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Stabilita la cedola fissa e variabile con floor per le obbligazioni Mediolanum 2011

Col comunicato stampa del giorno 16 marzo la Mediolanum S.p.A. ha reso noto l’incremento dell’importo nominale massimo complessivo del prestito obbligazionario deliberato (si veda http://www.questidenari.com/?p=3781).

Inoltre è stato ricapitolato che le obbligazioni a tasso fisso pagano cedole semestrali pari al 3,5% lordo annuo. Invece le obbligazioni a tasso variabile con floor pagano cedole semestrali indicizzate al tasso Euribor a 6 mesi aumentato di uno spread pari all’1%, col minimo del 3% lordo annuo.

Considerata la durata triennale dell’obbligazione, tra le due tranche può essere considerata più remunerativa quella a tasso fisso da parte degli investitori che ritengono i fatti del Giappone e della Libia causa di rallentamento della ripresa economica globale.

(per la chiusura del bilancio 2010 del gruppo Mediolanum si legga http://www.questidenari.com/?p=3980)

Obbligazioni Mediolanum a durata 3 anni: tasso variabile minimo 3%, tasso fisso massimo al 4%

Sarà collocato tramite Banca Mediolanum sul mercato italiano retail, presso il pubblico indistinto, il nuovo prestito obbligazionario la cui emissione è stata deliberata quest’oggi dal Consiglio di Amministrazione di Mediolanum S.p.A.

I titoli obbligazionari privi di rating, per i quali non sarà presentata domanda di ammissione alle negoziazioni presso alcun mercato regolamentato (italiano o estero), avranno data di regolamento 29 aprile 2011, scadenza 29 aprile 2014 (durata 3 anni) e rimborseranno il capitale in unica soluzione interamente a scadenza. E’ previsto il pagamento di cedole semestrali.

Le emissioni a “Tasso Variabile con floor” pagano cedole indicizzate al tasso Euribor 6 mesi aumentato di uno spread pari all’1%; il tasso minimo, definito in prossimità dell’inizio del collocamento, ha un valore compreso tra il 3% e il 3,5% lordo annuo.

Le emissioni a “Tasso Fisso” pagano cedole pari ad un tasso lordo annuo che può arrivare fino ad un massimo del 4%.

I titoli obbligazionari sono offerti con corrispettivo totale di almeno Euro 50.000 per investitore e per ogni offerta separata.

Fonte: Comunicato Stampa del Gruppo Mediolanum

(per la fissazione delle condizioni a tasso fisso e variabile delle obbligazioni Mediolanum 2011 si legga http://www.questidenari.com/?p=3849)

Piano Famiglie: proroga della sospensione per le rate di mutuo fino al 31 luglio 2011

E’ stato prorogato al 31/07/2011 il termine per la presentazione delle domande di sospensione relative alle rate del mutuo casa, nell’ambito dell’iniziativa partita a febbraio dell’anno scorso (http://www.questidenari.com/?tag=piano-famiglie) a seguito dell’accordo tra l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le associazioni dei consumatori. Detta iniziativa non deve essere confusa con quella del Ministero dell’Economia e delle Finanze “Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa” del novembre 2010 (http://www.questidenari.com/?tag=fondo-solidarieta-mutui).

Il Piano Famiglie (che prevedeva scadenza al 31 gennaio di quest’anno) consente ancora oggi la sospensione del rimborso per le rate di mutuo, per almeno 12 mesi, al verificarsi di determinati eventi entro il 30 giugno 2011 e nel caso di operazioni per le quali il beneficio non sia stato già goduto.

Sono ricompresi nell’iniziativa i mutui di importo fino a 150.000 euro accesi per acquisto, costruzione o ristrutturazione della prima casa da parte di clienti con un reddito imponibile non superiore a 40.000 euro annui e che subiscano eventi particolarmente negativi. Le banche aderenti possono accordare ai beneficiari condizioni più favorevoli di quelle indicate.

Gli eventi previsti, in particolare, sono la perdita del posto di lavoro, la cassa integrazione, ovvero la morte o l’insorgenza di condizioni di non autosufficienza di un componente del nucleo familiare.

Il comunicato stampa dell’ABI può essere consultato all’indirizzo www.abi.it.

D.Lgs. 141/10: la tutela per il credito al consumo e le novità sui mutui

Il 19 settembre scorso è entrato in vigore il decreto legislativo n. 141 del 13 agosto 2010 con cui, in attuazione della Direttiva 2008/48/CE, è stata modificata la disciplina dei contratti di credito ai consumatori.

Tra le conseguenze di maggior rilievo per i consumatori che fanno ricorso al prestito personale, o alla cessione del quinto dello stipendio (http://www.questidenari.com/?tag=cessione-quinto) o della pensione, vi è il decadimento automatico del finanziamento collegato all’acquisto di un bene o servizio (collegamento negoziale), quando il contratto dello stesso ultimo sia stato annullato per difformità rispetto alla descrizione del venditore (inadempimento del fornitore).

Ciò significa che non solo l’annullamento del contratto di acquisto di un elettrodomestico o di un viaggio non obbliga più il consumatore all’impugnazione del finanziamento in separata sede, ma pure che la risoluzione del contratto di credito conferisce al consumatore il diritto al rimborso delle rate già pagate, e degli eventuali altri oneri, per un’operazione il cui importo complessivo sia compreso tra i 200 ed i 75.000 euro. Oltre detti limiti, invece, le nuove norme – su cui Banca d’Italia e CICR sono chiamati a produrre la normativa di dettaglio sulla tutela del credito al consumo di successiva emanazione – non modificano il Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/93) ed il Codice del Consumo (D.Lgs. 206/05).

Con riferimento alla generalità dei casi relativi al credito al consumo, il decreto fissa gli obblighi informativi fra i quali l’indicazione del tasso di costo complessivamente applicato (TAEG, comprensivo del tasso d’interesse) e la rappresentazione, anche grafica, del confronto tra le varie offerte di credito disponibili sul mercato (pubblicità). Il consumatore può recedere dal contratto di credito entro i 14 giorni successivi alla conclusione, ovvero successivi al momento in cui riceve l’informativa prevista, senza che lo stesso sia obbligato al pagamento di penali ma soltanto tenuto alla restituzione del capitale erogato e degli interessi maturati sino alla data del rimborso (recesso del consumatore).

Tra le novità del decreto in materia di mutui, inoltre, è prevista la decadenza della possibilità di revisione unilaterale delle condizioni contrattuali di mutuo da parte delle banche, e l’estensione alle imprese della portabilità del mutuo (prima riservata ai soli consumatori).

Per la visione completa del documento è possibile scaricare il decreto legislativo 141/2010 (in formato pdf) dal sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Direttiva Europea sui Servizi di Pagamento: modalità e tempi di rimborso dei pagamenti RID errati a partire dal 5 luglio 2010

Entrata in vigore il 1° marzo 2010 col Decreto Legislativo n. 11 del 27/01/2010 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13/02/2010, la Direttiva Europea sui Servizi di Pagamento 64/07 (PSD: Payment Services Directive) attraversa la fase conclusiva del regime transitorio previsto dallo stesso decreto di recepimento.

Se dal 1° marzo la Direttiva è stata applicata ai soli bonifici ed ai pagamenti con le carte, le regole in oggetto entreranno in pieno vigore anche su Ri.Ba., RID, Mav e Bollettino Bancario a partire dal 5 luglio 2010 (senza mai riguardare assegni, cambiali e traveller’s cheques).

La clientela bancaria – anche con riferimento ai contratti in vigore alla data del 1° marzo u.s. – ha già avuto modo di sperimentare gli effetti dell’applicazione del codice IBAN, che sostituisce le vecchie coordinate del conto corrente integrando fra gli altri ABI, CAB e numero di conto, e di valersi dell’accorciamento dei tempi di accredito delle somme trasferite a mezzo bonifico.

In sintesi, una volta che l’ordinante abbia disposto l’operazione di bonifico, è sufficiente 1 giorno lavorativo per concretizzare la disponibilità del denaro sul conto del beneficiario (2 giorni operativi, invece, per l’ordine disposto su supporto cartaceo). Le banche o le Poste potrebbero avvalersi della deroga fino al 1° gennaio 2012 concessa dalla Direttiva in merito al prolungamento di 2 giorni per ciascuna delle suddette operazioni (3 e 4 giorni lavorativi, rispettivamente), esponendosi tuttavia al rischio che il cliente receda dal contratto di conto corrente. Inoltre, per il beneficiario vengono a coincidere la data della disponibilità e quella della valuta (per ulteriori approfondimenti: http://www.questidenari.com/?p=1963#comment-205).

La Direttiva, in aggiunta, impedisce al disponente l’ordine di richiedere che l’importo accreditato sul conto del beneficiario presenti data valuta antecedente o uguale alla data di disposizione dell’ordine (c.d. valuta antergata).

Ma le novità PSD più interessanti del 5 luglio prossimo riguardano le procedure su addebiti diretti ed incassi e conferiscono ai privati la possibilità di opporsi agli addebiti su conto corrente (conseguenti agli ordini autorizzativi dati alla banca o direttamente al creditore: Rid) che non vengano riconosciuti validi.

Nel caso di addebito autorizzato – tipicamente periodico per bollette luce, acqua, etc. – il correntista avrà 8 settimane di tempo, dal giorno dell’addebito stesso, per chiedere la restituzione della cifra e la banca, in mancanza di rifiuto motivato, dovrà stornare la stessa somma entro 10 giorni dalla richiesta.

Nel caso di addebito non autorizzato il correntista avrà 13 mesi di tempo dalla data dell’addebito per chiedere alla banca la restituzione immediata della cifra.

Nel caso il correntista ravvisi l’anomalia prima che venga realizzato l’addebito, lo stesso avrà facoltà di revoca dell’ordine sino al giorno precedente alla scadenza della Rid.

Si ricorda che le nuove carte di debito (bancomat) e carte di credito possono essere inviate solo se espressamente richieste (ad eccezione della sostituzione della carta), e che la contestazione ed il rimborso degli importi erroneamente addebitati – e rilevati dall’estratto conto – segue lo stesso iter della Rid (supra).

I Ri.Ba. non potranno essere pagati successivamente alla scadenza indicata sull’avviso.

Infine, per gli addebiti, la data di valuta dei pagamenti disposti sarà la stessa della data di addebito (no retrodatazione data valuta).

E’ possibile consultare e scaricare la guida (in formato pdf) per la clientela retail dal sito Abi: www.sepa.abi.it

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(per la PSD indirizzata alle imprese si legga http://www.questidenari.com/?p=2750)

(per l’attuazione del D.Lgs. n° 11 del 2010 che ha recepito la PSD, si consultino le indicazioni della Banca d’Italia alla pagina http://www.questidenari.com/?p=3044)