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La Circolare 40/E sulla ritenuta 10% prevista dall’art. 25 del D.L. 78/2010

La circolare del 28 luglio 2010 n. 40/E dell’Agenzia delle Entrate ha fornito interpretazione del provvedimento del 30 giugno 2010 con cui è stato istituito il codice tributo “1039” unico sia a fini Irpef che Ires.

Secondo la risoluzione n. 65/E (fonte in formato pdf: www.agenziaentrate.gov.it), detto codice denominato “ritenuta operata da banche e Poste Italiane SpA all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d’imposta, ai sensi dell’art. 25, dl n. 78/2010” deve essere utilizzato – tramite modello F24 – al fine di consentire il versamento della ritenuta del 10% a titolo di acconto sull’imposta del reddito (misura operativa dal 1° luglio 2010. Per ulteriori provvedimenti previsti dalla manovra si veda http://www.questidenari.com/?tag=dl-3152010-78).

Pertanto la banca o le Poste, che accreditano l’importo del bonifico sul conto del prestatore di servizi o del cedente i beni, trattengono la ritenuta sulle somme versate dai beneficiari della detrazione del 36% sulle ristrutturazioni e dai beneficiari della detrazione del 55% sul risparmio energetico. Successivamente la stessa banca o Posta verserà la ritenuta con F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento, consegnerà la relativa certificazione al sostituto entro il 28 febbraio dell’anno successivo, ed indicherà i dati di pagamento nel 770.

Dato che i pagamenti effettuati dai contribuenti, oltre al corrispettivo per la prestazione del servizio o per la cessione dei beni, comprendono l’Iva addebitata in via di rivalsa dal beneficiario del bonifico, e dato che il sostituto che effettua la ritenuta non conosce l’importo della stessa Iva, la base imponibile su cui operare la ritenuta è calcolata forfettariamente scorporando dall’importo del bonifico l’Iva con aliquota più elevata, ovvero il 20%, anche quando in fattura sia stata applicata l’Iva al 10%.

Ad esempio, sull’importo di un bonifico per fattura di euro 1.100, comprensiva di Iva 10%, la banca scorporerà l’Iva presunta al 20% (base imponibile euro 916,66) ed applicherà la ritenuta al 10% pari ad euro 91,66.

Infine, nei casi in cui sulle somme bonificate siano già state effettuate ritenute da parte del soggetto ordinante (come per i condomìni che operano la ritenuta d’acconto al 4% sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti d’appalto di opere o servizi), al fine di evitare il duplice prelievo alla fonte per imprese e professionisti, verrà applicata la sola ritenuta del 10% di cui al D.L. 78/10.

Per ulteriori approfondimenti sull’interpretazione del provvedimento 30 giugno è possibile scaricare dal sito web delle Entrate il relativo documento sulla CIRCOLARE n. 40/E (in formato pdf).

Acconto Irpef al 79%

Al momento non si tratta ancora di una riduzione della pressione fiscale inquadrata nell’ottica della revisione sistemica, ma si può parlare di un intervento finalizzato a ritardare nel tempo il pagamento dell’Irpef nella misura di 20 punti percentuali.

Il prossimo 30 novembre, infatti, piccole e medie imprese, ditte individuali, società di persone e titolari di partita Iva che pagano l’Irpef, con esclusione dei lavoratori dipendenti che versano le tasse in busta paga (eccetto quelli titolari di redditi aggiuntivi per la seconda casa, o per l’incasso di collaborazioni, ed eccetto coloro che hanno redditi assimilabili a quelli da lavoro, come i separati che percepiscono un assegno familiare), verseranno un acconto ridotto al 79% dell’imposta dovuta, trattenendo così nelle tasche la maggiore liquidità che sarà recuperata in sede di conguaglio 2010.

Ires e Irap restano esclusi dalle disposizioni del decreto legge approvato ieri dal Consiglio dei Ministri: il provvedimento, quindi, non vale per le società di capitali (Spa ed Srl), ma a beneficiarne saranno le micro-imprese ed il “popolo della partita Iva” che presentano la dichiarazione “Unico”.

Fonte: IlSole24Ore

Inizio attività imprenditoriale o autonoma /4

            Nel nostro Paese, generalmente, con la chiusura dell’anno solare si chiudono gli esercizi fiscali e successivamente si pagano le tasse sugli utili generati.

Il periodo in cui si pagano le tasse è maggio, solitamente – per sinteticità non affrontiamo il discorso della rateizzazione ma parleremo di imposte a saldo.

I soggetti in contabilità ordinaria pagano le imposte in funzione degli utili conseguiti a seguito della chiusura del bilancio, i soggetti in contabilità semplificata pagano in funzione della differenza tra le entrate e le uscite, quelli in contabilità forfettaria pagano in base all’aliquota fissa del 20% sugli incassi conseguiti.

Per le società di capitali in contabilità ordinaria per obbligo, le imposte si versano in base ad un’aliquota fissa – generalmente del 32% – chiamata IRES, e ad una seconda che varia in base alla regione di localizzazione della sede legale chiamata IRAP.

Le persone fisiche, invece, pagano le imposte progressivamente: detta progressività è stata predisposta in funzione di un criterio di equità sociale, dato che più aumenta il reddito e più è alta l’aliquota marginale denominata IRPEF. Anche per le persone fisiche abbiamo un’imposta ad aliquota fissa che si chiama IRAP.

Una menzione a parte meritano le addizionali sia comunali che regionali che variano fra regione e regione ed anche fra comuni della stessa regione.

Da quando sono state tagliati i trasferimenti dalle casse dello Stato agli Enti locali, gli stessi enti fanno leva su queste addizionali per sanare i loro bilanci, modificando le stesse in funzione delle necessità: basti pensare a quello che la Regione Lazio è costretta a fare per sanare il deficit del servizio sanitario.

Naturalmente sul modello di dichiarazione confluiscono tutti i redditi conseguiti dal soggetto dichiarante: fabbricati, terreni, redditi di partecipazione e diversi. Tutti questi confluiscono nel quadro N dal quale si estrapola l’imposta dovuta.

Compatibilmente con le necessità dello Stato, è stata introdotta la tassazione in acconto che colpisce tutti i contribuenti da un certo importo (di imposte da versare) in su, e, se si supera una determinata cifra, la tassazione in acconto viene divisa in due soluzioni: una a maggio con il pagamento del saldo, e l’altra a novembre.

Le imposte vanno versate facendo uso del modello F/24 predisposto per vari pagamenti, in cui è presente una sezione per l’Erario, una per i contributi Inps, una per le addizionali regionali e l’Irap, una per le addizionali comunali e l’Ici, una per l’Inail e l’ultima per gli enti vari.

Le persone fisiche che non esercitano attività imprenditoriali possono presentare il modello alla banca o alla posta o esattoria, mentre le società e le persone fisiche titolari di attività imprenditoriali sono tenuti ad effettuare il pagamento tramite presentazione di modello telematico che permette al Ministero delle Finanze di ottenere informazioni in tempo reale.

 

FINE PUNTATA N° 4 – la tassazione