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DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138: tassazione delle rendite finanziarie, limite all’uso dei contanti, studi di settore e sanzioni accessorie per professionisti ed esercenti attività commerciali

La manovra anti-crisi di ferragosto è stata varata col decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) pubblicato sulla GU n. 188 del 13-8-2011 ed entrato in vigore il 13/08/2011.

Tra i provvedimenti adottati si trova l’aumento della tassazione delle rendite finanziarie al 20% (art. 2, commi 6-8), con esclusione dei titoli di Stato (Bot, Ctz e obbligazioni pubbliche come Btp e CCTeu). Ciò significa che depositi bancari e postali (conti correnti e conti deposito) saranno agevolati con uno sconto impositivo di 7 punti percentuali sugli interessi attivi, mentre altre forme di investimento come azioni, obbligazioni private e fondi comuni d’investimento saranno gravate da una tassazione sui rendimenti che sale dal 12,5% al 20% (per la recente equiparazione della tassazione tra fondi di diritto italiano e fondi di diritto estero si legga http://www.questidenari.com/?p=4571).

Sono esclusi dalle nuove disposizioni anche i rendimenti dei fondi di previdenza complementare colpiti dall’aliquota dell’11%.

Art. 2 – Disposizioni in materia di entrate

(omissis)

6. Le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 20 per cento.

7. La disposizione di cui al comma 6 non si applica sugli interessi, premi e ogni altro provento di  cui all’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera  c-ter), ovvero sui redditi di capitale e sui redditi  diversi di natura finanziaria del medesimo decreto nei seguenti casi:

a) obbligazioni e altri titoli di cui all’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29  settembre 1973, n. 601 ed equiparati;

b) obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’articolo  168-bis del medesimo testo unico;

c) titoli di risparmio per l’economia meridionale di cui all’articolo 8, comma 4 del decreto-legge  13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;

d) piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti.

8. La disposizione di cui al comma 6 non si applica altresì agli interessi di cui al comma 8-bis dell’articolo 26-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, agli utili di cui all’articolo 27, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al risultato netto maturato delle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

In materia di lotta all’evasione fiscale, viene ulteriormente abbassata la soglia di trasferimento del denaro contante tra privati in assenza dell’operato delle banche (per approfondimenti si leggano gli articoli della serie http://www.questidenari.com/?tag=antiriciclaggio), così passata da 5.000 a 2.500 euro. Art. 2, comma 4:

A fini di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in tema di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all’articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all’importo di euro duemilacinquecento; conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo 49, le parole: «30 giugno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2011».

Sono inasprite le sanzioni per i professionisti che non emettono fattura con la sospensione dall’ordine da un minimo di 3 giorni ad un massimo di 1 mese nel caso di 4 fatture omesse in 5 anni. Sempre l’art. 2, comma 5:

All’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-quinquies, sono inseriti i seguenti:

“2-sexies. Qualora siano state contestate a carico di soggetti iscritti in albi ovvero ad ordini  professionali, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi, è disposta in ogni caso la  sanzione accessoria della sospensione dell’iscrizione all’albo o all’ordine per un periodo da tre giorni ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione è disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi. In deroga all’articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Gli atti di sospensione sono comunicati  all’ordine professionale ovvero al soggetto competente alla tenuta dell’albo affinché ne sia data pubblicazione sul relativo sito internet. Si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter.

2-septies. Nel caso in cui le violazioni di cui al comma 2-sexies siano commesse nell’esercizio in  forma associata di attività professionale, la sanzione accessoria di cui al medesimo comma è disposta nei confronti di tutti gli associati.”

Inasprite anche le sanzioni per le attività commerciali che non rilasciano scontrino fiscale (sino alla chiusura dell’attività). La preclusione degli accertamenti per gli studi di settore riguarda solo il caso del contribuente risultato congruo anche per l’anno precedente:

Art. 2, comma 35

All’ultimo periodo del comma 4 bis dell’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo la parola “446” sono aggiunte le seguenti: “e che i contribuenti interessati risultino congrui alle risultanze degli studi di settore, anche a seguito di adeguamento, in relazione al periodo di imposta precedente”. All’articolo 1, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, dopo le parole “o aree territoriali” sono aggiunte le seguenti: “, o per aggiornare o istituire gli indicatori di cui all’articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146”.

E’ possibile scaricare il testo completo del D.L. 138/2011 (formato pdf) dal sito web Gazzettaufficiale.it.

(per la liquidazione del TFR per dipendenti pubblici e per i requisiti anagrafici relativi al pensionamento delle donne previsti dal decreto-legge 138/2011 si legga http://www.questidenari.com/?p=4943)

(per l’abbassamento del limite al trasferimento di denaro, libretti e titoli al portatore disciplinato dal D.L. 138/2011, convertito nella L. 148/2011, si legga http://www.questidenari.com/?p=5193)

(per la tassazione dei redditi derivanti dal possesso di conti corrente e conti deposito, Bot e altri titoli di Stato, obbligazioni, azioni, fondi comuni d’investimento e polizze vita, disciplinata dal D.L. 138/2011 convertito con la L. 148/2011, si legga http://www.questidenari.com/?p=5361)

Trasferimento fondi comuni d’investimento tra banche

Tra i motivi che impediscono agli investitori di chiudere i rapporti con una banca e aprirne altri con un nuovo istituto, quando la situazione è divenuta insostenibile per la lievitazione dei costi di gestione del conto corrente o magari per le difficoltà di relazione col personale bancario, c’è senza dubbio un deterrente che si lega alle operazioni di riscatto dei fondi comuni d’investimento.

Cambiare direttore, promotore o conto corrente, in sostanza, implica la chiusura di una posizione tecnica e la successiva apertura di un nuovo deposito che, destinata ai medesimi prodotti, si traduce nel sostenimento di pagamenti inutili: prima gli oneri aggiuntivi per applicazione di commissioni d’uscita dai fondi comuni e per diritti fissi, e poi le commissioni di sottoscrizione ed i nuovi diritti fissi per gli stessi fondi con lo stesso brand.

Anche se questa regola conosce alcune eccezioni, la presenza di condizioni ostative alla libera concorrenza tra soggetti abilitati sul mercato dei prodotti e servizi d’investimento è a tutt’oggi evidente.

E il danno per chi intende mettere a frutto i propri soldi è ancora più grave se si considera il mancato guadagno derivante dal non utilizzo del capitale per un periodo di tempo pari a circa due o tre settimane, quando i soldi transitano veicolati da pezzi di carta in attesa della consegna alla società di gestione del risparmio (S.G.R.) destinataria.

Per ovviare a questi inconvenienti ed intervenire sullo snellimento delle operazioni, Assogestioni, Assoreti, Abi, Anasf e Assosim hanno lavorato alla stesura di un documento di autoregolamentazione per il trasferimento dei fondi comuni d’investimento, attualmente allo studio di Consob e Banca d’Italia, la cui adozione è lasciata alla discrezione delle società di gestione del risparmio: relativi ai nuovi standard di comunicazione tra rete di vendita (la banca), banca depositaria (che custodisce le disponibilità liquide del fondo comune e ne calcola il valore della quota) ed S.G.R., i contenuti del documento dovrebbero divenire operativi per la fine del 2011.

Fonte: Mornigstar.it

Legge 122/2010 – limite all’uso di assegni e contanti. Le sanzioni

Come previsto dall’art. 20 del D.L. 78/2010 (http://www.questidenari.com/?p=2777), convertito nella legge del 30 luglio 2010 n. 122 (Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010), non è più consentito trasferire denaro contante, libretti di deposito (bancari o postali) o titoli al portatore – in euro o in valuta estera – di importo pari o superiore ad euro 5.000, quando lo scambio avvenga tra soggetti diversi senza l’intervento di un intermediario finanziario abilitato.

Ciò significa che lo scambio di denaro fra privati potrà continuare ad avvenire unicamente al di sotto della soglia stabilita: sopra i 5.000 euro, invece, è necessario avvalersi di una banca che conserverà traccia dell’operazione effettuata (http://www.questidenari.com/?p=2669), ovvero di Poste Italiane S.p.A. o di un istituto di moneta elettronica. Altri soggetti, come (ad esempio) Equitalia, sono esclusi dall’operatività in materia, e pertanto il contribuente che si trovasse a dover pagare alla società incaricata della riscossione una cartella esattoriale di importo superiore a detto limite sarebbe obbligato a conformare il proprio comportamento a quanto prescritto dalla legge 122.

Inoltre, al fine di evitare l’aggiramento della legge, la normativa non consente il frazionamento della cifra trasferita per l’operazione unitaria, e cioè la suddivisione dell’importo corrisposto per lo scambio di uno stesso prodotto o servizio: l’acquisto di un determinato bene, pagato a mezzo contanti in 2 tranche da 2.500 euro (es.), è da considerarsi effettuato in violazione delle disposizioni di legge, e pertanto sanzionato col minimo di 3.000 euro. La sanzione prevista, calcolata sulla generica somma trasferita, varia dall’1% al 40%, mentre la sanzione minima verrebbe aumentata di 5 volte (euro 15mila) nel caso la somma risultasse superiore ad euro 50.000.

La modifica del limite, dai vecchi 12.500 euro agli attuali 5mila, riguarda pure il trasferimento degli assegni bancari, postali e circolari: oltre questa soglia, è vietata l’emissione di assegni sprovvisti di clausola di “non trasferibilità” e privi dell’indicazione del beneficiario o della sua ragione sociale. Inoltre, qualora gli assegni bancari e postali fossero emessi all’ordine del traente, sarebbe consentita unicamente la girata per incasso (apposizione della firma sul “retro”) alla banca o alle Poste – in altri termini, non è possibile girare a terzi l’assegno emesso “a me medesimo”. Le sanzioni previste per l’inosservanza della norma sono quelle già menzionate (supra).

L’obbligo di indicazione del nome del beneficiario, o della sua ragione sociale, è valido anche per l’emissione di vaglia postali e cambiari.

In ultimo, con riferimento ai libretti di deposito al portatore ed entro la data del 30 giugno 2011, dovranno essere estinti i libretti con saldo pari superiore al limite di 5.000 euro, ovvero ne sarà vietato il possesso a partire dal 1° luglio 2011. In alternativa, il saldo dei libretti di deposito bancari o postali dovrà essere diminuito (dal portatore) al di sotto della stessa soglia. In caso di mancata osservanza della norma, la sanzione colpirà nella misura dal 20% al 40% del saldo sino a 50mila euro (estremo superiore escluso); se il saldo eguaglia o supera 50.000 euro, la sanzione verrà elevata dal 30% al 60%.

E’ possibile scaricare la legge 122/2010 dal sito www.gazzettaufficiale.it.

(per l’individuazione del titolare effettivo, la comunicazione di operazione sospetta e le sanzioni previste per il professionista in materia di lotta al denaro sporco si legga http://www.questidenari.com/?p=3600)

(per l’ulteriore abbassamento del limite al trasferimento del denaro contante fra privati introdotto dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, si legga http://www.questidenari.com/?p=4922)

(per approfondimenti sulle limitazioni al trasferimento di denaro, libretti e titoli al portatore disciplinate dal D.L. 138/2011, convertito nella L. 148/2011, si legga http://www.questidenari.com/?p=5193)