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La Circolare 40/E sulla ritenuta 10% prevista dall’art. 25 del D.L. 78/2010

La circolare del 28 luglio 2010 n. 40/E dell’Agenzia delle Entrate ha fornito interpretazione del provvedimento del 30 giugno 2010 con cui è stato istituito il codice tributo “1039” unico sia a fini Irpef che Ires.

Secondo la risoluzione n. 65/E (fonte in formato pdf: www.agenziaentrate.gov.it), detto codice denominato “ritenuta operata da banche e Poste Italiane SpA all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d’imposta, ai sensi dell’art. 25, dl n. 78/2010” deve essere utilizzato – tramite modello F24 – al fine di consentire il versamento della ritenuta del 10% a titolo di acconto sull’imposta del reddito (misura operativa dal 1° luglio 2010. Per ulteriori provvedimenti previsti dalla manovra si veda http://www.questidenari.com/?tag=dl-3152010-78).

Pertanto la banca o le Poste, che accreditano l’importo del bonifico sul conto del prestatore di servizi o del cedente i beni, trattengono la ritenuta sulle somme versate dai beneficiari della detrazione del 36% sulle ristrutturazioni e dai beneficiari della detrazione del 55% sul risparmio energetico. Successivamente la stessa banca o Posta verserà la ritenuta con F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento, consegnerà la relativa certificazione al sostituto entro il 28 febbraio dell’anno successivo, ed indicherà i dati di pagamento nel 770.

Dato che i pagamenti effettuati dai contribuenti, oltre al corrispettivo per la prestazione del servizio o per la cessione dei beni, comprendono l’Iva addebitata in via di rivalsa dal beneficiario del bonifico, e dato che il sostituto che effettua la ritenuta non conosce l’importo della stessa Iva, la base imponibile su cui operare la ritenuta è calcolata forfettariamente scorporando dall’importo del bonifico l’Iva con aliquota più elevata, ovvero il 20%, anche quando in fattura sia stata applicata l’Iva al 10%.

Ad esempio, sull’importo di un bonifico per fattura di euro 1.100, comprensiva di Iva 10%, la banca scorporerà l’Iva presunta al 20% (base imponibile euro 916,66) ed applicherà la ritenuta al 10% pari ad euro 91,66.

Infine, nei casi in cui sulle somme bonificate siano già state effettuate ritenute da parte del soggetto ordinante (come per i condomìni che operano la ritenuta d’acconto al 4% sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti d’appalto di opere o servizi), al fine di evitare il duplice prelievo alla fonte per imprese e professionisti, verrà applicata la sola ritenuta del 10% di cui al D.L. 78/10.

Per ulteriori approfondimenti sull’interpretazione del provvedimento 30 giugno è possibile scaricare dal sito web delle Entrate il relativo documento sulla CIRCOLARE n. 40/E (in formato pdf).

La falsificazione del modello F24

La Corte di Cassazione, con sentenza del 24 settembre 2008 n° 36687, ha stabilito che il modello F24, utilizzato anche per il pagamento di sanzioni per irregolarità fiscali, è un attestato, e non un certificato.

Pertanto, la materiale falsificazione del modello F24 integra il reato ex artt. 478 e 482 c.p. quando l’autore del falso sia un privato. Il soggetto privato che lo altera rischia una condanna da 1 a 4 anni di reclusione per falsità materiale, anziché da 6 mesi a 3 anni per falsità del certificato.

I modelli F23 ed F24

Come ampiamente già riportato, la maggior parte dei versamenti a favore dell’Agenzia delle Entrate viene fatto tramite il modello F24 che si può scaricare dal sito del Ministero delle Finanze.

Riportiamo invece l’istanza di ravvedimento per la correzione dei codici tributo utilizzati sui modelli F23 ed F24 da trasmettere in carta libera all’Agenzia delle Entrate quando ci si rende conto dell’errore commesso.

Scarica il RAVVEDIMENTO PER CORREZIONI DATI MODELLO F24 – formato pdf

Scarica il RAVVEDIMENTO PER ERRATO CODICE TRIBUTO O CODICE UFFICIO (MODELLO F23) – formato pdf

Scarica i CODICI TRIBUTO (F24) – formato txt

Scarica i CODICI TRIBUTO (F23) – formato txt