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Detrazione 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici nuovi con bonifico, carta di credito o bancomat fino al 31 dicembre 2013

(continua da “Causale del bonifico per spese di ristrutturazione e codice fiscale del beneficiario. Trasferimento della detrazione per vendita dell’immobile”)

Per un elenco esemplificativo degli interventi ammessi ai fini della detrazione, riguardanti sia le singole unità abitative che le parti condominiali, è possibile fare riferimento alla fonte dell’Agenzia delle Entrate.

In aggiunta alla proroga al 31/12/2013, il decreto n. 63/2013 ha introdotto la detrazione dall’Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici nuovi di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), purché lo stesso acquisto sia finalizzato all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione e la relativa spesa documentata sia stata sostenuta dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013.

Rientrano tra i mobili agevolabili, ad esempio, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi e apparecchi di illuminazione che costituiscono necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Non sono agevolabili, al contrario, porte, pavimentazioni (es. parquet), tende, tendaggi ed altri complementi di arredo.

Rientrano tra i grandi elettrodomestici, ad esempio, frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici ed apparecchi per il condizionamento.

La detrazione, calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro riferito alle spese complessivamente sostenute, va ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo. Detto limite si applica alla singola unità immobiliare, comprensiva di pertinenze, o alla parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione, ma il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su diverse unità immobiliari avrà diritto altrettante volte al beneficio.

L’intervento di recupero del patrimonio edilizio è individuato sia per la manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo su singole unità immobiliari residenziali come anche su parti comuni di edifici residenziali, sia per la manutenzione ordinaria sulle sole parti comuni dell’edificio residenziale.

Le Entrate sottolineano che la detrazione per gli arredi interni alla propria unità immobiliare non è consentita se sono oggetto di ristrutturazione le sole parti condominiali: in quest’ultimo caso il beneficio è concesso pro-quota ai condomini unicamente per i beni acquistati al fine di arredare le stesse parti comuni (es. guardiola o appartamento del portiere, oppure sala adibita a riunioni condominiali o lavatoio), oltre che per i lavori sulle parti in comproprietà (sempre pro-quota).

L’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se i beni sono destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio.

Ai fini della detrazione è indispensabile che la data di inizio lavori sia anteriore a quella in cui vengono sostenute le spese (nel periodo tra il 6 giugno 2013 ed il 31 dicembre 2013, come sopra indicato) per l’acquisto di mobili nuovi e grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali è prevista l’etichetta energetica. Per gli elettrodomestici che ne sono sprovvisti, l’acquisto è agevolato solo se per essi non è ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica.

La data di avvio dei lavori può essere dimostrata utilizzando le eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalle norme edilizie oppure la comunicazione preventiva all’Asl; la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000), invece, costituisce prova per quei lavori in relazione ai quali non sono necessarie comunicazioni o titoli abitativi.

Tra gli oneri detraibili vi sono le spese di trasporto e montaggio dei beni acquistati.

Al pari dei lavori di ristrutturazione, la detrazione per gli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici e per le relative spese di trasporto e montaggio dei beni spetta se i pagamenti vengono effettuati a mezzo bonifico bancario o postale con indicazione di:

–        causale del versamento (la stessa utilizzata da banche e Poste per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione agevolati fiscalmente);

–        codice fiscale del beneficiario della detrazione;

–        numero di partita Iva o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

In caso di pagamento a mezzo carta di credito o carta di debito, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta come indicato nella ricevuta di transazione.

Diversamente, non è possibile effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

E’ necessario conservare tutta la documentazione relativa alla transazione, alla ricevuta di pagamento con bonifico o carta bancomat o carta di credito ed annesso carteggio di addebito in conto corrente, alla fattura indicante natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquistati.

Circolare n. 24/E del 31 luglio 2013: obbligo di invito, movimentazioni finanziarie, accertamento con adesione, verbale, sanzioni ridotte e avviso di accertamento

(continua da “Circolare n. 24/E del 31 luglio 2013: accertamento sintetico, scostamento 20%, risparmi, spese certe e spese Istat”)

Richiamando il decreto legge n. 78 del 2010 in materia di contraddittorio, la circolare ricorda che l’ufficio ha l’obbligo di invitare il contribuente a comparire personalmente per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento.

Se il contribuente fornisce chiarimenti esaustivi circa le “spese certe”, le “spese per elementi certi”, gli investimenti e la quota di risparmio dell’anno, l’attività di controllo si esaurisce nella prima fase del contraddittorio, altrimenti saranno considerate anche le “spese ISTAT”.

Se permangono elementi di incoerenza o il contribuente non si presenta, l’ufficio potrebbe utilizzare lo strumento istruttorio delle indagini finanziarie al fine di evidenziare movimentazioni finanziarie.

Nell’ambito del procedimento di ricostruzione sintetica del reddito viene stabilito l’obbligo per l’ufficio di attivare l’accertamento con adesione (art. 5 del D.lgs. n. 218/97): il contribuente, in tal caso, riceverà un nuovo invito al contraddittorio, l’indicazione del maggior reddito accertabile e delle maggiori imposte e la proposta di adesione. L’ufficio farà riferimento ai contenuti dei verbali redatti per ogni precedente incontro, con indicazione della documentazione prodotta dal contribuente e delle motivazioni addotte.

Tale invito può essere definito, ai sensi del comma 1-bis del citato articolo 5, mediante il versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione, con la riduzione alla metà della misura delle sanzioni previste dall’articolo 2, comma 5, del medesimo decreto legislativo.

Se il contribuente non aderisce ai contenuti dell’invito, il procedimento ordinario di adesione prosegue e per ogni incontro successivo viene redatto un verbale.

Il contribuente ottiene l’applicazione delle sanzioni ridotte ad un terzo del minimo previsto dalla legge se al termine del contraddittorio si perfeziona l’accertamento con adesione; se l’adesione non si perfeziona o se il contribuente non si presenta, invece, l’ufficio emette l’avviso di accertamento.

(continua “Circolare n. 24/E del 31 luglio 2013: famiglia fiscale, reddito complessivo accertabile e familiari fiscalmente a carico“)

Circolare n. 13/E del 9 maggio 2013: detrazione per interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica. Ravvedimento operoso e sanzioni

Con la Circolare n. 13/E del 9 maggio 2013, avente ad oggetto “risposte a quesiti riguardanti detrazioni”, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al sostenimento spese per interventi di recupero edilizio su un medesimo immobile nel periodo d’imposta 2012: il contribuente può decidere di avvalersi della sola detrazione nella misura del 50% per le spese sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre fino al limite di euro 96.000 e, conseguentemente, rinunciare la beneficio dello sconto previsto per la rimanente parte di spese sostenute da inizio anno fino al 25 giugno 2012 entro la soglia di euro 48.000.

In ordine alla detrazione del 55% per interventi di riqualificazione energetica negli edifici prorogata fino al 30 giugno 2013, la circolare n. 13/E distingue tra

–        lavori eseguiti sia nel 2012 che nel 2013, con spese sostenute in entrambi gli anni e relative al medesimo intervento, per i quali la comunicazione all’ENEA deve essere effettuata nei 90 giorni dalla data di fine lavori (non necessariamente entro il 30 giugno 2013);

–        lavori conclusi nel 2012, per i quali la scheda informativa è stata inviata all’ENEA nei 90 giorni dalla chiusura dei lavori, con parte delle spese sostenute nel 2013: queste ultime spese, sostenute dopo l’invio della comunicazione e relative al medesimo intervento, sono comunicate dal contribuente integrando la scheda originariamente trasmessa all’ENEA non oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale le spese stesse possono essere portate in detrazione.

Infine, circa la preventiva comunicazione di fine lavori non eseguita tempestivamente, la circolare n. 13/E – richiamando l’art. 2, 1°, del D.L. n. 16 del 2012 – ricorda che “la fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali” non è preclusa al contribuente (“sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza”) se lo stesso

        possiede i requisiti sostanziali richiesti dalla legge;

        versa l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’art. 11, 1°, del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall’art. 17 del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista;

        effettua la comunicazione ovvero esegue l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile.

Sul punto era già intervenuta la precedente circolare n. 38/E del 28 settembre 2012 (ravvedimento operoso: c.d. remissione in bonis) precisando che

–        la sanzione minima, pari ad euro 258, deve essere versata tramite modello F24 (codice tributo 8114) senza possibilità di effettuare la compensazione con crediti eventualmente disponibili e non può essere oggetto di ravvedimento ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;

–        la prima dichiarazione utile è da intendersi come “la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione ovvero eseguire l’adempimento stesso”.

Pertanto, se il termine per l’invio della scheda informativa all’ENEA scadesse il 30/06/2013 (ad esempio), l’adempimento andrebbe effettuato entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta 2012, ovvero entro il 30/09/2013.

(per la proroga e l’innalzamento dell’ecobonus in materia di riqualificazione energetica negli edifici: “Interventi di efficienza energetica: in detrazione il 65% delle spese fino al 31 dicembre 2013. Bonus fiscale fino al 30 giugno 2014 per i condomini“)

Legge di stabilità 2013: Tobin Tax

(continua da “Legge di stabilità 2013: Imu, Iva, detrazioni per figli a carico, crediti iscritti a ruolo e cartelle pazze”)

Il comma 491 introduce la Tobin Tax con la definizione dell’imposta pari allo 0,2% sul valore delle transazioni finanziarie, inteso come valoredel saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato”.

E’ soggetto all’imposta il trasferimento della proprietà (escluse successione e donazione) di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di cui al 6° comma dell’art. 2346 del c.c., emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi degli stessi strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente.

L’imposta, dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti, viene corrisposta riducendo della metà l’aliquota per i trasferimenti effettuati su mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione (quindi: 0,1% in Borsa e 0,2% sui mercati Over The Counter).

E’ soggetto all’imposta anche il trasferimento di proprietà di azioni che avvenga per effetto della conversione di obbligazioni, mentre rimangono escluse le “operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari, nonchè le operazioni di conversione in azioni di nuova emissione”.

Il comma 492 stabilisce in misura fissa, da un minimo di 2,5 centesimi di euro ad un massimo di 100 euro in base al valore nozionale del contratto ed al tipo di strumento derivato, l’imposta applicata per le operazioni su

        strumenti finanziari derivati di cui all’art. 1, comma 3, del DLgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al precedente comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma;

        valori mobiliari di cui all’art. 1, comma 1-bis, lettere c) e d), del medesimo decreto legislativo, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma, inclusi warrants, covered warrants e certificates.

Se le operazioni descritte prevedono regolamento a mezzo trasferimento di azioni o altri strumenti finanziari partecipativi, il trasferimento stesso della proprietà è soggetto ad imposta nella misura e con le modalità indicate al comma 491.

Il comma 494 individua i soggetti passivi del tributo: l’imposta sulle transazioni aventi ad oggetto azioni ed altri strumenti finanziari partecipativi è dovuta dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento, mentre l’imposta sulle operazioni in derivati è dovuta da entrambe le controparti.

Obbligate al versamento sono le banche, le società fiduciarie e le imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento (art. 18 del DLgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni), nonché gli altri soggetti che intervengono nell’esecuzione delle stesse operazioni, ivi compresi gli intermediari non residenti. Qualora nell’esecuzione dell’operazione intervengano più soggetti tra quelli indicati, “l’imposta è versata da colui che riceve direttamente dall’acquirente o dalla controparte finale l’ordine di esecuzione. Negli altri casi l’imposta è versata dal contribuente.

L’imposta deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello del trasferimento della proprietà delle azioni o degli altri strumenti finanziari partecipativi ovvero della conclusione delle operazioni sugli strumenti derivati.

Viene introdotta dal comma 495 l’imposta che, con l’aliquota dello 0,02%, colpisce il controvalore degli ordini annullati o modificati – al di sopra di una soglia numerica stabilita e nel corso di una giornata di borsa – relativi ad operazioni effettuate sul mercato finanziario italiano aventi ad oggetto gli strumenti finanziari di cui ai commi 491 e 492. Sono definite negoziazioni ad alta frequenza quelle generate “da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni relative all’invio, alla modifica o alla cancellazione degli ordini”, dove le decisioni vengono assunte in un intervallo temporale non superiore al mezzo secondo.

L’imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza è dovuta dal soggetto per conto del quale sono eseguiti gli ordini (comma 496).

Il comma 497, infine, stabilisce che l’imposta relativa ai trasferimenti di cui al comma 491 e l’imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative agli stessi trasferimenti si applicano alle transazioni concluse a decorrere dal 1° marzo 2013; per le operazioni di cui al comma 492 e per quelle di cui al comma 495 su strumenti finanziari derivati, invece, la decorrenza è fissata al 1° luglio 2013.

Per l’anno 2013 l’imposta sui trasferimenti di azioni, di altri strumenti finanziari partecipativi e di titoli rappresentativi dei predetti strumenti (cfr. comma 491, 1° periodo), è fissata nella misura dello 0,22%, mentre è fissata allo 0,12% l’imposta sui trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione (cfr. comma 491, 6° periodo).

L’imposta dovuta sui trasferimenti di proprietà di cui al comma 491, sulle operazioni di cui al comma 492 e sugli ordini di cui al comma 495 effettuati fino alla fine del terzo mese solare successivo alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 500 è versata non prima del giorno sedici del sesto mese successivo a detta data”.

Antiriciclaggio: responsabilità per traente, girante e beneficiario dell’assegno secondo il D.Lgs. 169/2012

Era già stato sottolineato che il trasferimento di denaro contante oltre soglia consentita determina l’applicazione della sanzione, sia a carico di chi effettua la dazione sia a carico di chi riceve i soldi, con percentuali comprese tra l’1% ed il 40% dell’importo trasferito e col minimo di 3.000 euro (si rilegga “Sanzione per trasferimento contanti oltre limite e oblazione: circolare n. 2 del 16 gennaio 2012”).

A chiarimento delle disposizioni concernenti l’utilizzo degli assegni bancari, postali e circolari interviene ora l’interpretazione delle norme antiriciclaggio contenuta nel 2° comma dell’art. 18 del D.Lgs. 169/2012 che inserisce il nuovo comma 1-ter nell’art. 27 del D.Lgs. 141/2010.

La violazione della norma in oggetto è perpetrata da parte di chi emette l’assegno, da parte di chi trasferisce l’assegno e da parte di chi presenta lo stesso all’incasso se il titolo di credito risulta mancante dell’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e della clausola di non trasferibilità per importi pari o superiori ad euro 1.000.

DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 2012, n. 169

Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. (GU n. 230 del 2-10-2012)

Entrata in vigore del provvedimento: 17/10/2012

Art. 18 (Modifiche all’articolo 27 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)

(omissis)

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 27 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, è inserito il seguente: “1-ter. I commi 5 e 7 dell’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, si interpretano nel senso che costituiscono violazione l’emissione, il trasferimento e la presentazione all’incasso di assegni bancari e postali, di assegni circolari, vaglia postali e cambiari privi dell’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e della clausola di non trasferibilità per importi pari o superiori al limite previsto dal comma 1, primo periodo. Il comma 6 dell’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, si interpreta nel senso che il trasferimento e la presentazione all’incasso di assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente da parte di soggetto diverso, costituiscono violazione.”.

L’ultimo periodo del 2° comma dell’art. 18, richiamando l’art. 49, 6° del D.Lgs. 231/2007 che permette la girata unicamente per incasso ad una banca o a Poste Italiane dell’assegno bancario o postale emesso all’ordine del traente (“a me medesimo” o “a me stesso” o “mio proprio”), definisce responsabile della violazione sia colui che trasferisce (traente) sia il terzo (giratario o cessionario) che presenta all’incasso gli assegni suddetti anche per importi inferiori a mille euro.

(continua “Decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169: le sanzioni dal 17 ottobre 2012 per l’assegno emesso all’ordine del traente e per i libretti al portatore“)

Conto corrente di base per pensionati: gratuito o a pagamento

(continua da “Conto corrente di base ordinario e per fasce svantaggiate. Indicatore ISC”)

Ai titolari di pensione entro la soglia di 1.500 euro mensili con ISEE pari o superiore a 7.500 euro, con riferimento a tutte le pensioni percepite ed escluse le forme di previdenza complementare, viene riservato un conto corrente che prevede l’erogazione gratuita soltanto di alcuni fra i servizi del conto base ordinario (es. illimitate op. di prelevamento da ATM dello stesso Gruppo e pagamento con carta di debito, 12 op. annue di prelevamento contante allo sportello) mentre altri non sono consentiti (es. prelevamento da ATM di altro Gruppo o versamento di contanti e assegni), fatta salva la possibilità di ottenere un numero di operazioni superiore a quello indicato.

In alternativa, i pensionati possono ottenere l’apertura di un conto che prevede l’erogazione gratuita degli stessi servizi (sempre con gli stessi limiti nel numero di operazioni annue consentite) e l’erogazione a pagamento di tutti i servizi esclusi dalla forma precedente. In ogni caso, l’imposta di bollo viene corrisposta come per legge, a meno di esenzione per giacenza media annua non superiore a 5 mila euro.

In caso di cointestazione, il reddito deve essere considerato in capo a ciascun intestatario anziché cumulativamente.

Anche per i pensionati, ai fini dell’apertura del conto, è necessaria la presentazione di un’autocertificazione in cui dichiarano di non essere titolari di altro conto base e di percepire redditi nei limiti indicati; la stessa dichiarazione sul reddito percepito dovrà essere nuovamente presentata entro il 1° marzo di ogni anno, pena la perdita della gratuità.

Dal 1° giugno 2012 le banche hanno messo le quattro tipologie di conto base a disposizione di tutti i consumatori, compresa la propria clientela già esistente. I motivi che possono impedire l’accensione del conto, o la prosecuzione del rapporto, si legano alla mancanza delle condizioni per il rispetto degli obblighi di antiriciclaggio per l’adeguata verifica della clientela (obbligo di astensione: art. 23 D.Lgs. 231/2007) o al mancato rispetto delle condizioni contrattuali da parte del correntista.

(continua “Accredito pensione della Pubblica Amministrazione: indicazione degli estremi di conto corrente entro il 30 settembre 2012. IBAN e spese di chiusura“)