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Legge di stabilità 2013: Tobin Tax

(continua da “Legge di stabilità 2013: Imu, Iva, detrazioni per figli a carico, crediti iscritti a ruolo e cartelle pazze”)

Il comma 491 introduce la Tobin Tax con la definizione dell’imposta pari allo 0,2% sul valore delle transazioni finanziarie, inteso come valoredel saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato”.

E’ soggetto all’imposta il trasferimento della proprietà (escluse successione e donazione) di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di cui al 6° comma dell’art. 2346 del c.c., emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi degli stessi strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente.

L’imposta, dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti, viene corrisposta riducendo della metà l’aliquota per i trasferimenti effettuati su mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione (quindi: 0,1% in Borsa e 0,2% sui mercati Over The Counter).

E’ soggetto all’imposta anche il trasferimento di proprietà di azioni che avvenga per effetto della conversione di obbligazioni, mentre rimangono escluse le “operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari, nonchè le operazioni di conversione in azioni di nuova emissione”.

Il comma 492 stabilisce in misura fissa, da un minimo di 2,5 centesimi di euro ad un massimo di 100 euro in base al valore nozionale del contratto ed al tipo di strumento derivato, l’imposta applicata per le operazioni su

        strumenti finanziari derivati di cui all’art. 1, comma 3, del DLgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al precedente comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma;

        valori mobiliari di cui all’art. 1, comma 1-bis, lettere c) e d), del medesimo decreto legislativo, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma, inclusi warrants, covered warrants e certificates.

Se le operazioni descritte prevedono regolamento a mezzo trasferimento di azioni o altri strumenti finanziari partecipativi, il trasferimento stesso della proprietà è soggetto ad imposta nella misura e con le modalità indicate al comma 491.

Il comma 494 individua i soggetti passivi del tributo: l’imposta sulle transazioni aventi ad oggetto azioni ed altri strumenti finanziari partecipativi è dovuta dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento, mentre l’imposta sulle operazioni in derivati è dovuta da entrambe le controparti.

Obbligate al versamento sono le banche, le società fiduciarie e le imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento (art. 18 del DLgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni), nonché gli altri soggetti che intervengono nell’esecuzione delle stesse operazioni, ivi compresi gli intermediari non residenti. Qualora nell’esecuzione dell’operazione intervengano più soggetti tra quelli indicati, “l’imposta è versata da colui che riceve direttamente dall’acquirente o dalla controparte finale l’ordine di esecuzione. Negli altri casi l’imposta è versata dal contribuente.

L’imposta deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello del trasferimento della proprietà delle azioni o degli altri strumenti finanziari partecipativi ovvero della conclusione delle operazioni sugli strumenti derivati.

Viene introdotta dal comma 495 l’imposta che, con l’aliquota dello 0,02%, colpisce il controvalore degli ordini annullati o modificati – al di sopra di una soglia numerica stabilita e nel corso di una giornata di borsa – relativi ad operazioni effettuate sul mercato finanziario italiano aventi ad oggetto gli strumenti finanziari di cui ai commi 491 e 492. Sono definite negoziazioni ad alta frequenza quelle generate “da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni relative all’invio, alla modifica o alla cancellazione degli ordini”, dove le decisioni vengono assunte in un intervallo temporale non superiore al mezzo secondo.

L’imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza è dovuta dal soggetto per conto del quale sono eseguiti gli ordini (comma 496).

Il comma 497, infine, stabilisce che l’imposta relativa ai trasferimenti di cui al comma 491 e l’imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative agli stessi trasferimenti si applicano alle transazioni concluse a decorrere dal 1° marzo 2013; per le operazioni di cui al comma 492 e per quelle di cui al comma 495 su strumenti finanziari derivati, invece, la decorrenza è fissata al 1° luglio 2013.

Per l’anno 2013 l’imposta sui trasferimenti di azioni, di altri strumenti finanziari partecipativi e di titoli rappresentativi dei predetti strumenti (cfr. comma 491, 1° periodo), è fissata nella misura dello 0,22%, mentre è fissata allo 0,12% l’imposta sui trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione (cfr. comma 491, 6° periodo).

L’imposta dovuta sui trasferimenti di proprietà di cui al comma 491, sulle operazioni di cui al comma 492 e sugli ordini di cui al comma 495 effettuati fino alla fine del terzo mese solare successivo alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 500 è versata non prima del giorno sedici del sesto mese successivo a detta data”.

Manovra economica 2011-2014 e delega per la riforma fiscale e assistenziale

Il Consiglio dei Ministri, giovedi 30 giugno 2011, ha approvato il decreto-legge per la stabilizzazione finanziaria (manovra economica) ed ha approvato un disegno di legge delega per la riforma fiscale e assistenziale. La manovra economica sarà in Aula alla Camera l’ultima settimana di luglio.

Tra i punti del provvedimento si trovano: la maggiorazione di imposta per le automobili con motore di potenza superiore ai 225 KW, equivalenti a 301 cavalli (superbollo auto); l’istituzione di un forfait fiscale al 5%, relativo alle imprese fatte dai giovani fino a 35 anni, per cinque anni (fiscalità delle imprese); l’immediatezza del controllo sulle assenze dei dipendenti della pubblica amministrazione, se la “malattia” si verifica nei giorni precedenti o successivi a quelli non lavorativi (stretta su dipendenti pubblici). Infine: riduzione del personale degli uffici Ice per almeno 200 unità, con mantenimento degli stessi uffici in Italia di 2 sole unità a Roma e Milano; decurtazione del finanziamento pubblico ai partiti del 10%; istituzione dell’election day, con accorpamento delle elezioni nazionali e amministrative; “aerei blu” riservati al Capo dello Stato, ai Presidenti di Camera e Senato ed ai Presidenti del Consiglio e della Corte Costituzionale, e a disposizione degli altri Ministri unicamente per i viaggi istituzionali all’estero; le “auto blu” rimangono quelle attualmente in uso, mentre in futuro ne avranno diritto i Presidenti (ad esclusione di quello della Corte Costituzionale) limitatamente alle auto di cilindrata non superiore a 1.600 cc, fatte salve le esigenze di sicurezza; gli stipendi dei parlamentari saranno parificati a quelli dei colleghi europei (risparmi). Fonte: Corriere.it

L’età pensionistica delle donne nel settore privato viene aumentata: l’acquisizione del diritto alla pensione, a partire dal 2020, necessiterà di un ulteriore mese, ovvero l’età sale a 60 anni + 1 mese; successivamente, i requisiti anagrafici verranno aumentati di 2 mesi a partire dal 1° gennaio 2021, per proseguire quindi progressivamente fino all’ultimo scaglione fissato in data 01/01/2032.

In particolare, dalla delega alla riforma fiscale si desume la revisione delle aliquote Irpef ridotte a tre: 20%, 30% e 40% (art. 2, 1°).

Viene fissato l’obiettivo di tassare le rendite finanziarie fino al 20%, con esclusione dei titoli di Stato come Bot, Ctz, Btp e CCTeu, e viene ammessa la riduzione della stessa aliquota per le forme previdenziali complementari. Specificamente, l’art. 1, 1°, lettera c), ai punti 1 e 2 menziona il regime fiscale sostitutivo per i redditi di natura finanziaria affermando che

– con esclusione dei titoli pubblici ed equivalenti, è introdotta “un’unica aliquota per le ritenute e le imposte sostitutive applicabili sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria non superiore al 20 per cento, facendo salva l’applicazione delle minori aliquote introdotte in adempimento di obblighi derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea”;

– “è possibile applicare un’aliquota inferiore rispetto a quella stabilita ai sensi del numero 1) sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria derivanti da piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti e dalle forme di previdenza e di assistenza socio-sanitaria complementare”.

Inoltre la riforma dell’imposta sul reddito, per quanto riguarda le semplificazioni di cui alla lettera d) del 1° comma dell’art. 2, prevede la revisione degli attuali regimi forfaitari, atta a favorire le nuove imprese, e la revisione degli studi di settore.

L’art. 3 menziona la revisione graduale delle attuali aliquote dell’Imposta sul Valore Aggiunto, il coordinamento col sistema dell’accisa al fine di ridurre gli effetti di duplicazione, la razionalizzazione dei sistemi speciali per evitare le distorsioni applicative della cosiddetta IVA di gruppo, e la semplificazione degli adempimenti formali.

Infine, l’art. 4 (imposta sui servizi) prevede la razionalizzazione in una sola obbligazione fiscale, ed in un solo prelievo, dei tributi relativi all’imposta di registro, di bollo, sulle assicurazioni, sugli intrattenimenti, e dei tributi relativi alle imposte ipotecarie e catastali e relativi alla tassa sulle concessioni governative e sui contratti di borsa; l’art. 6 afferma che il Governo punta ad eliminare gradualmente l’imposta regionale sulle attività produttive (abolizione IRAP), con prioritaria esclusione dalla base imponibile del costo del lavoro.

La bozza del ddl delega è disponibile in formato pdf dal sito web MilanoFinanza.it.

(per l’innalzamento dell’imposta di bollo sul conto titoli previsto dal decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, si legga http://www.questidenari.com/?p=4594)