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Circolare n. 24/E del 31 luglio 2013: famiglia fiscale, reddito complessivo accertabile e familiari fiscalmente a carico

(continua da “Circolare n. 24/E del 31 luglio 2013: obbligo di invito, movimentazioni finanziarie, accertamento con adesione, verbale, sanzioni ridotte e avviso di accertamento”)

Col D.M. 24 dicembre 2012 si stabilisce che il contenuto induttivo degli elementi di capacità contributiva è determinato tenendo conto della spesa media e del nucleo familiare di appartenenza del contribuente.

In sede di selezione viene attribuito ad ogni contribuente il lifestage risultante dalla c.d. “Famiglia fiscale” ricostruita in base alle informazioni dei prospetti dei familiari a carico; dette informazioni provengono dai modelli Unico persone fisiche, 730 e dalle certificazioni di lavoro dipendente.

Se già dal primo contraddittorio il contribuente descrive una diversa situazione, pertanto, si procede ad attribuire la corretta tipologia familiare ed un diverso lifestage.

Il decreto stabilisce che il reddito complessivo accertabile del contribuente è pari alla somma di:

–        “spese certe” sostenute dal contribuente o dal familiare fiscalmente a carico;

–        “spese per elementi certi” ottenute con l’applicazione dei valori medi ai dati certi, riferibili al contribuente o al familiare fiscalmente a carico;

–        quota relativa agli incrementi patrimoniali imputabile al periodo d’imposta;

–        quota del risparmio formatasi nell’anno;

–        quota parte dell’ammontare complessivo delle “spese ISTAT” relative alla tipologia del nucleo familiare di appartenenza.

Il decreto stabilisce inoltre che si considerano sostenute dal contribuente le spese relative ai beni e servizi effettuate dal coniuge e dai familiari fiscalmente a carico.

Ne consegue che in caso siano state individuate spese riferite a soggetti fiscalmente a carico, “queste sono attribuite ai dichiaranti in base alla percentuale indicata in dichiarazione al fine di fruire delle detrazioni dall’imposta”. Al soggetto fiscalmente a carico non viene attribuita alcuna quota della spesa media ISTAT.

(continua “Circolare n. 24/E del 31 luglio 2013: abitazione, rate di mutuo e canone di locazione, immobili esclusi“)

(per i riscontri sulla situazione familiare in base al parere del Garante della Privacy: “Circolare N. 6/E dell’11 marzo 2014 – redditometro e protezione dei dati personali: utilizzabilità delle medie Istat per il calcolo delle spese, famiglia fiscale e famiglia anagrafica“)

Riforma del condominio 2012: azione legale obbligatoria contro un condomino moroso, copia documenti in formato digitale, sanzioni e animali domestici

Con la legge di riforma del 20/11/2012 in materia di condominio, in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è stato previsto l’obbligo per l’amministratore di agire legalmente per la riscossione forzosa delle somme, al fine di ottenere pagamento dai condomini morosi, entro 6 mesi dalla data di chiusura dell’esercizio durante il quale il credito è divenuto esigibile (articolo 1129 del codice civile).

Il mancato pagamento delle rate, pertanto, consente all’amministratore il ricorso al decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, senza autorizzazione dell’assemblea e salvo che sia stato espressamente dispensato dalla stessa, ed impone la comunicazione ai creditori che lo interpellino dei dati relativi ai morosi: in tal modo i (fornitori) creditori potranno agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti (vincolo di solidarietà) soltanto dopo l’escussione degli altri condomini (sussidiarietà). Inoltre l’amministratore può sospendere il condomino inadempiente dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato in caso il ritardo nei versamenti si sia protratto per un semestre (articolo 63 disposizioni di attuazione del codice civile). Colui che subentra nei diritti del condomino rimane obbligato in solido con lo stesso per i pagamenti dell’anno in corso e del precedente.

L’art. 71-ter disp. att., se si forma la maggioranza di cui al 1136, 2°, c.c. (“sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio”), prevede per l’amministratore l’obbligo di attivazione di un sito internet condominiale che, protetto da password e con relativa spesa a carico dei condomini, consenta la fruizione in formato digitale dei documenti previsti dalla delibera.

La violazione del regolamento condominiale, che non può contenere il divieto di tenere animali domestici in casa, comporta l’applicazione al condomino di una sanzione fino a 200 euro, elevata fino ad euro 800 in caso di recidiva, da devolversi al fondo spese ordinarie (art. 70 disp. att.).

(continua “Riforma del condominio 2012: conto corrente, maggioranze in assemblea, innovazioni, impianti di videosorveglianza, tabelle millesimali“)