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Libretto al portatore sopra i 1.000 euro: adeguamento del saldo, trasformazione in libretto nominativo o estinzione entro il 31 marzo 2012

Come era stato pubblicato a dicembre dell’anno scorso “Conversione in legge del Decreto-legge n. 201 del 2011: limiti all’uso di denaro contante e titoli al portatore, sanzioni, pagamenti dalla pubblica amministrazione (art. 12)”, anche il trasferimento del libretto al portatore (art. 49, 1° comma, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231) è interessato dalle disposizioni relative all’abbassamento della soglia ad euro 999,99 per l’utilizzo consentito del denaro contante qualora una persona, in occasione dell’effettuazione di un’operazione economica, non usufruisse dei servizi bancari ma consegnasse direttamente banconote ad altri soggetti.

In particolare, il saldo dei libretti di deposito (bancario o postale) al portatore, che non può essere pari o superiore a mille euro (art. 49, 12°), deve essere adeguato al di sotto dello stesso limite entro il 31 marzo 2012, ovvero si rende necessaria l’estinzione degli stessi (art. 49, 13°) oppure ancora la trasformazione in libretti nominativi.

La violazione delle disposizioni di legge contenute nei commi 12 e 13 dell’art. 49 comporta l’applicazione di una sanzione di base compresa tra il 10% ed il 40% del saldo del libretto col minimo di euro 3.000; per i libretti aventi saldo inferiore a detto minimo, la sanzione è pari al saldo stesso in caso di mancato assolvimento degli obblighi di adeguamento, estinzione o comunicazione.

D.Lgs. 231/2007, art. 58 (Violazioni del Titolo III):

(omissis)

2. La violazione della prescrizione di cui all’articolo 49, comma 12, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo.

3. La violazione della prescrizione contenuta nell’articolo 49, commi 13 e 14, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 20 per cento del saldo del libretto al portatore.

(omissis)

7-bis. Per le violazioni previste dai precedenti commi, la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo all’importo di tremila euro. Per le violazioni di cui al comma 1 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro la sanzione minima è aumentata di cinque volte. Per le violazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro le sanzioni minima e massima sono aumentate del cinquanta per cento. Per le violazioni di cui al comma 3 che riguardano libretti al portatore con saldo inferiore a 3.000 euro la sanzione è pari al saldo del libretto stesso.

Pertanto, in base all’ultima disposizione del comma 7-bis, anche il cedente che – entro 30 giorni dall’avvenuta operazione – omette la comunicazione relativa ai dati del soggetto cessionario (nuovo detentore) e alla data di trasferimento del libretto al portatore (art. 49, 14°), avente saldo inferiore a 1.000 euro, è colpito da sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al saldo stesso.

In caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente comunica, entro 30 giorni, alla banca o a Poste Italiane S.p.A, i dati identificativi del cessionario, l’accettazione di questi e la data del trasferimento

La data del 31/03/2012 risulta di particolare interesse pure per i soggetti che, all’instaurazione di un rapporto di locazione, hanno versato o ricevuto con libretto al portatore un importo pari a tre mensilità di canone a titolo di cauzione.

(per la definizione di operazione frazionata, e per i pagamenti a rate effettuati in contanti di un importo complessivo pari o superiore alla soglia di 1.000 euro, si legga: “Operazione frazionata, dilazione di pagamento e fattura”)

Motorini e microcar immatricolati prima del 2006: multa da 519,67 euro per chi viaggia senza targa e certificato di circolazione dopo il 12 febbraio 2012

La circolazione stradale con la vecchia targa (c.d. targhino di forma irregolare contenente cinque caratteri) apposta sugli esemplari di ciclomotori e microcar ad essi equiparati, immatricolati prima del 14 luglio 2006, identificati col solo numero di telaio e non adeguati entro il termine ultimo della calendarizzazione prevista dal Decreto ministeriale 2 febbraio 2011 (G.U. del 2 aprile 2011, n. 76), verrà sanzionata con l’importo minimo di 519,67 euro (un terzo del massimo indicato nella legge) a partire dal giorno successivo al 12 febbraio 2012.

D.M. 2 febbraio 2011, art. 1, 1°: “I proprietari di ciclomotori, già immessi in circolazione anteriormente alla data del 14 luglio 2006 e muniti di documentazione tecnica rilasciata a norma dell’art. 62 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale adottato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, ovvero di certificati di idoneità tecnica rilasciati sino al 13 luglio 2006, per poter circolare richiedono, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14, commi 2 e 3, della legge 29 luglio 2010, n. 120, il rilascio della targa e del certificato di circolazione di cui all’art. 97, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti termini: ………… (omissis) ………… non oltre il 12 febbraio 2012, per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per «9» e la cui sequenza alfanumerica inizia con la lettera «A».

Coloro che non adeguano la propria condotta al Codice della Strada riformato (L. 120/2010) senza provvedere alle operazioni di sostituzione del contrassegno di circolazione (targhino) e del certificato di idoneità tecnica e che pertanto ai controlli risulteranno sprovvisti di certificato di circolazione (riporta numero di targa e generalità dell’intestatario, oltre alle caratteristiche tecniche del mezzo) ovvero saranno a bordo di motorini o minicar prive di targa, tutti abbinati allo stesso veicolo, verranno sanzionati con la multa da versare con modello F23 (salvo ricorso).

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, art. 97 (Circolazione dei ciclomotori) modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120, commi 1, 2 e 6:

1. I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di: a) un certificato di circolazione, contenente i dati di identificazione e costruttivi del veicolo, nonché quelli della targa e dell’intestatario, rilasciato dal Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero da uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, con le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito di aggiornamento dell’Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226; b) una targa, che identifica l’intestatario del certificato di circolazione.

2. La targa è personale e abbinata a un solo veicolo. Il titolare la trattiene in caso di vendita. La fabbricazione e la vendita delle targhe sono riservate allo Stato, che può affidarle con le modalità previste dal regolamento ai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.

6. Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell’art. 52 o nel certificato di circolazione, ovvero che sviluppi una velocità superiore a quella prevista dallo stesso art. 52, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.

La nuova targa risulta unica per veicolo (ciclomotori e quadricicli leggeri, le microcar di categoria L6e equiparate ai motorini) e persona, e può essere rimossa solo in caso di rivendita o di demolizione. La vendita del ciclomotore comporta la separazione della targa dal veicolo e l’eventuale conservazione per acquisto successivo, ovvero la distruzione e contestuale comunicazione alla Motorizzazione.

Soltanto se indicato nel certificato di circolazione, i ciclomotori omologati secondo la direttiva europea 97/24 potranno trasportare un passeggero.

La pratica per l’ottenimento della nuova targa, dal costo poco superiore a 50 euro comprensivi di diritti e bolli, prevede che alla Motorizzazione, oppure presso un’agenzia connessa telematicamente alla stessa (Centro servizi Motorizzazione), venga

–        compilato un modulo di richiesta dei nuovi documenti dichiarando il proprietario del veicolo (ovvero dichiarandosi comproprietari, acquirenti o acquirenti con patto di riservato dominio, usufruttuari, locatari con facoltà di acquisto) ed autocertificando la residenza. Per i minori di età, la dichiarazione è presentata da chi esercita la potestà genitoriale o la tutela;

–        allegato il certificato di idoneità tecnica e le ricevute di tre versamenti.

Una volta ottenuta la documentazione, la registrazione dei dati nell’Anagrafe nazionale dei veicoli (Anv) comporterà l’obbligo di comunicazione degli aggiornamenti come il cambiamento di residenza, il passaggio di proprietà o la sospensione dalla circolazione.

Conversione in legge del Decreto-legge n. 201 del 2011: limiti all’uso di denaro contante e titoli al portatore, sanzioni, pagamenti dalla pubblica amministrazione (art. 12)

In attesa della firma del Capo dello Stato e della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, col voto del Senato è stato convertito in legge il decreto-legge n. 201 del 2011 (manovra economica del Governo Monti, c.d. decreto “salva Italia”).

L’art. 12 del testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, “Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all’uso del contante”, conferma la limitazione di euro mille all’utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore, scambiati fra soggetti diversi che non si avvalgono dell’intermediazione delle banche (1° comma), e trasla al prossimo 31 marzo il termine entro il quale ridurre sotto lo stesso limite il saldo dei libretti di deposito bancari e postali al portatore (in alternativa: è necessario estinguere gli stessi libretti aventi saldo superiore alla soglia consentita). Viene inoltre concessa una moratoria per le infrazioni alla nuova norma commesse tra il 6 dicembre 2011 ed il 31 gennaio 2012.

Le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all’articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all’importo di euromille: conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo 49, le parole: «30 settembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2012». Non costituisce infrazione la violazione delle disposizioni previste dall’articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, commessa nel periodo dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012 e riferita alle limitazioni di importo introdotte dal presente comma.

L’aggiunta del comma 1-bis inasprisce la sanzione relativa alle violazioni per mancata estinzione, per mancato adeguamento del saldo entro il 31/03/2012 o mancato adempimento degli obblighi di comunicazione in caso di trasferimento di libretti aventi saldo inferiore a 3mila euro: la sanzione viene elevata all’entità del saldo stesso.

All’articolo 58, comma 7-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le violazioni di cui al comma 3 che riguardano libretti al portatore con saldo inferiore a 3.000 euro la sanzione è pari al saldo del libretto stesso».

Il secondo comma dell’art. 12 innalza ad euro 1.000 il limite ai pagamenti in contante corrisposti dalla pubblica amministrazione centrale e locale e dai loro enti ai percettori di stipendio, pensione e compensi. Oltre detta soglia, i corrispettivi devono essere erogati mediante “strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte di cui all’articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”; tenuto conto dell’esigenza di tutela delle fasce di popolazione socialmente svantaggiate che costituiranno la clientela di banche, Poste ed altri intermediari finanziari, “i rapporti recanti gli accrediti di tali somme sono esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo”. Tra le caratteristiche del conto corrente, o del conto di pagamento di base (4° comma), deve figurare un “numero adeguato di servizi ed operazioni, compresa la disponibilità di una carta di debito gratuita” (5° comma).

(per le novità dal 1° gennaio 2012 relative all’imposta di bollo su conto corrente, dossier titoli, buoni fruttiferi postali e altri prodotti d’investimento si legga “Bollo su conto corrente bancario e postale, su deposito titoli, buoni fruttiferi postali e fondi comuni d’investimento per il decreto-legge n. 201 del 2011 convertito in legge (art. 19, commi 1-3)”)

(per gli approfondimenti sugli obblighi di chi detiene libretti al portatore si legga: “Libretto al portatore sopra i 1.000 euro: adeguamento del saldo, trasformazione in libretto nominativo o estinzione entro il 31 marzo 2012”)

Decreto-legge 138/2011 convertito nella legge 148/2011: limiti all’uso del contante, dei libretti di deposito e dei titoli al portatore; riduzione delle sanzioni per gli esercenti (art. 2, commi 4, 4-bis e 36-vicies ter)

Con la legge 14 settembre 2011, n. 148, è stato convertito con modificazioni il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.

L’art. 2 (Disposizioni in materia di entrate) del D.L. 138/2011, al comma 4, disciplina la riduzione del limite all’utilizzo consentito del denaro contante, dei libretti di deposito bancari o postali al portatore e dei titoli al portatore in euro o valuta estera, per un valore dell’operazione inferiore ad euro 2.500 quando gli scambi di moneta avvengano senza il tramite delle banche, degli istituti di moneta elettronica o di Poste Italiane S.p.A.. Anche in caso di suddivisione dell’intero valore attraverso due o più pagamenti, detto limite è operativo per l’ammontare complessivo dei corrispettivi versati in ordine alla medesima operazione (frazionata).

Le norme antiriciclaggio, riguardanti pure i vaglia postali e cambiari, comportano gli obblighi di apposizione della clausola di non trasferibilità e di indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario in caso di emissione di assegni bancari, circolari e postali per importi almeno pari a 2.500 euro, ed il necessario mantenimento del saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore al di sotto dello stesso limite. In caso di trasferimento del libretto di deposito ad altro soggetto (persona fisica o soggetto diverso da persona fisica), il possessore è tenuto a comunicare alla banca i dati identificativi del soggetto e la data dell’operazione entro 30 giorni dal trasferimento.

Inoltre è slittato dal 30 giugno 2011 al 30 settembre 2011 il termine entro il quale i libretti di deposito bancari o postali al portatore, aventi saldo non inferiore ad euro 2.500, devono essere estinti dal portatore ovvero ridotti ad un importo non eccedente la stessa soglia.

A fini di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in tema di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all’articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all’importo di euro duemilacinquecento; conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo 49, le parole: « 30 giugno 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2011 ».

La L. 148/2011, in sede di conversione, ha inserito nell’art. 2 il comma 4-bis: non sono applicabili le sanzioni pecuniarie amministrative (quantificate, in base allo strumento di pagamento e al tipo di infrazione, tra l’1% ed il 40% dell’importo trasferito, ovvero tra il 10% ed il 40% del saldo del libretto) relative alle violazioni compiute tra il giorno 13 ed il giorno 31 agosto 2011 che si siano sostanziate nel trasferimento di denaro contante, libretti e titoli al portatore, e nel possesso di libretti di deposito per importi mantenuti al di sopra del limite previsto e al di sotto della soglia precedentemente in vigore pari ad euro 5.000:

E’ esclusa l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 58 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per le violazioni delle disposizioni previste dall’articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13 del medesimo decreto, commesse nel periodo dal 13 al 31 agosto 2011 e riferite alle limitazioni di importo introdotte dal comma 4. A decorrere dal 1° settembre 2011 le sanzioni di cui al citato articolo 58 sono applicate attraverso gli uffici territoriali del Ministero dell’economia e delle finanze. All’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 18 e 19 sono abrogati.

Infine il comma 36-vicies ter, aggiunto dalla L. 148/2011 all’art. 2 del D.L. 138/2011, dimezza le sanzioni in caso di violazione degli obblighi dichiarativi e di documentazione in materia di imposte dirette e Iva (es. omessa presentazione della dichiarazione dei redditi o indicazione di un reddito imponibile inferiore a quello accertato, omessa presentazione della dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto o indicazione di un’imposta inferiore a quella dovuta, violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto) per gli esercenti imprese, arti e professioni aventi ricavi e compensi dichiarati inferiori a 5.000.000 di euro. La riduzione della sanzione è subordinata all’indicazione, in sede di dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di Iva, degli estremi identificativi dei rapporti con operatori finanziari in corso nel periodo d’imposta e all’esclusione dell’uso del denaro contante per ogni operazione attiva o passiva effettuata nell’esercizio dell’attività.

Per gli esercenti imprese o arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro i quali per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell’esercizio dell’attività utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante e nelle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e imposte sul valore aggiunto indicano gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari di cui all’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, in corso nel periodo di imposta, le sanzioni amministrative previste dagli articoli 1, 5 e 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono ridotte alla metà.

La legge 14 settembre 2011, n. 148, è consultabile all’indirizzo gazzettaufficiale.it (GU n. 216 del 16-9-2011; entrata in vigore del provvedimento: 17/09/2011).

(per la tassazione delle rendite finanziarie disciplinata dal D.L. 138/2011 convertito con la L. 148/2011 si legga http://www.questidenari.com/?p=5361)

(per il successivo abbassamento del limite alla circolazione di contante e titoli al portatore introdotto dal governo Monti: http://www.questidenari.com/?p=5729)

Decreto-legge 98/2011 convertito dalla legge 111 del 2011: indagini finanziarie, sanzioni, accertamento esecutivo, ritardati versamenti e termini di esigibilità (art. 23)

Le norme in materia tributaria riportate ai commi da 24 a 27 relativi all’art. 23 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella Legge 15 luglio 2011, n. 111, hanno accresciuto il numero dei destinatari delle richieste di indagini finanziarie dell’Amministrazione fiscale, consentendo agli uffici amministrativi di acquisire informazioni su attività di tipo finanziario provenienti da società ed enti di assicurazione.

Il comma 29 del D.L. 98/2011 riordina i procedimenti di irrogazione delle sanzioni: la definizione agevolata delle sanzioni si realizza anche quando, successivamente all’accoglimento delle deduzioni prodotte dal contribuente, le stesse sono state rideterminate dall’ufficio.

Al fine di razionalizzare i procedimenti di irrogazione delle sanzioni: a) all’articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «7-bis. Le sanzioni irrogate ai sensi del comma 7, qualora rideterminate a seguito dell’accoglimento delle deduzioni prodotte ai sensi del comma 4, sono definibili entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, con il pagamento dell’importo stabilito dal comma 3.». La disposizione di cui al periodo precedente si applica agli atti di irrogazione delle sanzioni notificati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, nonché a quelli notificati prima della predetta data per i quali risultano pendenti i termini per la proposizione del ricorso;

In particolare, il 3° comma dell’art. 16 del D.Lgs. 472/97 recita: “Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il trasgressore e gli obbligati ai sensi dell’articolo 11, comma 1, possono definire la controversia con il pagamento di un quarto della sanzione indicata nell’atto di contestazione. La definizione agevolata impedisce l’irrogazione delle sanzioni accessorie”.

Con la lettera b) del comma 29 diviene obbligatoria l’irrogazione immediata delle sanzioni collegate al tributo cui fanno riferimento, con atto contestuale all’avviso di accertamento o di rettifica:

b) nel comma 1 dell’articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le parole: «possono essere» sono sostituite con la seguente: «sono». La disposizione di cui al periodo precedente si applica agli atti emessi a decorrere dal 1° ottobre 2011.

Pertanto, la nuova formulazione del 1° comma dell’art. 17 (Irrogazione immediata) del D.Lgs. 472/97 diventa: “In deroga alle previsioni dell’articolo 16, le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono sono irrogate, senza previa contestazione e con l’osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all’avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità”.

Il comma 30 dell’art. 23 del D.L. 98/2011 trasla dal 1° luglio al 1° ottobre 2011 l’iniziale applicazione delle disposizioni sull’accertamento esecutivo.

Il comma 31 dell’art. 23 – con la soppressione delle parole “riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute dall’amministrazione finanziaria,” nel primo comma, 2° periodo, dell’art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 – consente di applicare le sanzioni amministrative in misura ridotta a tutti i versamenti di tributi effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni.

Così diviene l’art. 13 (Ritardati od omessi versamenti diretti), 1°, del D.lgs. 471/97: “Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.”.

Il comma 34 dell’art. 23 proroga al 30 settembre 2012 i termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità per gli agenti della riscossione.

La ripubblicazione del testo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria» è disponibile all’indirizzo web direttorigenerali.it.

(per le disposizioni in materia di contenzioso previdenziale e assistenziale – legge 111/2011 – si legga http://www.questidenari.com/?p=4721)

Legge 15 luglio 2011, n. 111: reclamo e mediazione fiscale

Per le liti fiscali pendenti al 1° maggio 2011 di valore non superiore a 20.000 euro, al netto di sanzioni e interessi, chi intende proporre ricorso è obbligato a presentare reclamo alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale che ha emanato l’atto. Il reclamo, finalizzato all’annullamento totale o parziale della lite ad eccezione della circostanza del recupero degli aiuti di Stato, può contenere una proposta di mediazione che indichi la rideterminazione dell’ammontare della pretesa.

Il punto 9 dell’art. 39 (Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria) del Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, comprendente le modifiche apportate dalla legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111, stabilisce che dopo l’articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, venga inserito l’art. 17-bis (Il reclamo e la mediazione).

Il comma 8 dell’art. 17-bis afferma che qualora l’organo destinatario non accogliesse il reclamo finalizzato all’annullamento totale o parziale dell’atto, né l’eventuale proposta di mediazione, procederebbe a formulare una (contro)proposta di mediazione.

Decorsi 90 giorni in assenza di notifica dell’accoglimento del reclamo o di conclusione della mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. I termini di cui agli artt. 22 e 23 decorrono dalla predetta data, ovvero dal ricevimento del diniego se l’Agenzia delle entrate respinge il reclamo in data antecedente, o ancora dalla notificazione dell’atto di accoglimento parziale in caso di accoglimento parziale del reclamo. Le precedenti disposizioni si applicano agli atti suscettibili di reclamo notificati a decorrere dal 1° aprile 2012.

La parte soccombente nella controversia è condannata a rimborsare, in aggiunta alle spese di giudizio, una somma pari al 50% delle spese di giudizio a titolo di rimborso spese del procedimento.

Le liti fiscali possono essere definite con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell’art. 16 (Chiusura delle liti fiscali pendenti) della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che al 1° comma distingue tra la lite di valore non superiore a 2.000 euro, per la definizione della quale il contribuente versa 150 euro, e la lite di valore superiore a 2.000 euro, per la definizione della quale il contribuente versa il:

–        10% del valore della lite, in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio;

–        50% del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente nell’ultima o unica pronuncia come sopra;

–        30% del valore della lite nel caso in cui la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non sia stata già resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio.

Ulteriori approfondimenti dallo stralcio dell’art. 39 (in formato doc).

(per l’estinzione dei processi in materia previdenziale nei quali sia parte l’Inps, e per scaricare la G.U. 164 con la Legge 15 luglio 2011, n. 111, si legga http://www.questidenari.com/?p=4721)