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La circolare 24/E del 30 maggio 2011: soggetti obbligati e oggetto della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA (parte II)

(continua dalla parte I: http://www.questidenari.com/?p=4436)

Per la valutazione del raggiungimento della soglia oltre la quale sorge l’obbligo di comunicazione, si considerano i corrispettivi dovuti in base alle condizioni contrattuali, a meno che specifiche disposizioni normative non prevedano l’applicazione del criterio del “valore normale” (art. 13, 3° del decreto).

Obbligati alla comunicazione sono tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini della stessa imposta. I soggetti passivi devono comunicare:

–        i dati delle operazioni rese ad altri soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture per operazioni rilevanti (clienti), o nei confronti dei quali non sono state emesse fatture per operazioni rilevanti (consumatori finali, fra i quali imprenditori e professionisti che hanno acquistato beni e servizi non facenti parte dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo), e

–        i dati delle operazioni ricevute da soggetti titolari di partita IVA dai quali sono stati effettuati acquisti rilevanti (fornitori).

I soggetti che si avvalgono del regime di cui all’art. 1, commi da 96 a 116, della Legge 24 dicembre 2007, n° 244 sono esonerati dall’obbligo di comunicazione ad esclusione del caso in cui, in corso d’anno, il regime cessi di avere efficacia per “conseguimento di ricavi o compensi superiori a 30.000 euro, effettuazione di cessioni all’esportazione, sostenimento di spese per lavoratori dipendenti o collaboratori, percezione di somme a titolo di partecipazione agli utili, o effettuazione di acquisti di beni strumentali che, sommati a quelli dei due anni precedenti, superino l’ammontare di 15.000 euro”: in questi casi il contribuente è tenuto a comunicare le operazioni effettuate sopra il limite a partire dalla data in cui vengono a mancare i requisiti per l’applicazione del regime fiscale semplificato.

Oggetto della comunicazione sono le operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali è presente ogni requisito essenziale (soggettivo, oggettivo, territoriale) di cui all’art. 1 del decreto; pertanto esse riguardano le operazioni imponibili, le operazioni esenti di cui all’art. 10 del decreto e le operazioni non imponibili – nei casi delle cessioni all’esportazione (art. 8 del decreto, escluse le operazioni di cui al comma 1, lettere a) e b)), delle operazioni assimilate (artt. 8-bis, 8-quater, 71 e 72 del decreto) e dei servizi internazionali (art. 9 del decreto).

Di conseguenza rimangono escluse dall’obbligo tutte le operazioni fuori campo, come le prestazioni di servizio rese nei confronti di committenti non residenti; invece per le operazioni miste, in parte fuori campo ed in parte imponibili, l’obbligo si manifesta solo se la parte rilevante oltrepassa il limite di 3.000 euro o 3.600 euro (es. trasporti internazionali di persone su nave) – fonte IlSole24Ore.com.

Riguardano l’obbligo di comunicazione anche le operazioni che rientrano nel regime speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione di cui all’art. 36 del decreto legge 23 febbraio 1995, n° 41: in questi casi deve essere comunicata la sola base imponibile cui è riferibile l’imposta dato che non rileva la quota dell’importo non soggetta ad IVA.

Circa le operazioni oggetto di comunicazione già dall’anno 2010, la comunicazione attiene pure alle cessioni o prestazioni,  per le quali viene emessa la fattura, effettuate a favore di consumatori finali.

(continua http://www.questidenari.com/?p=4490)

La circolare 24/E del 30 maggio 2011: comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA (parte I)

L’art. 21 del Dl 31 maggio 2010, n° 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n° 122, ha introdotto l’obbligo della comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate per le operazioni rilevanti ai fini dell’IVA che siano di importo non inferiore a 3.000 euro.

Il provvedimento del 22 dicembre 2010 (Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva: dati clienti e fornitori secondo il Provvedimento del 22/12/2010: http://www.questidenari.com/?p=3576), modificato dal provvedimento del 14 aprile 2011, ha definito i soggetti obbligati alla comunicazione, l’oggetto e gli elementi da indicare nella stessa, ed i termini entro i quali le comunicazioni vanno inviate.

L’obbligo di comunicazione riguarda sia le operazioni effettuate tra soggetti IVA che quelle in cui cessionario o committente risulti essere il consumatore finale.

In sede di prima applicazione, entro il 31 ottobre 2011, devono essere comunicate le operazioni di importo pari o superiore ai 25.000 euro al netto dell’IVA rese e ricevute nel periodo d’imposta 2010, con solo riferimento a quelle per le quali è previsto l’obbligo di emissione della fattura.

Entro il 30 aprile 2012 vanno comunicate le operazioni di importo pari o superiore a 3.000 euro, al netto dell’IVA, rese e ricevute nel periodo d’imposta 2011, per le quali è previsto l’obbligo di emissione della fattura; entro lo stesso termine – ovvero come sopra, a regime, il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento – vanno comunicate le operazioni di importo pari o superiore a 3.600 euro, al lordo dell’imposta sul valore aggiunto, per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura, con riferimento soltanto a quelle rese e ricevute dal 1° luglio 2011 (es. le operazioni dei commercianti al dettaglio e degli artigiani documentate a mezzo ricevuta fiscale o scontrino fiscale. Gli stessi operatori, pertanto, devono ottenere sul punto vendita i dati identificativi – fra cui il codice fiscale – dei clienti che effettuano acquisti superiori a 3.600 euro Iva compresa, rimanendo esclusi dalla comunicazione gli acquisti effettuati con carte di credito, di debito o prepagate emesse da intermediari finanziari nazionali o esteri con stabilimento in Italia – ultra).

Il limite è pari a 3.600 euro anche per i soggetti che, pur avendo l’obbligo di documentare le operazioni mediante emissione di fattura, non hanno l’obbligo di indicare separatamente l’imposta (es. agenzie di viaggi e turismo che applicano il regime speciale IVA ai sensi dell’art. 74-ter del D.P.R. n° 633 del 1972. Si rammenta che per l’attività di intermediazione svolta dalle agenzie di viaggi e turismo in nome e per conto dei vettori – come nel caso della vendita al pubblico di biglietteria aerea, nazionale ed internazionale, di biglietteria ferroviaria e marittima e di altri servizi similari – le operazioni rilevanti ai fini IVA, effettuate dalle agenzie di viaggio intermediarie, concernono le fatture emesse dalle stesse agenzie per le provvigioni corrisposte dai vettori per lo svolgimento dell’attività di intermediazione: nella specie, oggetto di adempimento sono le operazioni di corrispettivo pari o superiore a 3.000 euro).

(continua http://www.questidenari.com/?p=4462)