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Prorogata la detrazione fiscale per l’edilizia

La finanziaria 2010 (legge 191/09, art. 2, commi 10 e 11) ha prorogato di 1 anno, fino al 2012, la detrazione fiscale IRPEF del 36% per chi sostiene spese di ristrutturazione edilizia.

L’agevolazione per gli anni 2010, 2011 e 2012 spetta solo se il costo della manodopera è indicato in fattura ed è limitata ad euro 48.000 per unità immobiliare. Detto limite, per ciascun anno agevolato, opera anche nel caso di interventi che rappresentino la prosecuzione di quelli iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, le cui spese verrebbero sommate a quelle dell’anno.

La legge finanziaria ha esteso il beneficio agli acquirenti di abitazioni facenti parte di fabbricati oggetto di interventi di recupero edilizio che siano stati eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o cooperative edilizie. Con riferimento agli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (di cui alle lettere c e d dell’art. 31, 1°, della legge 457/78 – norma trasfusa nell’art. 3 del Dpr 380/2001) riguardanti interi fabbricati, eseguiti tra 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012, e a condizione che l’immobile venga alienato o assegnato entro il 30 giugno 2013, il bonus è calcolato in 10 rate annuali costanti applicando l’aliquota del 36% ad un ammontare forfettario pari al 25% del valore di vendita o assegnazione dell’immobile risultante dall’atto di acquisto o assegnazione.

I proprietari o titolari di altro diritto reale sull’immobile, la cui età sia compresa tra i 75 e gli 80 anni o superiore agli 80 anni, potranno detrarre l’aliquota del 36% in quote annuali costanti rispettivamente di numero pari a 5 e 3.

La detrazione può essere trasferita all’acquirente, per la porzione non goduta dal venditore, e all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene.

La detrazione spetta anche al familiare detentore (coniuge o figlio del proprietario dell’immobile) che sostiene le spese di ristrutturazione, come anche all’affittuario che comunica gli estremi del contratto di affitto regolarmente registrato.

Fonte: IlSole24Ore