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BTP Italia 20.04.2023 (ISIN IT0005105835): tasso definitivo 0,5%

E’ rimasto invariato allo 0,50%, pari al minimo garantito, il tasso cedolare (reale) annuo definitivo pagato in due cedole semestrali dal BTP Italia 20.04.2023 (ISIN IT0005105835), godimento e regolamento 20 aprile 2015, scadenza 20 aprile 2023 (durata 8 anni).

L’importo emesso nella prima fase del periodo di collocamento dedicata agli investitori retail è stato pari a quasi 5,379 miliardi di euro.

Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze

(per i dettagli del collocamento: “BTP Italia 20.04.2023 (ISIN IT0005105835): tasso minimo 0,5%”)

BTP Italia 20.04.2023 (ISIN IT0005105835): tasso minimo 0,5%

Il MEF ha comunicato che il nuovo BTP Italia (ottava emissione) indicizzato all’inflazione italiana – indice FOI ex tabacchi – avrà durata 8 anni.

Il titolo sarà emesso alla pari (prezzo di emissione 100) nella prima fase del periodo di collocamento, dedicata ai risparmiatori individuali ed altri affini con piena soddisfazione degli ordini, dalle ore 9:00 del giorno 13 aprile fino alle ore 17:30 del 15 aprile 2015 salvo chiusura anticipata; la raccolta ordini d’acquisto avviene sul MOT.

La data godimento è il 20 aprile 2015, la scadenza 20 aprile 2023 ed il codice ISIN IT0005105835.

La data regolamento, unica per tutti gli ordini d’acquisto, coincide con quella di godimento ed il numero indice dell’inflazione calcolato alla stessa data è 106,69.

Il taglio minimo acquistabile durante la prima fase è pari a 1.000 euro.

Non è prevista alcuna commissione a carico degli investitori e, a coloro che deterranno il titolo fino a scadenza, sarà riconosciuto un premio di fedeltà di ammontare fisso pari al 4 per mille lordo (da calcolarsi sull’importo nominale acquistato non rivalutato).

Il tasso cedolare (reale) minimo annuo garantito è pari allo 0,50% e l’aliquota fiscale è applicata nella misura del 12,5% per cento.

La cedola semestrale posticipata è indicizzata all’indice FOI senza tabacchi (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati) del semestre di competenza ed è calcolata moltiplicando la metà del tasso cedolare reale annuo definitivo per il capitale rivalutato. In caso di deflazione nel semestre, la cedola dello stesso semestre viene calcolata moltiplicando detto tasso cedolare semestrale reale fisso per il capitale nominale non rivalutato (floor sulla cedola). In caso di inflazione nei semestri successivi, la rivalutazione del capitale avverrà soltanto se l’indice tornerà a superare il livello massimo raggiunto nei semestri precedenti.

La rivalutazione semestrale del capitale, in base all’indice FOI senza tabacchi, è applicata al valore nominale acquistato. Il rimborso del capitale avviene in unica soluzione a scadenza al valore nominale non rivalutato (anche in caso di deflazione).

Il tasso minimo garantito del BTP Italia 27.10.2020, nella settima emissione dell’ottobre scorso, era stato fissato all’1,15% e, al termine del periodo di collocamento, il tasso reale definitivo era salito all’1,25%.

Fonte: MEF

(per i risultati dell’ottava emissione del Btp Italia 8 anni: “BTP Italia 20.04.2023 (ISIN IT0005105835): tasso definitivo 0,5%

BTP Italia 27.10.2020 (ISIN IT0005058901): tasso definitivo 1,25%

E’ salito all’1,25%, dieci centesimi sopra il minimo garantito, il tasso cedolare (reale) annuo definitivo pagato in due cedole semestrali dal BTP Italia 27.10.2020 (ISIN IT0005058901), godimento e regolamento 27 ottobre 2014, scadenza 27 ottobre 2020 (durata 6 anni).

L’importo emesso è stato pari ad oltre 7,506 miliardi di euro.

Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze

(per i dettagli del collocamento: “BTP Italia 27.10.2020 (ISIN IT0005058901): tasso minimo 1,15%”)

(per l’ottava emissione del BTP Italia 8 anni: “BTP Italia 20.04.2023 (ISIN IT0005105835): tasso minimo 0,5%”)

BTP Italia 27.10.2020 (ISIN IT0005058901): tasso minimo 1,15%

Il MEF ha comunicato che il nuovo BTP Italia indicizzato all’inflazione italiana – indice FOI ex tabacchi – avrà durata 6 anni.

Il titolo sarà emesso alla pari (prezzo di emissione 100) nella prima fase del periodo di collocamento, dedicata ai risparmiatori individuali ed altri affini, dal 20 al 22 ottobre 2014 salvo chiusura anticipata; la raccolta ordini d’acquisto avviene sul MOT.

La data godimento è il 27 ottobre 2014, la scadenza 27 ottobre 2020 ed il codice ISIN IT0005058901.

La data regolamento, unica per tutti gli ordini d’acquisto, coincide con quella di godimento ed il numero indice dell’inflazione calcolato alla stessa data è 107,46774.

Il taglio minimo acquistabile durante la prima fase è pari a 1.000 euro.

Non è prevista alcuna commissione a carico degli investitori e, a coloro che deterranno il titolo fino a scadenza, sarà riconosciuto un premio di fedeltà di ammontare fisso pari al 4 per mille lordo (da calcolarsi sull’importo nominale acquistato non rivalutato).

Il tasso cedolare (reale) minimo annuo garantito è pari all’1,15% e l’aliquota fiscale è applicata nella misura del 12,5% per cento.

La cedola semestrale posticipata è indicizzata all’indice FOI senza tabacchi del semestre di competenza e calcolata moltiplicando la metà del tasso cedolare reale annuo definitivo per il capitale rivalutato. In caso di deflazione nel semestre, la cedola dello stesso semestre viene calcolata moltiplicando detto tasso cedolare semestrale reale fisso per il capitale nominale non rivalutato (floor sulla cedola).

La rivalutazione semestrale del capitale, in base all’indice FOI senza tabacchi, è applicata al valore nominale acquistato. Il rimborso del capitale avviene in unica soluzione a scadenza al valore nominale non rivalutato (anche in caso di deflazione).

Il tasso minimo garantito del BTP Italia 23.04.2020, nella sesta emissione dell’aprile scorso, era stato fissato all’1,65% e, al termine del periodo di collocamento, il tasso reale definitivo era rimasto invariato all’1,65%.

Fonte: Dipartimento del Tesoro

(per i risultati della settima emissione del Btp Italia 6 anni: “BTP Italia 27.10.2020 (ISIN IT0005058901): tasso definitivo 1,25%”)

Atlantia TF 2012-2018: analisi rischio-rendimento

Premessa. In passato Atlantia aveva comunicato che il prestito obbligazionario di nuova emissione avrebbe potuto pagare cedole a tasso fisso o variabile. La scelta di emettere unicamente bond a tasso fisso evidenzia la volontà di copertura dal rischio di tasso in vista di una possibile inversione di tendenza nei prossimi sei anni, considerati gli attuali tassi bassi (ai minimi storici nell’ultimo decennio).

Quale può essere il rendimento effettivo a scadenza del titolo? Assumendo la costanza del tasso mid swap a 6 anni di recente quotazione (poco sopra l’1% al 20 novembre 2012) e ipotizzando per prudenza la fissazione di un margine minimo, il rendimento lordo si attesterebbe sul 3,6%.

A quale titolo paragonare l’obbligazione? E’ opportuno paragonare l’obbligazione Atlantia ad un titolo avente stessa durata (in difetto: durata residua simile), stesso rating e stesso flusso cedolare a tasso fisso. In attesa che venga formulato il giudizio sul prestito (separato da quello su emittente/garante) per l’analisi rischio-rendimento e posto che non vi è alcuna certezza sulla costanza dello stesso giudizio per tutta la durata delle obbligazioni, è possibile utilizzare il paragone col Btp 4,5% 1.8.2018 che in data 16/09/2012 presentava rendimento lordo poco sotto il 3,9% se portato a scadenza.

Conclusioni. Sembra che Atlantia abbia voluto offrire un bond retail con un rendimento non troppo distante da quello dei governativi facendo affidamento sulla più contenuta volatilità, solitamente apprezzata dai piccoli investitori.

In ogni caso si ricorda che al Btp va applicata l’aliquota d’imposta del 12,5% secondo il regime fiscale vigente mentre le obbligazioni Atlantia scontano l’imposizione al 20% (rendimento netto 2,88% secondo le ipotesi sopra riportate). L’imposta di bollo, applicata sul complessivo valore di mercato degli strumenti finanziari o, in mancanza, sul loro valore nominale o di rimborso, colpisce con l’aliquota dello 0,1% annuale nell’anno 2012 e con l’aliquota dello 0,15% annuale a decorrere dall’anno 2013 (nella misura minima di Euro 34,20 e, limitatamente al 2012, nella misura massima di Euro 1.200,00).

(per la fissazione del tasso effettivo a scadenza: “Obbligazioni Atlantia TF 2012-2018: rendimento lordo 3,703%”)

Decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216: decorrenza per l’applicazione dell’aliquota 20% su deposito bancario e postale, conto corrente e pronti contro termine secondo il Milleproroghe 2011

Con il cosiddetto Milleproroghe 2011 – decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), pubblicato nella G.U. n. 302 del 29-12-2011 – sono stati forniti chiarimenti in materia di decorrenza per l’applicazione delle ritenute e delle imposte sostitutive stabilite nella misura del 20% sui redditi di capitale. Sulle specifiche novità fiscali oggetto di intervento attraverso decreto si legga “DECRETO-LEGGE 138 del 2011 convertito con la legge 148 del 2011: tassazione delle rendite finanziarie (art. 2, commi 6-12 e 27)”.

Il D.L. 216 del 2011, al secondo comma dell’art. 29, stabilisce:

L’applicazione delle disposizioni dell’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, decorre: a) dal 1° gennaio 2012 con riferimento agli interessi e agli altri proventi derivanti da conti correnti e depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati, maturati a partire dalla predetta data; b) dal giorno successivo alla data di scadenza del contratto di pronti contro termine stipulato anteriormente al 1° gennaio 2012 e avente durata non superiore a 12 mesi, relativamente ai redditi di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239”.

L’art. 29 (Proroghe di termini in materia fiscale) del D.L. 216/2011, alla lettera a) del 2° comma, stabilisce in tal modo che l’aliquota del 20% si applica agli interessi di conto corrente e deposito bancario maturati a partire dal giorno 01/01/2012; di conseguenza, fino al 31/12/2011, rimane in vigore la vecchia aliquota del 27% senza che trovi applicazione il criterio dell’esigibilità al quale derogano – fra l’altro – le obbligazioni emesse da banche e società quotate sui mercati Ue.

Sempre all’art. 29, 2° comma, la lettera b) specifica che gli interessi derivanti da obbligazioni emesse dai c.d. grandi emittenti ed i redditi di capitale rappresentati dai proventi che derivano da riporti e pronti contro termine su titoli e valute, di durata non superiore all’anno e stipulati nel corso del 2011, sono tassati con l’aliquota del 20% dal giorno successivo alla data di scadenza del contratto. I suddetti contratti di pronti contro termine mantengono fino a scadenza l’aliquota di tassazione originaria del 12,5% da applicare ai relativi proventi colpiti in base all’art. 44 del TUIR (e nella parte degli interessi dei titoli, e nella parte della differenza tra prezzo a pronti e prezzo a termine, al netto degli interessi); in proroga, gli stessi contratti di pronti contro termine mantengono fino a scadenza l’aliquota originaria del 12,5% per l’assoggettamento ad imposta sia del differenziale positivo tra i prezzi convenuti a pronti e a termine che degli interessi delle obbligazioni sottostanti emesse da banche o società con azioni quotate sui mercati regolamentati Ue (di cui al D.Lgs. 239/1996).

(per la proroga del termine relativo all’esaurimento dell’attività della commissione tributaria centrale si legga: “Differito al 31 dicembre 2013 il termine per l’esaurimento del contenzioso tributario pendente. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (art. 29, comma 16-decies)”)

(per l’operatività del conto di base dal 1° giugno 2012: “Conto corrente di base ordinario e per fasce svantaggiate. Indicatore ISC“)