Con il cosiddetto Milleproroghe 2011 – decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), pubblicato nella G.U. n. 302 del 29-12-2011 – sono stati forniti chiarimenti in materia di decorrenza per l’applicazione delle ritenute e delle imposte sostitutive stabilite nella misura del 20% sui redditi di capitale. Sulle specifiche novità fiscali oggetto di intervento attraverso decreto si legga “DECRETO-LEGGE 138 del 2011 convertito con la legge 148 del 2011: tassazione delle rendite finanziarie (art. 2, commi 6-12 e 27)”.
Il D.L. 216 del 2011, al secondo comma dell’art. 29, stabilisce:
“L’applicazione delle disposizioni dell’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, decorre: a) dal 1° gennaio 2012 con riferimento agli interessi e agli altri proventi derivanti da conti correnti e depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati, maturati a partire dalla predetta data; b) dal giorno successivo alla data di scadenza del contratto di pronti contro termine stipulato anteriormente al 1° gennaio 2012 e avente durata non superiore a 12 mesi, relativamente ai redditi di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239”.
L’art. 29 (Proroghe di termini in materia fiscale) del D.L. 216/2011, alla lettera a) del 2° comma, stabilisce in tal modo che l’aliquota del 20% si applica agli interessi di conto corrente e deposito bancario maturati a partire dal giorno 01/01/2012; di conseguenza, fino al 31/12/2011, rimane in vigore la vecchia aliquota del 27% senza che trovi applicazione il criterio dell’esigibilità al quale derogano – fra l’altro – le obbligazioni emesse da banche e società quotate sui mercati Ue.
Sempre all’art. 29, 2° comma, la lettera b) specifica che gli interessi derivanti da obbligazioni emesse dai c.d. grandi emittenti ed i redditi di capitale rappresentati dai proventi che derivano da riporti e pronti contro termine su titoli e valute, di durata non superiore all’anno e stipulati nel corso del 2011, sono tassati con l’aliquota del 20% dal giorno successivo alla data di scadenza del contratto. I suddetti contratti di pronti contro termine mantengono fino a scadenza l’aliquota di tassazione originaria del 12,5% da applicare ai relativi proventi colpiti in base all’art. 44 del TUIR (e nella parte degli interessi dei titoli, e nella parte della differenza tra prezzo a pronti e prezzo a termine, al netto degli interessi); in proroga, gli stessi contratti di pronti contro termine mantengono fino a scadenza l’aliquota originaria del 12,5% per l’assoggettamento ad imposta sia del differenziale positivo tra i prezzi convenuti a pronti e a termine che degli interessi delle obbligazioni sottostanti emesse da banche o società con azioni quotate sui mercati regolamentati Ue (di cui al D.Lgs. 239/1996).
(per la proroga del termine relativo all’esaurimento dell’attività della commissione tributaria centrale si legga: “Differito al 31 dicembre 2013 il termine per l’esaurimento del contenzioso tributario pendente. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (art. 29, comma 16-decies)”)
(per l’operatività del conto di base dal 1° giugno 2012: “Conto corrente di base ordinario e per fasce svantaggiate. Indicatore ISC“)
L’autore, Gianluca Libbi,
nega ogni autorizzazione a copiare e ripubblicare
per intero i testi presenti su questo sito web, "www.questidenari.com", in qualsiasi altro luogo.
Leggere le
informazioni di copyright per ulteriori dettagli.
%, 1/1/2012, 12.5%, 20, 2011, 27%, 29 dicembre 2011, 29/12/2011, 31/12/2011, aggiornato, aliquota fiscale, art. 29, art. 44, bancario, bond, capitale, cedola, commento, conto corrente, conto deposito, contratti, decreto legge, decreto legge 13 agosto 2011, definizione, deposito, di, dl 138 2011, dl 138 del 13 8 11, DL 216/2011, DL 29 12 2011, Dlgs 239/96, e, esigibilità, formazione, G.U. 302, Gazzetta Ufficiale, imposta, interessi attivi, legge 14 settembre 2011 n. 148, legge 148 2011, legge 148/11, maturazione, milleproroghe, n. 216, normativa, nuove regole, obbligazioni bancarie, obbligazioni pubbliche, P/T, Paesi, postale, pro-rata, pronti contro termine, proventi, quali sono, quotata, redditi, rendite finanziarie, ritenuta fiscale, scadenza, sostitutiva, tassazione, temporis, titoli, titoli obbligazionari, titoli stato, tuir, valuta, vincolato
Decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216: decorrenza per l’applicazione dell’aliquota 20% su deposito bancario e postale, conto corrente e pronti contro termine secondo il Milleproroghe 2011
Pubblicato da L'Autore in Commercialista il 12 gennaio 2012
Con il cosiddetto Milleproroghe 2011 – decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), pubblicato nella G.U. n. 302 del 29-12-2011 – sono stati forniti chiarimenti in materia di decorrenza per l’applicazione delle ritenute e delle imposte sostitutive stabilite nella misura del 20% sui redditi di capitale. Sulle specifiche novità fiscali oggetto di intervento attraverso decreto si legga “DECRETO-LEGGE 138 del 2011 convertito con la legge 148 del 2011: tassazione delle rendite finanziarie (art. 2, commi 6-12 e 27)”.
Il D.L. 216 del 2011, al secondo comma dell’art. 29, stabilisce:
“L’applicazione delle disposizioni dell’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, decorre: a) dal 1° gennaio 2012 con riferimento agli interessi e agli altri proventi derivanti da conti correnti e depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati, maturati a partire dalla predetta data; b) dal giorno successivo alla data di scadenza del contratto di pronti contro termine stipulato anteriormente al 1° gennaio 2012 e avente durata non superiore a 12 mesi, relativamente ai redditi di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239”.
L’art. 29 (Proroghe di termini in materia fiscale) del D.L. 216/2011, alla lettera a) del 2° comma, stabilisce in tal modo che l’aliquota del 20% si applica agli interessi di conto corrente e deposito bancario maturati a partire dal giorno 01/01/2012; di conseguenza, fino al 31/12/2011, rimane in vigore la vecchia aliquota del 27% senza che trovi applicazione il criterio dell’esigibilità al quale derogano – fra l’altro – le obbligazioni emesse da banche e società quotate sui mercati Ue.
Sempre all’art. 29, 2° comma, la lettera b) specifica che gli interessi derivanti da obbligazioni emesse dai c.d. grandi emittenti ed i redditi di capitale rappresentati dai proventi che derivano da riporti e pronti contro termine su titoli e valute, di durata non superiore all’anno e stipulati nel corso del 2011, sono tassati con l’aliquota del 20% dal giorno successivo alla data di scadenza del contratto. I suddetti contratti di pronti contro termine mantengono fino a scadenza l’aliquota di tassazione originaria del 12,5% da applicare ai relativi proventi colpiti in base all’art. 44 del TUIR (e nella parte degli interessi dei titoli, e nella parte della differenza tra prezzo a pronti e prezzo a termine, al netto degli interessi); in proroga, gli stessi contratti di pronti contro termine mantengono fino a scadenza l’aliquota originaria del 12,5% per l’assoggettamento ad imposta sia del differenziale positivo tra i prezzi convenuti a pronti e a termine che degli interessi delle obbligazioni sottostanti emesse da banche o società con azioni quotate sui mercati regolamentati Ue (di cui al D.Lgs. 239/1996).
(per la proroga del termine relativo all’esaurimento dell’attività della commissione tributaria centrale si legga: “Differito al 31 dicembre 2013 il termine per l’esaurimento del contenzioso tributario pendente. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (art. 29, comma 16-decies)”)
(per l’operatività del conto di base dal 1° giugno 2012: “Conto corrente di base ordinario e per fasce svantaggiate. Indicatore ISC“)
L’autore, Gianluca Libbi, nega ogni autorizzazione a copiare e ripubblicare per intero i testi presenti su questo sito web, "www.questidenari.com", in qualsiasi altro luogo. Leggere le informazioni di copyright per ulteriori dettagli.
%, 1/1/2012, 12.5%, 20, 2011, 27%, 29 dicembre 2011, 29/12/2011, 31/12/2011, aggiornato, aliquota fiscale, art. 29, art. 44, bancario, bond, capitale, cedola, commento, conto corrente, conto deposito, contratti, decreto legge, decreto legge 13 agosto 2011, definizione, deposito, di, dl 138 2011, dl 138 del 13 8 11, DL 216/2011, DL 29 12 2011, Dlgs 239/96, e, esigibilità, formazione, G.U. 302, Gazzetta Ufficiale, imposta, interessi attivi, legge 14 settembre 2011 n. 148, legge 148 2011, legge 148/11, maturazione, milleproroghe, n. 216, normativa, nuove regole, obbligazioni bancarie, obbligazioni pubbliche, P/T, Paesi, postale, pro-rata, pronti contro termine, proventi, quali sono, quotata, redditi, rendite finanziarie, ritenuta fiscale, scadenza, sostitutiva, tassazione, temporis, titoli, titoli obbligazionari, titoli stato, tuir, valuta, vincolato
Nessun commento