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La circolare del 30 luglio sulla riforma del Codice della Strada: zero alcol per neopatentati e conducenti professionali

Praticamente in coincidenza del ricorso al Consiglio di Stato contro la sospensiva del Tar (http://www.questidenari.com/?p=2805) – richiesto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per consentire all’Anas di procedere comunque agli incassi maggiorati dei pedaggi autostradali durante l’esodo, e che fa registrare l’appello delle associazioni di consumatori a conservare le ricevute dei pedaggi per l’eventuale rimborso – viene emessa la prima circolare sulla riforma del Codice della Strada (legge 120/10).

La circolare del dipartimento Pubblica Sicurezza (prot. 300/A/10777/10/101/3/3/9 del 30 luglio) tratta le disposizioni in vigore già da venerdi 30 luglio: tra queste, la temuta applicazione della “tolleranza zero” nei confronti di coloro che, dopo aver bevuto alcolici, si mettono alla guida e appartengono alle seguenti categorie:

–        giovani sotto i 21 anni, o quanti hanno conseguito la patente B da meno di 3 anni, anche se alla guida di motorini e minicar

–        tassisti e autisti di veicolo a noleggio con conducente

–        conducenti di mezzi pesanti e pullmini con più di 9 posti

–        conducenti di auto con rimorchio a traino (anche roulotte o motoscafo) il cui peso complessivo superi le 3,5 tonnellate.

In particolare, l’ultimo punto si riferisce a Suv e camper, abbinati a rimorchi, il cui conducente deve essere in possesso di patente C o BE.

Rispetto a quanto avvenuto nel recente passato in applicazione del codice stradale, ora sono necessari 3 test (quando i primi 2 abbiano avuto esito positivo) per procedere a sanzionare il neo-patentato o il conducente professionale. Fra i motivi che inducono all’adozione di una maggiore cautela vi sono i dubbi sull’attendibilità della rilevazione degli etilometri in dotazione alle Forze dell’Ordine, come pure recepito da alcune sentenze della magistratura.

In caso il conducente si rifiuti di sottoporsi al test, sono previste sanzioni penali, sospensione della patente e confisca del mezzo – confisca a cui non si procede se il veicolo appartiene a terzi estranei al reato, ma in tal caso raddoppia la durata della sospensione della patente.

Infine, se il conducente si trova sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, le sanzioni vengono applicate pur in assenza di visita medica, dato che sono sufficienti le analisi sui liquidi biologici.

(per la seconda Circolare del 12 agosto 2010 sulla riforma del Codice della Strada si veda http://www.questidenari.com/?p=2857)

(ulteriori dettagli sulle sanzioni per uso di alcol da parte di conducenti professionali, e per mancato rispetto delle durate previste per i turni di lavoro e riposo, sono reperibili alla pagina http://www.questidenari.com/?p=2979)

(per l’entrata in vigore al giorno 9 febbraio 2011 delle norme relative ai limiti di potenza specifica e assoluta per veicoli guidati da neopatentati, ai limiti di velocità e alle sanzioni per gli stessi conducenti, si legga http://www.questidenari.com/?p=3655)

(sulla sanzione per coloro che guidano motorini e minicar senza la necessaria autorizzazione si legga http://www.questidenari.com/?p=3900)

DL 31 maggio 2010: aggiornamenti sulle tratte a pagamento e sugli aumenti di pedaggio della rete Anas

La data del 1° luglio prossimo – secondo quanto stabilito dal DL 78 del 31 maggio 2010 http://www.questidenari.com/?tag=dl-3152010-78 – segnerà per gli automobilisti italiani, diretti al lavoro o nei luoghi di villeggiatura alla guida di moto, auto, Suv, caravan e furgoni, l’aumento del pedaggio da corrispondere ai caselli autostradali nella misura compresa tra l’1,5% ed il 3,5%. Più forte, anche oltre il 5%, sarà invece l’aumento per i veicoli a tre, quattro e cinque assi ed ancora, a partire dal 1° gennaio 2011, gli importi verranno raddoppiati per tutte le classi di pedaggio (A, B, 3, 4 e 5).

E’ quanto prevede il 4° comma dell’art. 15 del decreto-legge n° 78, dove si stabilisce la misura di un sovra canone dovuto dalle società concessionarie all’Anas, e che le concessionarie stesse scaricheranno economicamente sugli utenti in base alla percorrenza chilometrica.

In aggiunta, realizzata la mappa delle nuove tratte da sottoporre a pedaggio (11 autostrade e 11 raccordi), quest’oggi è noto che non sarà più gratuita la percorrenza del Grande Raccordo Anulare di Roma, sia pure nelle sole tratte collegate dai caselli di Roma Nord, Roma Sud e Roma Est-Lunghezza (http://www.questidenari.com/?p=2673).

Allo stesso modo, il pedaggio sarà dovuto per l’autostrada Roma-aeroporto di Fiumicino, la Salerno-Reggio Calabria, la Palermo-Catania, la Palermo-Mazara del Vallo, e per il raccordo autostradale Siena-Firenze, Pavia-autostrada A/7 “Milano – Serravalle” e Torino-aeroporto di Caselle – fra gli altri.

In attesa della metà di luglio, entro la quale saranno resi noti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri anche i “criteri e le modalità per l’applicazione del pedaggio” su autostrade e raccordi, l’Anas potrà applicare – in regime transitorio dal 1° luglio 2010 – pedaggi di 1 o 2 euro (a seconda della classe di peso del veicolo) da far pagare presso le attuali stazioni di esazione a coloro che percorrono le tratte sopra indicate.

Fonte: IlSole24Ore.com

(prossimo articolo: http://www.questidenari.com/?p=2746)