Archivi tag: sanzioni

Legge 122/2010 – limite all’uso di assegni e contanti. Le sanzioni

Come previsto dall’art. 20 del D.L. 78/2010 (http://www.questidenari.com/?p=2777), convertito nella legge del 30 luglio 2010 n. 122 (Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010), non è più consentito trasferire denaro contante, libretti di deposito (bancari o postali) o titoli al portatore – in euro o in valuta estera – di importo pari o superiore ad euro 5.000, quando lo scambio avvenga tra soggetti diversi senza l’intervento di un intermediario finanziario abilitato.

Ciò significa che lo scambio di denaro fra privati potrà continuare ad avvenire unicamente al di sotto della soglia stabilita: sopra i 5.000 euro, invece, è necessario avvalersi di una banca che conserverà traccia dell’operazione effettuata (http://www.questidenari.com/?p=2669), ovvero di Poste Italiane S.p.A. o di un istituto di moneta elettronica. Altri soggetti, come (ad esempio) Equitalia, sono esclusi dall’operatività in materia, e pertanto il contribuente che si trovasse a dover pagare alla società incaricata della riscossione una cartella esattoriale di importo superiore a detto limite sarebbe obbligato a conformare il proprio comportamento a quanto prescritto dalla legge 122.

Inoltre, al fine di evitare l’aggiramento della legge, la normativa non consente il frazionamento della cifra trasferita per l’operazione unitaria, e cioè la suddivisione dell’importo corrisposto per lo scambio di uno stesso prodotto o servizio: l’acquisto di un determinato bene, pagato a mezzo contanti in 2 tranche da 2.500 euro (es.), è da considerarsi effettuato in violazione delle disposizioni di legge, e pertanto sanzionato col minimo di 3.000 euro. La sanzione prevista, calcolata sulla generica somma trasferita, varia dall’1% al 40%, mentre la sanzione minima verrebbe aumentata di 5 volte (euro 15mila) nel caso la somma risultasse superiore ad euro 50.000.

La modifica del limite, dai vecchi 12.500 euro agli attuali 5mila, riguarda pure il trasferimento degli assegni bancari, postali e circolari: oltre questa soglia, è vietata l’emissione di assegni sprovvisti di clausola di “non trasferibilità” e privi dell’indicazione del beneficiario o della sua ragione sociale. Inoltre, qualora gli assegni bancari e postali fossero emessi all’ordine del traente, sarebbe consentita unicamente la girata per incasso (apposizione della firma sul “retro”) alla banca o alle Poste – in altri termini, non è possibile girare a terzi l’assegno emesso “a me medesimo”. Le sanzioni previste per l’inosservanza della norma sono quelle già menzionate (supra).

L’obbligo di indicazione del nome del beneficiario, o della sua ragione sociale, è valido anche per l’emissione di vaglia postali e cambiari.

In ultimo, con riferimento ai libretti di deposito al portatore ed entro la data del 30 giugno 2011, dovranno essere estinti i libretti con saldo pari superiore al limite di 5.000 euro, ovvero ne sarà vietato il possesso a partire dal 1° luglio 2011. In alternativa, il saldo dei libretti di deposito bancari o postali dovrà essere diminuito (dal portatore) al di sotto della stessa soglia. In caso di mancata osservanza della norma, la sanzione colpirà nella misura dal 20% al 40% del saldo sino a 50mila euro (estremo superiore escluso); se il saldo eguaglia o supera 50.000 euro, la sanzione verrà elevata dal 30% al 60%.

E’ possibile scaricare la legge 122/2010 dal sito www.gazzettaufficiale.it.

(per l’individuazione del titolare effettivo, la comunicazione di operazione sospetta e le sanzioni previste per il professionista in materia di lotta al denaro sporco si legga http://www.questidenari.com/?p=3600)

(per l’ulteriore abbassamento del limite al trasferimento del denaro contante fra privati introdotto dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, si legga http://www.questidenari.com/?p=4922)

(per approfondimenti sulle limitazioni al trasferimento di denaro, libretti e titoli al portatore disciplinate dal D.L. 138/2011, convertito nella L. 148/2011, si legga http://www.questidenari.com/?p=5193)

Il professionista è responsabile per i costi non documentati – C. Cass., Sez. III Civ., sent. n. 9916 del 16/03/2010

La Cassazione, con sentenza n. 9916 del 16 marzo 2010 depositata il 26 aprile 2010, ha confermato la condanna del professionista al pagamento della metà delle sanzioni applicate dall’Erario specificando che, fra gli obblighi di diligenza dello stesso professionista, rientra l’esclusione dell’appostazione di costi privi di documentazione, o di costi non riguardanti l’anno della dichiarazione redditi del cliente.

Polizza auto on line: più trasparenza e responsabilità dal 15 luglio 2010

Regole nuove per le polizze on line. Il successo crescente dell’assicurazione auto “stipulata” col mouse ha indotto l’Isvap a varare regole che obbligano le compagnie ad un comportamento di maggiore trasparenza; al tempo stesso, le assicuratrici devono investire maggiormente sulle risorse umane (regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo, pubblicato il 6 aprile 2010 sulla Gazzetta Ufficiale, valido sia per il ramo “danni” che per quello “vita”).

Le compagnie che vendono polizze RC auto, ma anche altri prodotti, entro il 15 luglio prossimo dovranno dedicare un numero minimo di ore alla formazione del personale e, anche quando il call center risultasse in outsourcing, dovranno nominare un coordinatore assumendosi la piena responsabilità del servizio.

Tra gli altri cambiamenti ci sarà l’impossibilità di includere in automatico la polizza incorporandola in un altro servizio come (ad esempio) un finanziamento, ed il divieto di porre in essere procedure finalizzate a disincentivare gli utenti con profilo assicurativo più rischioso, come avviene per la pratica di utilizzo dei numeri telefonici a pagamento (anziché gratuiti) che forniscono informazioni ai residenti nelle zone del meridione a più alto tasso di sinistrosità.

Le sanzioni previste in caso di mancata osservanza da parte della compagnia assicuratrice, eventualmente segnalata dagli stessi utenti/potenziali clienti, potranno arrivare fino a 5 milioni di euro.

Concluso l’accordo a distanza a mezzo telefono o contatto Internet, il cliente riceverà il contratto (in formato cartaceo o elettronico) da restituire firmato a mezzo posta ordinaria o via fax.

Il contrassegno RCA ed il certificato assicurativo dovranno pervenire al cliente entro i 5 giorni successivi al pagamento del premio. Il neo-assicurato, nel frattempo, potrà circolare con altri documenti che attestino l’avvenuto pagamento del premio.

Il diritto di recesso dal contratto negoziato a distanza può essere esercitato nei 14 giorni successivi alla sottoscrizione.

Fonte: IlSole24Ore

(per il divieto di tacito rinnovo riguardante sia le compagnie assicurative tradizionali che le compagnie telefoniche/on line: “DECRETO LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179: esclusione del tacito rinnovo per la polizza R.C. Auto, collaborazione tra intermediari e polizze vita “dormienti” (art. 22)“)

La falsificazione del modello F24

La Corte di Cassazione, con sentenza del 24 settembre 2008 n° 36687, ha stabilito che il modello F24, utilizzato anche per il pagamento di sanzioni per irregolarità fiscali, è un attestato, e non un certificato.

Pertanto, la materiale falsificazione del modello F24 integra il reato ex artt. 478 e 482 c.p. quando l’autore del falso sia un privato. Il soggetto privato che lo altera rischia una condanna da 1 a 4 anni di reclusione per falsità materiale, anziché da 6 mesi a 3 anni per falsità del certificato.

La denuncia del professionista salva il contribuente dalle sanzioni

La sentenza 25136 della Corte di Cassazione ha stabilito che il contribuente non è punibile con le sanzioni pecuniarie previste se ha presentato all’autorità giudiziaria denuncia nei confronti del professionista responsabile dell’omissione della presentazione della dichiarazione dei redditi e del versamento delle relative imposte.

La Cassazione, richiamando l’art. 6 del decreto legislativo 472/97 che non richiede l’esistenza di una condanna penale definitiva a carico del professionista, ha così annullato le sanzioni che erano state applicate dall’amministrazione finanziaria in base a quanto disposto dall’art. 1 della legge 423/1995.

Infatti la stessa Corte, accogliendo la richiesta di un contribuente (sentenza consultabile dalla fonte on line IlSole24Ore), ha stabilito che lo stesso articolo 1 non esaurisce la casistica dell’esonero da sanzioni.

Come evitare le liti con l’amministrazione finanziaria /2 – L’acquiescenza

Come l’autotutela (http://www.questidenari.com/?p=803), anche l’acquiescenza è una modalità di risoluzione delle liti proposta dall’amministrazione finanziaria.

Sicuramente il contribuente ha la facoltà di proporre ricorso contro le sanzioni irrogate a seguito di accertamenti ma altrettanto sicuramente, a seguito di un controllo (nemmeno troppo approfondito), è facilmente desumibile la possibilità di soccombenza nel contenzioso; quindi per evitare il tutto, si può utilizzare lo strumento dell’acquiescenza.

A differenza dell’autotutela, l’acquiescenza non è gratuita: infatti l’accettazione dell’atto comporta la riduzione ad 1/4 delle sanzioni amministrative irrogate, sempre che il contribuente adempia alle seguenti condizioni:

a) rinunci ad impugnare l’avviso di accertamento

b) rinunci a presentare istanza di accertamento con adesione

c) provveda a pagare entro il termine di presentazione del ricorso le somme complessivamente dovute tenendo conto delle riduzioni.

Ulteriore riduzione è prevista se l’avviso dell’accertamento non è stato preceduto dal cosiddetto invito al contraddittorio, e questa ulteriore riduzione arriva ad 1/8 della sanzione.

I versamenti dovuti vanno eseguiti con il modello F24 per le imposte sui redditi Iva e Irpef, con il modello F23 per le imposte di registro e gli altri tributi indiretti.

E’ possibile fruire della rateazione in 8 rate trimestrali di importo costante se il dovuto non supera la somma di Euro 51.645,69. Qualora l’importo fosse maggiore, la rateazione prevede l’allungamento a 12 rate, sempre trimestrali e di pari importo.

Sulle rate successive alla prima sono previsti gli interessi legali ed il contribuente è tenuto alla presentazione di polizza fidejussoria bancaria o assicurativa a copertura di tutto l’importo e attiva sino all’anno successivo all’estinzione del debito.

E’ compito del contribuente presentare entro 10 giorni dall’avvenuto pagamento copia dello stesso all’agenzia delle entrate presso la quale è stata promossa l’acquiescenza insieme alla copia della polizza fidejussoria.

Il mancato pagamento delle rate successive comporta l’escurtazione della polizza fidejussoria con la richiesta del saldo dovuto alla compagnia assicuratrice la quale si rivarrà sul contribuente.

Anche gli atti di contestazione che comportano l’irrogazione di sole sanzioni possono essere definite con l’acquiescenza ed anche in questo caso il contribuente pagherà solo 1/4 della sanzione riportata.