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Istruzioni Imu 2012: esempio di acconto per casa a disposizione per una parte dell’anno. Saldo con aliquota aumentata

(continua da “Istruzioni Imu 2012: acconto entro il 18 giugno per casa a disposizione, codici tributo. Esempio di saldo con aliquota aumentata”)

La Circolare n. 3/DF riprende l’esempio già esposto (Esempio 16) ed apporta l’unica integrazione relativa al possesso protratto per nove mesi dell’anno dell’abitazione tenuta a disposizione dal proprietario (100%): la prima rata da pagare entro il 18 giugno è pari ad euro 360,00, di cui euro 180,00 rappresentano la quota riservata allo Stato (codice tributo per F24: 3919) ed euro 180,00 rappresentano la quota spettante al Comune (codice tributo per F24: 3918).

Esempio 17: per l’abitazione tenuta a disposizione dall’unico proprietario a partire dal 1° aprile 2012, la rendita catastale di euro 750,00 consente di determinare l’Imu annua pari ad euro 957,60 che, in proporzione ai nove (su dodici) mesi dell’anno, diviene pari ad euro 718,20.

Detto importo per metà è riservato allo Stato (359,10) e per metà spetta al Comune (359,10).

Il pagamento della prima rata entro il 18 giugno 2012 è pari al 50% della quota riservata allo Stato (359,10 : 2 = 179,55) sommato al 50% della quota spettante al Comune (359,10 : 2 = 179,55): una volta effettuato l’arrotondamento per ciascuno dei due importi, si ottiene l’acconto da pagare (euro 180,00 + euro 180,00 = euro 360,00).

L’importo del saldo da versare entro il 17 dicembre 2012 non varia rispetto alla prima rata se l’aliquota non subisce modificazioni. Diversamente, col procedimento già illustrato (Esempio 16), occorrerà ricalcolare l’Imu dovuta in relazione allo stesso periodo dell’anno e, a saldo, pagare la differenza tra la maggiore imposta e l’importo già versato.

Come si evince dall’esempio, l’acconto versato a giugno non è proporzionale ai mesi dell’anno in cui si è protratto effettivamente il possesso: infatti se l’Imu è calcolata su nove mesi dell’anno e la prima rata ne prevede il pagamento al 50% (ovvero per 4 mesi e mezzo), il possesso effettivo dell’abitazione si è verificato per meno di tre mesi (dal 1° aprile a metà anno).

Ulteriore riflessione porta a considerare che, in caso l’abitazione venisse venduta pochi giorni dopo il pagamento dell’acconto, la prima rata versata sarebbe addirittura superiore all’Imu dovuta per l’anno 2012 ed il contribuente dovrebbe chiedere il rimborso della parte eccedente.

(continua Istruzioni Imu 2012: acconto per abitazione principale e pertinenza (versamento in 3 rate). Ipotesi di aumento dell’aliquota“)

Proseguono i rimborsi fiscali

L’Agenzia delle Entrate continua la campagna per i rimborsi fiscali a famiglie ed imprese relativi alle dichiarazioni presentate prima dell’anno 2007.

Con riferimento alle persone fisiche, sono previsti rimborsi anche per coloro che hanno presentato domanda diretta all’Agenzia delle Entrate – ovvero non hanno sfruttato i “bonus famiglia” ed i “bonus incapienti” tramite sostituto d’imposta o denuncia dei redditi.

Le modalità di pagamento previste sono i contanti rimborsati presso un qualsiasi ufficio postale, il vaglia cambiario della Banca d’Italia, oppure l’accredito sul conto corrente: quest’ultima è la modalità più rapida e sicura se si segue l’iter della presentazione presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate dello specifico modello da cui risulti il codice IBAN, in sostituzione delle vecchie coordinate bancarie, ovvero se si effettua l’operazione in via telematica collegandosi al sito www.agenziaentrate.gov.it (fonte: Il Messaggero.it).