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La circolare 24/E del 30 maggio 2011: comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA (parte I)

L’art. 21 del Dl 31 maggio 2010, n° 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n° 122, ha introdotto l’obbligo della comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate per le operazioni rilevanti ai fini dell’IVA che siano di importo non inferiore a 3.000 euro.

Il provvedimento del 22 dicembre 2010 (Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva: dati clienti e fornitori secondo il Provvedimento del 22/12/2010: http://www.questidenari.com/?p=3576), modificato dal provvedimento del 14 aprile 2011, ha definito i soggetti obbligati alla comunicazione, l’oggetto e gli elementi da indicare nella stessa, ed i termini entro i quali le comunicazioni vanno inviate.

L’obbligo di comunicazione riguarda sia le operazioni effettuate tra soggetti IVA che quelle in cui cessionario o committente risulti essere il consumatore finale.

In sede di prima applicazione, entro il 31 ottobre 2011, devono essere comunicate le operazioni di importo pari o superiore ai 25.000 euro al netto dell’IVA rese e ricevute nel periodo d’imposta 2010, con solo riferimento a quelle per le quali è previsto l’obbligo di emissione della fattura.

Entro il 30 aprile 2012 vanno comunicate le operazioni di importo pari o superiore a 3.000 euro, al netto dell’IVA, rese e ricevute nel periodo d’imposta 2011, per le quali è previsto l’obbligo di emissione della fattura; entro lo stesso termine – ovvero come sopra, a regime, il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento – vanno comunicate le operazioni di importo pari o superiore a 3.600 euro, al lordo dell’imposta sul valore aggiunto, per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura, con riferimento soltanto a quelle rese e ricevute dal 1° luglio 2011 (es. le operazioni dei commercianti al dettaglio e degli artigiani documentate a mezzo ricevuta fiscale o scontrino fiscale. Gli stessi operatori, pertanto, devono ottenere sul punto vendita i dati identificativi – fra cui il codice fiscale – dei clienti che effettuano acquisti superiori a 3.600 euro Iva compresa, rimanendo esclusi dalla comunicazione gli acquisti effettuati con carte di credito, di debito o prepagate emesse da intermediari finanziari nazionali o esteri con stabilimento in Italia – ultra).

Il limite è pari a 3.600 euro anche per i soggetti che, pur avendo l’obbligo di documentare le operazioni mediante emissione di fattura, non hanno l’obbligo di indicare separatamente l’imposta (es. agenzie di viaggi e turismo che applicano il regime speciale IVA ai sensi dell’art. 74-ter del D.P.R. n° 633 del 1972. Si rammenta che per l’attività di intermediazione svolta dalle agenzie di viaggi e turismo in nome e per conto dei vettori – come nel caso della vendita al pubblico di biglietteria aerea, nazionale ed internazionale, di biglietteria ferroviaria e marittima e di altri servizi similari – le operazioni rilevanti ai fini IVA, effettuate dalle agenzie di viaggio intermediarie, concernono le fatture emesse dalle stesse agenzie per le provvigioni corrisposte dai vettori per lo svolgimento dell’attività di intermediazione: nella specie, oggetto di adempimento sono le operazioni di corrispettivo pari o superiore a 3.000 euro).

(continua http://www.questidenari.com/?p=4462)