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D.L. 138/2011 convertito con L. 148/2011: tassazione delle plusvalenze latenti al 31 dicembre per le azioni e delle rendite di fondi comuni e polizze vita che includono titoli di Stato

(continua da http://www.questidenari.com/?p=5361)

I commi 29, 30 e 31 dell’art. 2 del decreto-legge 138/2011, convertito con la legge 148/2011, contengono disposizioni che offrono la possibilità dell’affrancamento ai possessori di strumenti finanziari e prodotti d’investimento.

Con riferimento a tutti gli strumenti finanziari in deposito, i detentori di azioni ed altri titoli che operano nel regime dichiarativo o del risparmio amministrato, anziché lasciare accumulare le (eventuali) plusvalenze poi tassate con l’aliquota unica del 20% al momento della cessione (criterio del realizzo), possono provvedere al versamento dell’imposta sostitutiva nella misura del 12,5% sulle stesse plusvalenze maturate sino al 31 dicembre 2011; contestualmente, gli stessi risparmiatori consentono l’aggiornamento del valore dei titoli in modo che maturino (eventuali) plusvalenze residue nell’anno 2012 da assoggettare all’aliquota del 20%. Ad esempio: se un titolo viene acquistato al prezzo di 100 e vale 120 al 31/12/2011, e poi il titolo è valorizzato 130 al momento del realizzo nel 2012, con l’affrancamento (allineamento) è consentita per il 2011 l’applicazione dell’aliquota del 12,5% sulla plusvalenza pari a 20 = 120-100, e l’applicazione dell’aliquota del 20% sulla plusvalenza pari a 10 = 130-120 nell’anno 2012.

Inoltre, al 31/12/2011, il contribuente può portare le minusvalenze, nella misura del 62,5% del loro ammontare, in deduzione dalle (eventuali) plusvalenze future (comma 28).

Le operazioni di allineamento e deduzione delle minusvalenze (comma 32) sono previste dall’art. 2 anche per i fondi comuni d’investimento.

In merito alla tassazione dei titoli di Stato italiani ed esteri (elencati nella White List), invariata al 12,5% anche per l’anno prossimo, sono attesi i chiarimenti di un decreto attuativo di prossima emanazione nel caso in cui detti strumenti del mercato monetario ed obbligazionario, in misura mutevole nel tempo, siano inglobati all’interno di Exchange Traded Fund, all’interno di gestioni collettive o individuali del risparmio (fondi comuni d’investimento e gestioni patrimoniali) o di polizze assicurative (che includono gestioni separate per le polizze vita e fondi comuni per le polizze unit linked). I futuri chiarimenti del Ministero dell’Economia, probabilmente, riguarderanno la predisposizione di un algoritmo di calcolo per la determinazione forfetaria dei redditi da assoggettare alle diverse aliquote, dato che le rendite finanziarie dei prodotti d’investimento sopra elencati, in base al D.L. 138, saranno colpite al 20%.

In ultimo, anche la tassazione delle rendite relative ai piani di risparmio a lungo termine passa per un futuro decreto del Ministero che dovrà stabilirne le caratteristiche per la corretta identificazione, finanziaria o assicurativa, e per l’applicazione della corrispondente aliquota (11% o altro).

DECRETO-LEGGE 138 del 2011 convertito con la LEGGE 148 del 2011: tassazione delle rendite finanziarie (art. 2, commi 6-12 e 27)

Il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge con le modificazioni della legge 14 settembre 2011, n. 148, ha armonizzato l’imposizione fiscale delle rendite finanziarie, con decorrenza 1° gennaio 2012, uniformando al 20% la tassazione di tutti i redditi rivenienti dal possesso di conto corrente, conto deposito vincolato, pronti contro termine, titoli azionari e obbligazionari, fondi comuni d’investimento, polizze vita etc, con esclusione di alcune forme di investimento fra cui i titoli di Stato italiani ed esteri, sempre tassati al 12,5%, ed i buoni postali di risparmio.

Con riferimento ai redditi di capitale (es. interessi derivanti da depositi e conti correnti, interessi e altri proventi delle obbligazioni, proventi derivanti da pronti contro termine su titoli, redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, proventi derivanti dalla gestione, nell’interesse collettivo di una pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti) e ai redditi diversi (es. plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni), l’art. 2 del D.L. 138 stabilisce nella misura del 20% le ritenute e le imposte sostitutive (6° comma). Sono esclusi:

–        i redditi di capitale ed i redditi diversi derivanti dal possesso di buoni postali di risparmio e titoli del debito pubblico italiani e dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni (7°, lettere a) e b)), ed i redditi di capitale e diversi derivanti dall’apposita istituzione di piani di risparmio a lungo termine (7°, lettera d));

–        il risultato netto maturato dalle forme di previdenza complementare (8°).

Art. 2 – Disposizioni in materia di entrate

(omissis)

6. Le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 20 per cento.

7. La disposizione di cui al comma 6 non si applica sugli interessi, premi e ogni altro provento di  cui all’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), ovvero sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria del medesimo decreto nei seguenti casi:

a) obbligazioni e altri titoli di cui all’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29  settembre 1973, n. 601 ed equiparati;

b) obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;

c) titoli di risparmio per l’economia meridionale di cui all’articolo 8, comma 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;

d) piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti.

8. La disposizione di cui al comma 6 non si applica altresì agli interessi di cui al comma 8-bis dell’articolo 26-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, agli utili di cui all’articolo 27, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al risultato netto maturato delle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

La nuova aliquota viene applicata sui redditi di capitale esigibili e sui redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2012 (art. 2, 9°).

L’aliquota unica del 20% vigente al momento dell’esigibilità o del realizzo è applicata per cedole e plusvalenze derivanti dalla cessione di obbligazioni, per dividendi e capital gain (10° comma) derivanti dalla vendita di azioni, per proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni d’investimento ed Exchange Traded Fund.

Per altre tipologie di investimento soggette a regime transitorio, tra cui

–        obbligazioni e titoli similari (11° comma) emessi da banche e società (c.d. grandi emittenti) con azioni quotate sui mercati regolamentati Ue (es. obbligazioni bancarie, bond privati italiani ed esteri quotati),

–        gestioni patrimoniali (12° comma) e

–        polizze vita di tipo unit linked e index linked,

trova applicazione il criterio pro-rata temporis che associa il periodo di formazione del risultato alla corrispondente aliquota: aliquota vigente (12,5%, ovvero 27% per i bond privati con durata residua inferiore a 18 mesi) per i redditi maturati fino al 31/12/2011, nuova aliquota (20%) per i redditi maturati dal 1° gennaio 2012.

9. La misura dell’aliquota di cui al comma 6 si applica agli interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, divenuti esigibili e ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2012.

10. Per i dividendi e proventi ad essi assimilati la misura dell’aliquota di cui al comma 6 si applica a quelli percepiti dal 1° gennaio 2012.

11. Per le obbligazioni e i titoli similari di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, la misura dell’aliquota di cui al comma 6 si applica agli interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 maturati a partire dal 1° gennaio 2012.

12. Per le gestioni individuali di portafoglio di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, la misura dell’aliquota di cui al comma 6 si applica sui risultati maturati a partire dal 1° gennaio 2012.

L’art. 2 del D.L. 138, al comma 27, disciplina la tassazione dei redditi relativi ai contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione imponendo l’applicazione dell’aliquota del 12,5% sui guadagni derivanti da ciascun premio versato anteriormente alla data del 31/12/2011, a partire dal giorno di sottoscrizione della polizza.

27. Ai redditi di cui all’articolo 44, comma 1, lettera  g-quater), del testo unico delle imposte sui  redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti da contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2011, si applica l’aliquota del 12,5 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione o acquisto della polizza ed il 31 dicembre 2011. Ai fini della determinazione dei redditi di cui al precedente periodo si tiene conto dell’ammontare dei premi versati a ogni data di pagamento dei premi medesimi e del tempo intercorso tra pagamento dei premi e corresponsione dei proventi, secondo le disposizioni stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Se non si pongono dubbi per il trattamento degli interessi che, prodotti dalle somme depositate su conto corrente, maturano nell’anno 2011 e sono liquidati al 31 dicembre di questo stesso anno, né per il trattamento delle somme derivanti dallo scarto di prezzo dei pronti contro termine, citate espressamente dalla norma che prevede l’applicazione dell’aliquota unica in base al momento del pagamento senza considerare il periodo di maturazione, sembra potersi desumere che l’aliquota del 20% sarà applicata col principio dell’esigibilità anche per gli interessi derivanti dalle somme vincolate quest’anno su conto deposito e che andranno in scadenza nel 2012.

(continua http://www.questidenari.com/?p=5433)

(per l’imposta di bollo sul conto deposito si legga http://www.questidenari.com/?p=5636)

(sulla decorrenza per l’applicazione della nuova aliquota 20% stabilita dal Milleproroghe 2011 si veda “Decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216: decorrenza per l’applicazione dell’aliquota 20% su deposito bancario e postale, conto corrente e pronti contro termine secondo il Milleproroghe 2011”)

(per l’applicazione dell’imposta di bollo sui prodotti finanziari: “Conto deposito, titoli, buoni postali, fondi comuni e polizze vita: imposta di bollo secondo il D.M. 24 maggio 2012 e tassazione delle rendite“)

Manovra economica 2011-2014 e delega per la riforma fiscale e assistenziale

Il Consiglio dei Ministri, giovedi 30 giugno 2011, ha approvato il decreto-legge per la stabilizzazione finanziaria (manovra economica) ed ha approvato un disegno di legge delega per la riforma fiscale e assistenziale. La manovra economica sarà in Aula alla Camera l’ultima settimana di luglio.

Tra i punti del provvedimento si trovano: la maggiorazione di imposta per le automobili con motore di potenza superiore ai 225 KW, equivalenti a 301 cavalli (superbollo auto); l’istituzione di un forfait fiscale al 5%, relativo alle imprese fatte dai giovani fino a 35 anni, per cinque anni (fiscalità delle imprese); l’immediatezza del controllo sulle assenze dei dipendenti della pubblica amministrazione, se la “malattia” si verifica nei giorni precedenti o successivi a quelli non lavorativi (stretta su dipendenti pubblici). Infine: riduzione del personale degli uffici Ice per almeno 200 unità, con mantenimento degli stessi uffici in Italia di 2 sole unità a Roma e Milano; decurtazione del finanziamento pubblico ai partiti del 10%; istituzione dell’election day, con accorpamento delle elezioni nazionali e amministrative; “aerei blu” riservati al Capo dello Stato, ai Presidenti di Camera e Senato ed ai Presidenti del Consiglio e della Corte Costituzionale, e a disposizione degli altri Ministri unicamente per i viaggi istituzionali all’estero; le “auto blu” rimangono quelle attualmente in uso, mentre in futuro ne avranno diritto i Presidenti (ad esclusione di quello della Corte Costituzionale) limitatamente alle auto di cilindrata non superiore a 1.600 cc, fatte salve le esigenze di sicurezza; gli stipendi dei parlamentari saranno parificati a quelli dei colleghi europei (risparmi). Fonte: Corriere.it

L’età pensionistica delle donne nel settore privato viene aumentata: l’acquisizione del diritto alla pensione, a partire dal 2020, necessiterà di un ulteriore mese, ovvero l’età sale a 60 anni + 1 mese; successivamente, i requisiti anagrafici verranno aumentati di 2 mesi a partire dal 1° gennaio 2021, per proseguire quindi progressivamente fino all’ultimo scaglione fissato in data 01/01/2032.

In particolare, dalla delega alla riforma fiscale si desume la revisione delle aliquote Irpef ridotte a tre: 20%, 30% e 40% (art. 2, 1°).

Viene fissato l’obiettivo di tassare le rendite finanziarie fino al 20%, con esclusione dei titoli di Stato come Bot, Ctz, Btp e CCTeu, e viene ammessa la riduzione della stessa aliquota per le forme previdenziali complementari. Specificamente, l’art. 1, 1°, lettera c), ai punti 1 e 2 menziona il regime fiscale sostitutivo per i redditi di natura finanziaria affermando che

– con esclusione dei titoli pubblici ed equivalenti, è introdotta “un’unica aliquota per le ritenute e le imposte sostitutive applicabili sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria non superiore al 20 per cento, facendo salva l’applicazione delle minori aliquote introdotte in adempimento di obblighi derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea”;

– “è possibile applicare un’aliquota inferiore rispetto a quella stabilita ai sensi del numero 1) sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria derivanti da piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti e dalle forme di previdenza e di assistenza socio-sanitaria complementare”.

Inoltre la riforma dell’imposta sul reddito, per quanto riguarda le semplificazioni di cui alla lettera d) del 1° comma dell’art. 2, prevede la revisione degli attuali regimi forfaitari, atta a favorire le nuove imprese, e la revisione degli studi di settore.

L’art. 3 menziona la revisione graduale delle attuali aliquote dell’Imposta sul Valore Aggiunto, il coordinamento col sistema dell’accisa al fine di ridurre gli effetti di duplicazione, la razionalizzazione dei sistemi speciali per evitare le distorsioni applicative della cosiddetta IVA di gruppo, e la semplificazione degli adempimenti formali.

Infine, l’art. 4 (imposta sui servizi) prevede la razionalizzazione in una sola obbligazione fiscale, ed in un solo prelievo, dei tributi relativi all’imposta di registro, di bollo, sulle assicurazioni, sugli intrattenimenti, e dei tributi relativi alle imposte ipotecarie e catastali e relativi alla tassa sulle concessioni governative e sui contratti di borsa; l’art. 6 afferma che il Governo punta ad eliminare gradualmente l’imposta regionale sulle attività produttive (abolizione IRAP), con prioritaria esclusione dalla base imponibile del costo del lavoro.

La bozza del ddl delega è disponibile in formato pdf dal sito web MilanoFinanza.it.

(per l’innalzamento dell’imposta di bollo sul conto titoli previsto dal decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, si legga http://www.questidenari.com/?p=4594)

Finanziaria 2011 – Aliquote contributive (art. 1, 39°)

Si riporta il contenuto del comma 39 relativo all’art. 1 della Legge di stabilità (http://www.questidenari.com/?tag=finanziaria-2011: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) nel testo definitivo, in attesa di pubblicazione su Gazzetta Ufficiale.

E’ abrogato il decimo comma dell’articolo 1 della Legge 247/2007 che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, prevedeva:

–      l’innalzamento dello 0,09% dell’aliquota contributiva di finanziamento per i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle sue forme sostitutive ed esclusive (cfr. quota a carico degli iscritti lavoratori dipendenti);

–      l’innalzamento dello 0,09% delle aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alle rispettive gestioni autonome dell’Inps, nonché quelle per gli iscritti alla gestione separata Inps di cui all’art. 2, 26° della Legge 335/95;

–      l’incremento delle aliquote contributive per il computo delle prestazioni pensionistiche in misura corrispondente alle aliquote di finanziamento (cfr. quota di retribuzione lorda versata sotto forma di contributo obbligatorio).

(per gli aggiornamenti relativi all’esclusione dall’esenzione IVA per la cessione di fabbricati – Legge di stabilità 2011 – si legga http://www.questidenari.com/?p=3495)

(per le aliquote contributive 2011 e gli scaglioni di reddito relativi a gestione separata, artigiani e commercianti si veda: http://www.questidenari.com/?p=3715)

Finanziaria 2011 – Leasing immobiliare (art. 1, 15° e 16°)

Si riporta il contenuto dei commi 15 e 16 relativi all’articolo 1 della Legge di stabilità (http://www.questidenari.com/?tag=finanziaria-2011: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) nel testo definitivo, in attesa di pubblicazione su Gazzetta Ufficiale.

Comma 15 – Con riferimento ai contratti di locazione finanziaria (per approfondimenti normativi: http://www.questidenari.com/?tag=leasing) dei beni immobili in corso di costruzione o anche da costruire, il locatario (utilizzatore) è obbligato al pagamento dell’imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali in solido con il locatore (società concedente).

Alle cessioni effettuate da banche e intermediari finanziari autorizzati (art. 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993 n° 385, e successive modificazioni), nel caso di esercizio dell’opzione di acquisto dell’immobile, ovvero nel caso di immobile rinveniente da contratti risolti per inadempienza dell’utilizzatore, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono corrisposte in misura fissa.

Comma 16 – Per tutti i contratti di locazione finanziaria di immobili in corso di esecuzione al 1° gennaio 2011, le parti versano un’imposta sostitutiva unica delle imposte ipotecaria e catastale pari all’imposta di registro applicata sui canoni di locazione, diminuita nella misura del 4% per ogni anno di durata residua del contratto. Entro la prima metà di gennaio 2011 il Fisco fisserà le modalità di versamento da effettuarsi entro il 31 marzo 2011.

(per la detrazione del 55% dall’imposta lorda per interventi su edifici – Legge di stabilità 2011- si legga http://www.questidenari.com/?p=3433)