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Conto deposito, titoli, buoni postali, fondi comuni e polizze vita: imposta di bollo secondo il D.M. 24 maggio 2012 e tassazione delle rendite

Con le ultime disposizioni attuative del Decreto Ministeriale 24 maggio 2012 è stata specificata l’applicazione dell’imposta di bollo proporzionale sul valore di mercato che colpisce nella misura dello 0,1% per il 2012, e nella misura dello 0,15% per il 2013, le giacenze puntuali dei prodotti finanziari calcolate al termine del periodo rendicontato, ovvero al 31.12 in assenza di rendicontazione e per i buoni fruttiferi postali (art. 3, 1°). L’imposta non è dovuta per valori dei buoni postali fruttiferi non superiori ad euro 5.000, essendo “considerati tutti i buoni fruttiferi di cui il cliente risulti intestatario presso Poste italiane S.p.A., esclusi i buoni postali fruttiferi emessi in forma cartacea prima del 1° gennaio 2009” (art. 3, 5°).

Sugli stessi fondi comuni di investimento, nonché sui titoli relativi ad azioni ed obbligazioni bancarie e societarie, era intervenuta la riforma fiscale con l’unificazione della tassazione sulle rendite finanziarie nella misura del 20% – ad eccezione dei titoli di Stato italiani e dei Buoni postali di risparmio presenti nella forme di gestione collettiva del risparmio, colpiti nella misura agevolata del 12,5% invariata anche dopo la riarticolazione delle aliquote di cui al D.L. 138/2011 (“DECRETO-LEGGE 138 del 2011 convertito con la LEGGE 148 del 2011: tassazione delle rendite finanziarie (art. 2, commi 6-12 e 27)”).

Tra i prodotti finanziari vengono compresi i depositi bancari e postali anche rappresentati da certificati.

In ordine al criterio temporale “pro rata temporis” adottato, l’ art. 3, 2°, del D.M. 24 maggio 2012 specifica:

Il periodo di riferimento per il calcolo dell’imposta dovuta è l’anno civile. Se le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell’anno ovvero in caso di estinzione o di apertura dei rapporti in corso d’anno, l’imposta è rapportata al periodo rendicontato”.

Ad esclusione della disciplina relativa ai conti deposito, assoggettati ad imposta di bollo proporzionale col D.L. 16/2012 sulle “semplificazioni tributarie”, rimane valida la suddivisione fra imposte dovute introdotta dal D.L. “Salva Italia”: “Bollo su conto corrente bancario e postale, su deposito titoli, buoni fruttiferi postali e fondi comuni d’investimento per il decreto-legge n. 201 del 2011 convertito in legge (art. 19, commi 1-3)”. Anche per il conto deposito la tassazione sui rendimenti è stata armonizzata al 20%.

L’imposta di bollo, applicata nella misura minima annua di Euro 34,20 e nella misura massima di Euro 1.200 limitatamente al 2012, deve essere considerata in relazione alla somma complessiva dei prodotti detenuti presso lo stesso intermediario (art. 3, 4°). Il Mef, difatti, ha escluso che diversi rapporti tutti intestati alla stessa persona possano dare luogo all’applicazione del bollo tante volte quanti sono i rapporti stessi.

In caso esista una pluralità di gestori che esercitano attività bancaria, finanziaria o assicurativa, ai fini della tassazione le comunicazioni periodiche sono inviate dal soggetto “che intrattiene direttamente con il cliente un rapporto di custodia, amministrazione, deposito, gestione o altro stabile rapporto” (art. 3, 6°).

Per le comunicazioni relative a polizze di assicurazione ad alto contenuto finanziario (unit linked e index linked), a polizze di capitalizzazione e a buoni postali fruttiferi, l’imposta di bollo per ciascun anno è dovuta all’atto del rimborso o riscatto (art. 3, 7°). Non sono toccate dall’imposta di bollo le polizze tradizionali del ramo I (corrispondono prestazioni rivalutabili attraverso la partecipazione ad un fondo interno di gestione separata che consente l’acquisizione dei diritti e, contestualmente, coprono dal rischio morte, invalidità permanente e perdita dell’autosufficienza) né i fondi pensione, sui rendimenti dei quali è prevista la tassazione agevolata dell’11%. Per le polizze vita, invece, è prevista l’aliquota impositiva del 20% sulle rendite finanziarie.

(continua “Conto corrente e libretti di risparmio: imposta di bollo secondo il D.M. 24 maggio 2012 e tassazione delle rendite“)

Riqualificazione energetica secondo il D.L. 83/2012 convertito dalla Legge 134/2012: causale e data del bonifico per autonomi e persone fisiche; data rilevante per le imprese

(continua da “Ristrutturazione edilizia: limiti di spesa e detrazione fiscale, causale e data del bonifico per acconto e saldo”)

DECRETO LEGGE 22 giugno 2012, n. 83, art. 11 (Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico), 2° comma modificato dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 – in SO n. 171, relativo alla G.U. 11/08/2012, n. 187):

All’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, le parole: «entro il 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2013».

I benefici fiscali derivanti dall’esecuzione di interventi di risparmio energetico qualificato – detrazione 55% per i pagamenti fino al 30/06/2013 – si ottengono dopo aver realizzato altri adempimenti come la comunicazione all’Enea: da effettuarsi entro 90 giorni dalla fine dei lavori, essa riguarda una scheda informativa coi dati dell’attestato di certificazione energetica o di qualificazione energetica; diversamente, la comunicazione non contiene gli stessi dati nel caso di pannelli solari, finestre e caldaie a condensazione. Inoltre, devono essere prodotti l’attestazione del consumo di energia o l’asseverazione del direttore dei lavori sulla conformità delle opere al progetto che ricomprende l’asseverazione del tecnico abilitato.

Nel caso della detrazione 55%, la norma da indicare nella causale del bonifico è l’art. 1, commi 344-347 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007).

Analogamente al caso degli interventi di ristrutturazione, il principio di cassa – che considera rilevante la data del bonifico – si applica per le persone fisiche e gli autonomi, mentre per le imprese vale il principio di competenza ai fini dell’individuazione della percentuale di detrazione: la data di consegna o di spedizione per i beni mobili (ovvero, se successiva, la data di trasferimento o costituzione della proprietà o di altro diritto reale), la data di ultimazione della prestazione erogata per i servizi.

(per i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla detrazione fiscale per acquisto e installazione di impianto fotovoltaico per uso domestico: “Risoluzione n. 22/E del 2 aprile 2013: scambio sul posto, ritiro dedicato e documentazione necessaria per detrazione 50% in caso di acquisto e istallazione di impianto fotovoltaico per il risparmio energetico“)

(per spese e lavori relativi al 2012 e al 2013, nonché per spese sostenute nel 2013 dopo l’invio della comunicazione all’Enea, e per la remissione in bonis in caso di comunicazione di fine lavori non eseguita tempestivamente: “Circolare n. 13/E del 9 maggio 2013: detrazione per interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica. Ravvedimento operoso e sanzioni“)

Ristrutturazione edilizia: limiti di spesa e detrazione fiscale, causale e data del bonifico per acconto e saldo

(continua da “D.L. 83/2012: detrazione 50% per intervento di ristrutturazione edilizia e bonifico”)

Il Decreto Sviluppo 2012 richiama l’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986, in base al quale il computo dei limiti deve essere effettuato distintamente per periodo d’imposta; il contribuente applicherà per l’anno 2012 sullo stesso immobile comprensivo di pertinenze, per lo stesso intervento (anche pluriennale) o per più interventi, la detrazione Irpef

nella misura del 36% sulle spese sostenute fino alla data del 25 giugno scorso con il limite di spesa di 48.000 euro e

nella misura del 50% sulle spese sostenute dal 26 giugno 2012, e fino al 31 dicembre dell’anno corrente, col tetto massimo di spesa di euro 96.000 al netto delle spese già sostenute entro la stessa data.

Esempio: se il contribuente ha già bonificato 48.000 euro entro il 25/06/2012, egli applicherà la detrazione al 36% su 48 mila euro e la detrazione al 50% fino al limite di ulteriori 48 mila euro da bonificare entro fine anno.

A partire dall’anno prossimo, e fino al 30 giugno 2013, il contribuente applicherà la detrazione del 50% sulle spese sostenute col tetto massimo di spesa per euro 96.000.

Ma se nel 2013 si effettueranno interventi che rappresentano la prosecuzione di lavori già iniziati, il limite di 96 mila euro dovrà tener conto delle spese sostenute negli anni precedenti. E se in data 30/06/2013 saranno state sostenute spese per almeno 48 mila euro, le ulteriori spese sostenute entro la fine anno non potranno dare luogo al beneficio della detrazione nella misura ristabilita al 36%.

In base al principio di cassa e indipendentemente dalla data di inizio lavori, di ultimazione lavori o da quella riportata in fattura, la data ordine del bonifico – di importo identico a quello riportato in fattura e recante indicazione nella causale dell’art. 16-bis del TUIR (Dpr 917/1986) – rileva per la percentuale delle spese applicabile in detrazione: come più volte ribadito, pari al 50% se il pagamento è effettuato dopo l’entrata in vigore del decreto sviluppo e fino al 30/06/2013 (la percentuale ritornerà al 36%, invece, per i pagamenti effettuati dal 1° luglio 2013).

Pertanto, se in passato sono stati pagati acconti che hanno beneficiato della vecchia detrazione al 36%, la corresponsione del saldo successiva alla stessa data di entrata in vigore del decreto consente il beneficio del 50% limitatamente a tale ultimo importo.

Il medesimo principio di cassa si applica agli interventi di risparmio energetico qualificato in relazione ai quali, con la conversione del D.L. Sviluppo in Legge del 3 agosto 2012, le spese di riqualificazione energetica degli edifici consentono la proroga del beneficio della detrazione Irpef e Ires nella misura del 55% sino al 30 giugno 2013.

(continua “Riqualificazione energetica secondo il D.L. 83/2012 convertito dalla Legge 134/2012: causale e data del bonifico per autonomi e persone fisiche; data rilevante per le imprese“)

D.L. 83/2012: detrazione 50% per intervento di ristrutturazione edilizia e bonifico

Come stabilisce l’art. 11 del Decreto Sviluppo, comma 1, a partire dal giorno di pubblicazione del Decreto e fino al 30 giugno 2013, aumenta al 50% il bonus fiscale sulle ristrutturazioni edilizie e raggiunge la cifra di 96.000 euro il limite di spesa per unità immobiliare. Dal 1° gennaio 2012 fino al 25 giugno 2012, invece, la detrazione spettava nella misura del 36% col limite di spesa di euro 48 mila per unità immobiliare.

Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83

Misure urgenti per la crescita del Paese (GU n. 147 del 26-6-2012 – Suppl. Ordinario n. 129)

Entrata in vigore del provvedimento: 26/06/2012

(omissis)

Art. 11 – Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico

1. Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2013, relative agli interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato articolo 16-bis.

Pertanto la rateazione in 10 anni dell’incentivo riguarda le singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e le loro pertinenze possedute o detenute dal contribuente che abbia fatto eseguire interventi di ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo (per le parti comuni condominiali, in aggiunta agli interventi indicati, vanno considerati quelli di manutenzione ordinaria), interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune o finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, ed infine “relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia”.

Ai fini del beneficio fiscale, rimane indispensabile la tracciabilità dello strumento di pagamento utilizzato per le spese documentate: il bonifico (bancario o postale, anche telematico, assimilati secondo la circolare 10 giugno 2004 n. 24/E) disposto deve riportare:

–        causale del versamento che indichi le disposizioni istitutive della detrazione;

–        codice fiscale del beneficiario della detrazione (in caso la spesa venisse sostenuta da diversi soggetti, è necessario riportare il codice fiscale di ciascuno di essi);

–        codice fiscale o numero di partita Iva del soggetto beneficiario del bonifico;

–        in caso di lavori condominiali, codice fiscale sia del condominio che dell’amministratore.

Il contenuto innovativo della Risoluzione n. 55/E del 7 giugno 2012 esclude la validità del bonifico carente dei requisiti richiesti: se mancano il codice fiscale del beneficiario della detrazione, la partita Iva della ditta incaricata dei lavori e gli estremi della norma agevolativa, non è più possibile riparare fornendo a banca o Poste gli elementi mancanti ma, per accedere alla detrazione, si rende indispensabile ripetere il pagamento attraverso una nuova disposizione di bonifico completa di tutti i dati e procedere alla restituzione della somma originariamente trasferita col primo bonifico. Le motivazioni sono riconducibili alla necessità di favorire l’operatività delle banche e delle Poste che applicano la ritenuta del 4% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari dei pagamenti (art. 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

(continua “Ristrutturazione edilizia: limiti di spesa e detrazione fiscale, causale e data del bonifico per acconto e saldo)

(per le novità introdotte dalla riforma del 2012 in materia di parti comuni: “Riforma del condominio 2012: azione legale obbligatoria contro un condomino moroso, copia documenti in formato digitale, sanzioni e animali domestici“)

(ulteriori approfondimenti sulla detrazione fino al limite di 96.000 euro: “Circolare n. 13/E del 9 maggio 2013: detrazione per interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica. Ravvedimento operoso e sanzioni“)

(per le novità introdotte dal decreto legge n. 63/2013: “Spese di ristrutturazione edilizia: detrazione Irpef, beneficiari e intestazione di bonifico e fattura“)

(per approfondimenti sulla corretta indicazione della causale del bonifico: “Causale del bonifico per spese di ristrutturazione e codice fiscale del beneficiario. Trasferimento della detrazione per vendita dell’immobile“)

D.L. 16/2012 convertito in legge 44 del 2012: rateizzazione dei debiti tributari, pagamento delle somme eccedenti il debito d’imposta e riduzione dell’inadempimento (art. 1, commi da 4 a 4-quater)

L’art. 1 (Rateizzazione debiti tributari) del D.L. 16/2012, convertito in legge n. 44 del 26 aprile 2012, al 4° comma, precisa che gli enti pubblici possono consentire al debitore la corresponsione del debito tributario attraverso pagamenti a rate, anche se è in atto un contenzioso, ad eccezione del caso in cui gli enti previdenziali debbano riscuotere crediti in ottemperanza ad obblighi derivanti da sanzioni comunitarie.

Al fine di una più equilibrata riscossione dei loro crediti di natura patrimoniale, gli enti pubblici dello Stato possono, su richiesta del debitore, che versi in situazioni di obiettiva difficoltà economica, ancorché intercorra contenzioso con lo stesso ovvero lo stesso già fruisca di una rateizzazione, riconoscere al debitore la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate costanti, ovvero in rate variabili. La disposizione del precedente periodo non trova applicazione in materia di crediti degli enti previdenziali nei casi di ottemperanza ad obbligazioni derivanti da sanzioni comunitarie.

Fermi restando i limiti di pignorabilità di cui all’art. 72-ter del D.P.R. 602/73 (per approfondimenti: “Stipendi e pensioni sopra i 1.000 euro, delega alla riscossione, pignoramento delle somme ed espropriazione immobiliare secondo il D.L. 16/2012 convertito in legge 44/2012 (art. 3)“), le società pubbliche, per non incorrere nella violazione dei doveri d’ufficio (comma 4-ter), procedono comunque al pagamento delle somme eccedenti il debito d’imposta anche se il beneficiario è stato segnalato all’agente della riscossione ai fini del recupero della somma iscritta a ruolo per cartelle esattoriali di importo complessivamente superiore a 10.000 euro. Art. 1, comma 4-bis:

In presenza della segnalazione di cui all’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, il soggetto pubblico é comunque tenuto a procedere al pagamento, in favore del beneficiario, delle somme che, fermo quanto disposto dall’articolo 72-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 3,  comma  5,  lettera  b),  del  presente  decreto, e dall’articolo 545 del codice di procedura civile, eccedono l’ammontare del debito per cui si é verificato l’inadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti.

Durante il periodo di sospensione del pagamento che segue la comunicazione inviata da Equitalia, la società pubblica non riconosce somme al beneficiario fino a concorrenza del debito comunicato, pari all’ammontare per inadempimento maggiorato di spese esecutive ed interessi di mora.

La violazione dei doveri d’ufficio è integrata se durante lo stesso periodo di sospensione, e prima della notifica dell’ordine al terzo di versamento (contenuto nell’atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi), interviene pagamento da parte del beneficiario o provvedimento dell’ente creditore che riduce o elimina l’inadempimento, ovvero decorrono i 30 giorni senza che Equitalia abbia notificato l’ordine di versamento, e il soggetto pubblico non procede a pagare le somme dovute al beneficiario. Art. 1, comma 4-quater:

Costituisce altresì violazione dei doveri d’ufficio il mancato pagamento delle somme dovute al beneficiario ai sensi dell’articolo 3, commi 5 e 6, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40.

D.M. n. 40/2008, art. 3, commi 5 e 6:

5. Se durante la sospensione di cui al comma 4 e prima della notifica dell’ordine di versamento di cui all’articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 intervengono pagamenti da parte del beneficiario o provvedimenti dell’ente creditore che fanno venir meno l’inadempimento o ne riducono l’ammontare, Equitalia Servizi S.p.A. lo comunica prontamente al soggetto pubblico, indicando l’importo del pagamento che quest’ultimo puo’ conseguentemente effettuare a favore del beneficiario.

6. Decorso il termine di cui al comma 4 senza che il competente agente della riscossione abbia notificato, ai sensi dell’articolo 72-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, l’ordine di versamento di somme per l’importo di cui al comma 3, il soggetto pubblico procede al pagamento delle somme spettanti al beneficiario.

Spesometro: prorogata al 15 ottobre 2012 la comunicazione degli acquisti con carta di credito e bancomat

Con provvedimento del 13 aprile 2012 è soppresso l’allegato al vecchio provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 dicembre 2011 e viene prorogato al 15 ottobre 2012 il termine per l’invio dei dati da parte degli intermediari finanziari, originariamente fissato al 30 aprile c.a.

In tal modo, per motivi tecnici, viene differito al prossimo 15 ottobre il termine  ultimo per la comunicazione delle operazioni rilevanti a fini Iva di importo pari o superiore ad euro 3.600 il cui pagamento sia stato effettuato a mezzo carta di credito, carta di debito o prepagata.

Il provvedimento delle Entrate n. 2012/56565 consente agli operatori finanziari (richiamati dall’art. 7, 6°, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605) il beneficio di un periodo di tempo maggiore circa la trasmissione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi a:

acquisti pagati con carta elettronica nel periodo compreso tra il 6 luglio 2011 ed il 31 dicembre 2011,

codice terminale e codice fiscale degli operatori commerciali coi quali è stato perfezionato il contratto di installazione e utilizzo dello stesso Pos (Point of sale), comprese eventuali cessazioni.

(per l’aumento dell’aliquota Iva dell’anno prossimo: “Legge di stabilità 2013: Imu, Iva, detrazioni per figli a carico, crediti iscritti a ruolo e cartelle pazze“)

(per l’ulteriore proroga: “Spesometro: scadenza del 31 gennaio 2013 per la comunicazione delle operazioni rilevanti“)