

(1) Articolo sostituito per intero dall’art. 1., 33°, lett. i), l. 24 dicembre 2007, n. 244, che ha contemporaneamente abrogato gli artt. 97 e 98. L’abrogazione ed il nuovo testo hanno effetto a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007; per il 1° e il 2° periodo d’imposta di applicazione, il limite di deducibilità degli interessi passivi è aumentato rispettivamente di un importo pari a 10.000 e 5.000 euro.

(2) Comma inserito dall’art. 82, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv., con mod., dalla l. 6 agosto 2008, n. 133, con decorrenza dal 22 agosto 2008.

I limiti alla deducibilità degli interessi passivi dopo il decreto legge 78/09

In un recente articolo pubblicato dal quotidiano IlSole24Ore, P. Ceppellini e R. Lugano si interrogano sul significato e le origini del fenomeno, in vistosa espansione, riguardante il ricorso alla rateizzazione per il pagamento delle somme iscritte a ruolo (http://www.questidenari.com/?p=556).

Oltre all’ovvia risposta della mancanza immediata di risorse, i due autori approfondiscono il tema del rapporto tra fisco e contribuenti sottolineando che, nell’attuale momento storico caratterizzato dalla caduta del fatturato e dalle difficoltà di accesso al credito bancario, l’incentivo alla ricapitalizzazione e la detassazione degli utili da reinvestire (http://www.questidenari.com/?p=946) rappresentano argomenti di scarso interesse per molte imprese.

In chiave propositiva, gli stessi autori suggeriscono un ripensamento del trattamento fiscale degli interessi passivi, la cui deducibilità è limitata a fini Ires (http://www.questidenari.com/?p=1314) ed esclusa a fini Irap, auspicano uno sforzo teso all’individuazione di criteri più meritocratici e di “regole pratiche di applicazione che siano semplici e non discriminanti” riguardo l’istituto del credito d’imposta alle imprese, ed infine sollecitano un’opera di semplificazione della prassi amministrativa da perseguire attraverso l’eliminazione di alcune attività di adempimento fiscale divenute ormai inutili.

Fonte: IlSole24Ore