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Il ricorso al Prefetto contro il verbale di contestazione della violazione al Codice della Strada

(continua dall’articolo http://www.questidenari.com/?p=3853)

Tuttavia, se si ritiene esistano validi motivi per opporsi al verbale che indica l’infrazione commessa, è possibile ricorrere al Prefetto ed evitare (almeno temporaneamente) il pagamento della multa.

Il ricorso al Prefetto è di tipo amministrativo, ovvero non sarà espressa alcuna valutazione sul merito dell’accertamento ma saranno valutati eventuali errori riportati sul verbale relativamente a (es.) numero di targa, nome del proprietario e tipo di veicolo, data e luogo di contestazione dell’infrazione, etc.

Entro i 60 giorni previsti dalla data della violazione in caso di contestazione immediata, o previsti dal giorno di notifica del verbale da parte del servizio postale, se non è stata pagata la multa possono ricorrere al Prefetto il trasgressore, il proprietario del veicolo o il genitore del minore trasgressore.

Il ricorso va presentato a mezzo raccomandata A.R. (fac-simile sul sito web della Polizia di Stato www.poliziadistato.it in formato pdf): in esso è contenuta l’indicazione se la contestazione è stata immediata, o meno, ed è esplicitata la richiesta di archiviazione del verbale.

Il ricorso al Prefetto prevede il “silenzio-assenso” che comporta l’automatico accoglimento qualora trascorrano oltre 120 giorni dalla data di ricezione degli atti dal Comando (ovvero 180 se il ricorso non è presentato direttamente al Prefetto ma al Comando di Polizia a cui appartengono gli agenti accertatori) fino al giorno di emissione dell’ordinanza-ingiunzione. Dal Codice della Strada:

Art. 204. Provvedimenti del Prefetto

1. Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall’ufficio o comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l’accertamento, adotta, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell’ufficio accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2 dell’articolo 203, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri dell’articolo 195, comma 2. L’ingiunzione comprende anche le spese ed è notificata all’autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento ai sensi del presente titolo. Ove, invece, non ritenga fondato l’accertamento, il prefetto, nello stesso termine, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore, il quale ne dà notizia ai ricorrenti.

Se il ricorrente chiede di essere ascoltato, detto periodo di 120 giorni è sospeso dalla data in cui viene notificato l’invito a presentarsi in audizione fino al giorno dell’audizione stessa. In caso di assenza non giustificata, il Prefetto non sarà più obbligato ad ascoltare il ricorrente (CdS: art. 204, 1-ter).

Siccome il ricorso deve essere presentato al Prefetto della provincia dove è avvenuta la violazione, la mancata indicazione di tale informazione sul verbale può essere motivo di annullamento dello stesso.

In caso il ricorso venga respinto, l’ordinanza-ingiunzione – notificata entro 150 giorni dalla sua adozione (art. 204, 2°) a pena di decadenza dell’obbligo di pagamento – deve essere motivata: ciò implica che in caso di assenza della motivazione, ovvero se mancano i riferimenti al caso specifico, l’ordinanza è impugnabile di fronte al Giudice di Pace. Il ricorso al Giudice di Pace deve avvenire entro il termine di giorni 30 dalla notifica dell’ordinanza con esito negativo (per conoscere con celerità lo stato del procedimento amministrativo on line si utilizzi il link contenuto nell’articolo http://www.questidenari.com/?p=3345).

Col respingimento del ricorso, il Prefetto ingiunge il pagamento della multa raddoppiata (e gravata di ulteriori spese) entro 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza.

(continua http://www.questidenari.com/?p=4060)

Multe per infrazioni al Codice della Strada: termini di pagamento e di notifica del verbale

Ad esclusione dei casi più gravi in cui si commette reato ed interviene la sentenza del giudice (guida in stato di ebbrezza o rifiuto di sottoporsi ad alcoltest, oppure guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o senza aver conseguito la patente, omissione di soccorso a seguito di incidente), le infrazioni al Codice della Strada sono punite con la sola sanzione amministrativa, talvolta seguita dalla sanzione accessoria.

L’estinzione della sanzione amministrativa avviene con il pagamento di una somma in denaro pari alla multa stessa se, in caso di riconoscimento da parte del conducente della propria responsabilità, quest’ultimo trova sul parabrezza dell’auto il “preavviso” lasciato dall’agente accertatore; in tal caso il pagamento va effettuato entro il termine indicato sul preavviso stesso. Anche in caso di contestazione immediata la somma da versare sarà identica.

Diversamente, rendendosi necessaria l’individuazione del proprietario del veicolo e la spedizione dell’atto giudiziario al suo indirizzo di residenza a mezzo raccomandata, la sanzione sarà gravata da spese di accertamento e di notifica, normalmente al di sotto dei 15 euro.

Una volta spedito l’atto, il verbale di accertamento della violazione – che non è stato consegnato al trasgressore perché lontano dall’auto in sosta vietata (ad esempio) o a causa delle condizioni del traffico – è notificato al proprietario del veicolo entro 90 giorni dalla data di accertamento, con computo dei giorni a partire da quello successivo alla data dell’infrazione. In caso di contestazione immediata, è utile rammentare che il verbale si intende notificato anche se il trasgressore rifiuta di riceverne copia, mentre sono previsti 100 giorni per la notifica al proprietario (http://www.questidenari.com/?p=2824).

Il verbale si intende notificato dal Comando da cui dipendono gli accertatori nel giorno di consegna al servizio postale, al messo comunale o all’ufficiale giudiziario. Ciò implica che la consegna al proprietario oltre il termine stabilito non invalida il verbale se i motivi del ritardo non sono riconducibili al Comando; se invece il ritardo è dovuto al Comando, l’obbligo di pagamento si estingue.

Ai fini della decorrenza dei termini di pagamento o di presentazione del ricorso (al Prefetto o al Giudice di Pace), il verbale si considera notificato se la relativa raccomandata è ricevuta da persona di età almeno pari ad anni 14. In caso di rifiuto, ovvero in caso di assenza, il servizio postale effettua un secondo tentativo di notifica (con l’avviso di giacenza) della durata di 10 giorni, trascorsi inutilmente i quali l’atto si intende notificato a partire dalla data di consegna del primo avviso.

Avvenuta la notifica del verbale, il pagamento completo delle somme deve verificarsi entro 60 giorni di calendario (a decorrere dal giorno successivo a quello in cui è stata commessa l’infrazione in caso di contestazione immediata, o a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il verbale è stato notificato dal servizio postale); diversamente si realizza l’iscrizione a ruolo per importo pari alla metà del massimo previsto per la specifica violazione e con tempi di notifica pari a 5 anni.

(continua http://www.questidenari.com/?p=3917)

Le indicazioni Banca d’Italia in attuazione del Titolo II del D.Lgs. 11/10

Le necessità di adeguamento dell’operato delle banche alla direttiva europea sui servizi di pagamento (direttiva 2007/64/CE, o PSD: http://www.questidenari.com/?tag=payment-services-directive) e gli ultimi dettami in materia di trasparenza richiesti da Bankitalia, paradossalmente, si sono tramutati in un aggravio di costi per i correntisti italiani, soprattutto sulle operazioni di cassa.

Anziché beneficiare delle nuove disposizioni legislative, i depositanti delle maggiori banche hanno visto incrementare – o in taluni casi sorgere dal nulla – le commissioni sui prelevamenti bancomat da ATM di altre banche, sui versamenti, sulla domiciliazione utenze, sui bonifici allo sportello e persino sui bonifici on line (fonte: Corriere.it).

Da un lato l’obbligo per la banca di specificare l’Indicatore Sintetico di Costo (ISC: http://www.questidenari.com/?p=1383), che ha comportato un aggravio di lavoro per rendere disponibile il nuovo parametro sull’estratto conto e quindi ha generato nuovi costi per gli istituti di credito (anche +1,5%); dall’altro la riduzione dei giorni valuta, conseguente al restringimento del periodo di tempo durante il quale la banca utilizza il denaro col proprio tasso di ritorno (http://www.questidenari.com/?p=1963#comment-205), ha determinato mancati guadagni per i medesimi istituti. L’effetto congiunto, sotto forma di accresciuta onerosità, si è scaricato sull’utenza destinataria dei servizi bancari.

E proprio in tema PSD, da pochi giorni è stata pubblicata sul sito web della Banca d’Italia la misura di attuazione del Titolo II del Decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 relativo ai servizi di pagamento, contenente indicazioni e chiarimenti rivolti ai prestatori ed agli utilizzatori degli stessi servizi.

Viene ribadito il divieto di applicazione al pagatore della data valuta antecedente a quella in cui i soldi sono stati addebitati sul suo conto, come pure il divieto di applicazione al beneficiario della data valuta successiva a quella in cui i soldi sono stati accreditati sul suo conto.

In merito alla disponibilità, la banca del pagatore esegue l’operazione di trasferimento del denaro sul conto della banca del beneficiario entro la fine della giornata lavorativa successiva a quella in cui ha ricevuto l’ordine di pagamento. Una volta che la somma trasferita sia stata accreditata, la banca del beneficiario rende immediatamente disponibili i soldi sul conto del beneficiario.

Per le somme accreditate, la data disponibilità e la data valuta coincidono nel caso di versamento in contanti e corrispondono alla data di versamento, quando la divisa del denaro è la stessa divisa di denominazione del conto corrente.

Viene anche ribadito il divieto alla banca di inviare alla propria clientela strumenti di pagamento (carta di credito, ad esempio) senza esplicita richiesta, e viene posto interamente a carico dello stesso istituto di credito il rischio di accesso non autorizzato a carte e relativi codici di sicurezza durante il periodo di spedizione a domicilio della clientela bancaria.

La misura specifica che il consumatore, dopo aver comunicato alla propria banca l’esecuzione di un’operazione di pagamento avvenuta in mancanza di autorizzazione o in modo non esatto, ha diritto alla rettifica entro 13 mesi dalla data di addebito se si tratta di pagatore, ovvero dalla data di accredito se si tratta di beneficiario. Lo stesso utilizzatore, in assenza di autorizzazione, ha diritto al rimborso immediato dell’importo trasferito.

Analoga tutela è accordata al pagatore nel caso delle operazioni autorizzate di addebito diretto e di quelle effettuate con carta di pagamento (es. addebito preautorizzato per la bolletta telefonica o addebito su conto corrente della cifra spesa con carta di credito): gli importi trasferiti a seguito di dette operazioni, eseguite su iniziativa del beneficiario, sono rimborsabili se ricorrono congiuntamente le condizioni di indeterminatezza della cifra da trasferire al momento iniziale dell’autorizzazione e di eccedenza dell’importo trasferito rispetto alle aspettative del consumatore. In particolare, la quantificazione di detta eccedenza è ritenuta considerevole, e quindi idonea ad originare provvedimento finalizzato al rimborso, a totale discrezione della banca.

A scanso di equivoci, il documento precisa che (es.) nel caso di aumento – determinabile, e non determinato – della rata di mutuo addebitata sul conto del debitore per effetto dell’incremento del tasso di interesse variabile, tale circostanza non ricade nella fattispecie descritta del rimborso.

La richiesta di rimborso deve essere presentata entro 8 settimane dalla data di addebito, e la banca corrisponde il dovuto entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della medesima richiesta. In caso di rifiuto, entro lo stesso termine la banca fornisce giustificazione del diniego al pagatore che, qualora non rimanga soddisfatto, può presentare esposto alla Banca d’Italia, oppure presentare ricorso all’Arbitro Bancario e Finanziario, e ricorrere in ogni caso all’Autorità Giudiziaria.

Ulteriori dettagli sono reperibili dal sito web della Banca d’Italia dove è possibile scaricare il documento per la consultazione (in formato pdf ) “Attuazione del Titolo II del Decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 relativo ai servizi di pagamento (Diritti ed obblighi delle parti)” del settembre 2010.

(per la fase sperimentale di pagamento con carta di credito e carta bancomat delle multe elevate per infrazione al Codice della Strada si legga http://www.questidenari.com/?p=3396)

Comunicazione per l’individuazione del trasgressore alla guida: sanzione pecuniaria e ricorso

L’art. 126-bis del nuovo Codice della Strada, al secondo comma, prevede che – entro 60 giorni dalla notifica del verbale di contestazione privo degli estremi identificativi del trasgressore – il proprietario del veicolo (o l’obbligato solidale) fornisca comunicazione dei dati personali e della patente necessari ad identificare il conducente responsabile dell’infrazione. In caso di omissione della comunicazione (per la decurtazione dei punti patente prevista dalle novità 2010 del CdS: http://www.questidenari.com/?tag=punti), il proprietario – ovvero l’obbligato in solido – è soggetto alla sanzione amministrativa dal minimo di euro 263 al massimo di euro 1.050.

Sempre l’art. 126-bis, 2° chiarisce che la contestazione si intende definita a seguito di pagamento della sanzione pecuniaria, ovvero di conclusione dei procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi, o di decorso dei termini per proporre gli stessi ricorsi.

Pertanto, il proprietario (o il cointestatario) del veicolo che abbia proposto ricorso sarà punito con la “multa supplementare” per mancata comunicazione dei dati solo al termine dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi che lo abbiano visto soccombente.

Con una nota del Ministero dell’Interno, inoltre, si spiega che l’obbligo di indicazione del conducente è da considerarsi adempiuto allorquando il ricorso contiene il nome del trasgressore, anche in caso di mancata compilazione del modulo allegato al verbale (fonte: IlSole24Ore.com).

In ultimo, la nota ministeriale sottolinea che, una volta a conoscenza dell’esito del ricorso contrario all’opponente, gli organi di polizia inviano al proprietario del veicolo un nuovo modulo per la comunicazione dei dati.

Legge 120/10 – la circolare del 12 agosto 2010 sulle postazioni autovelox

E’ stata emanata la seconda circolare del Ministero dell’Interno (Dipartimento Pubblica Sicurezza) sulla riforma del Codice della strada (legge 29 luglio 2010, n. 120), entrata pienamente in vigore da quest’oggi 13 agosto – per la prima circolare si legga http://www.questidenari.com/?p=2813.

La circolare precisa le modalità di rilevamento delle infrazioni commesse per superamento dei limiti di velocità, per le quali sono previste sanzioni pecuniarie da un minimo di 38 euro fino ad un massimo di 3.119 euro (per il dettaglio delle multe in base alla gravità della violazione, per la perdita dei punti patente e le ulteriori sanzioni si veda http://www.questidenari.com/?p=2816).

In particolare, la circolare fa riferimento alla distanza di almeno 1 chilometro che è necessario osservare tra il cartello di preavviso della postazione di rilevamento e l’apparecchiatura stessa per la misurazione della velocità del veicolo, precisando che la norma riguarda i “dispositivi …….. finalizzati al controllo remoto delle violazioni …….. collocati ai sensi dell’art. 4 della L 168/2002 e, perciò, non riguarda i casi in cui l’accertamento dell’illecito sia effettuato con la presenza di un organo di polizia stradale” – punto 20, penultimo capoverso.

In altri termini, il vincolo della distanza di 1 Km non riguarda gli autovelox a presidio dei quali sia posta una pattuglia di agenti accertatori; inoltre, il vincolo non si applica (ultimo capoverso del punto 20) nel caso in cui “il limite di velocità sia generale per tipo di strada o sia riferito al particolare veicolo utilizzato”, ovvero nelle tratte stradali in cui il limite imposto dalla segnaletica coincida con quello generalmente previsto dal Codice della Strada.

Infine, il punto 32 della circolare chiarisce che l’accorciamento dei tempi di notifica delle multe (90 giorni) viene applicato alle infrazioni commesse dal 13 agosto 2010 – per la rateizzazione della multa o per l’eventuale ricorso al Giudice di Pace si legga http://www.questidenari.com/?p=2824.

Per i rimanenti punti della circolare, fra cui la precisazione sul fermo amministrativo immediato per incidente causato da guidatore in stato di ebbrezza, è possibile scaricare (in formato pdf) la circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Servizio Polizia Stradale – prot. n. 300/A/11310/10/101/3/3/9 del 12.08.2010 dal sito www.poliziamunicipale.it.

(per gli obblighi di comunicazione dei dati identificativi del trasgressore alla guida, le sanzioni ed il ricorso si veda http://www.questidenari.com/?p=2966)

Legge 120/10 – le contravvenzioni nel nuovo Codice della Strada

A 15 giorni di distanza dalla pubblicazione sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 luglio 2010, la legge 120 entrerà in vigore nella parte dell’abbreviazione dei tempi di notifica della multa.

Dal 13 agosto 2010, infatti, le violazioni al Codice della Strada (http://www.questidenari.com/?tag=nuovo-cds) – commesse in data successiva all’entrata in vigore delle nuove norme sulla circolazione – saranno notificate a mezzo verbale entro i 90 giorni successivi all’infrazione. In caso di contestazione immediata, invece, viene introdotto il termine di 100 giorni per la notifica all’eventuale obbligato in solido (generalmente cointestatario dell’automezzo).

La possibilità di rateizzare la multa è stata sottoposta a diverse condizioni.

Anzitutto, il trasgressore – per una o più violazioni accertate contestualmente per importo superiore a 200 euro – deve essere titolare di un reddito (risultante dall’ultima dichiarazione) non superiore ad euro 10.628,16 aumentato di euro 1.032,91 per ciascun familiare convivente.

La richiesta di rateizzazione deve essere inviata in carta semplice al Prefetto competente per territorio se la violazione al codice è stata accertata da Carabinieri, Polizia di Stato o Guardia di Finanza, mentre la stessa domanda deve essere inviata al Sindaco del Comune se la violazione è stata accertata dalla Polizia Municipale.

Col minimo di 100 euro per ogni rata, la dilazione non può superare le 12 rate se l’importo da pagare è inferiore a 2.000 euro, non può superare le 24 rate se l’importo da pagare è compreso tra 2.000 e 5.000 euro, e non può superare le 60 rate se l’importo da pagare supera i 5.000 euro.

Ma le novità del codice stradale riguardano pure il ricorso al Giudice di Pace (art. 204-bis del CdS).

A partire dalla data di notifica degli atti, il termine di fissazione dell’udienza non potrà eccedere i 30 giorni (60 giorni per i residenti all’estero che intendono ricorrere).

Il termine è ridotto a 20 giorni in caso l’opponente richieda la sospensione del provvedimento, che può essere disposta dal giudice solo per gravi e documentati motivi in prima udienza, ed è impugnabile in tribunale.

Inoltre, si ricorda che dal 1° gennaio 2010 è necessario versare il “contributo unificato” pari a 30 euro (o 70 euro per sanzioni superiori ad euro 1.500) ed acquistare marche da bollo per euro 8: dette somme saranno recuperate solo se il giudice accoglierà le ragioni del ricorrente.

Il ricorso al Giudice di Pace contro la contravvenzione può essere presentato dal trasgressore, dal proprietario del veicolo a cui è giunta la notifica, dal legale rappresentante della società a cui è intestato il veicolo, o dal genitore del minorenne.

L’impugnazione dell’atto deve avvenire – su carta libera – entro 60 giorni dalla notifica, ed è possibile richiedere l’archiviazione della sanzione, oppure la sua modifica in altra sanzione, o infine la rateizzazione della sanzione pecuniaria.

Il ricorso al Giudice di Pace comporta l’applicazione della sanzione minima in caso di mancato accoglimento; contro la sentenza è possibile ricorrere in Cassazione.

Il ricorso al Prefetto comporta l’applicazione della sanzione doppia in caso di rigetto; contro la sentenza è possibile ricorrere al Giudice di Pace.

(per il termine a partire dal quale vengono abbreviati i tempi di notifica delle multe si legga anche la seconda Circolare del Ministero dell’Interno http://www.questidenari.com/?p=2857)

(per l’ottenimento di informazioni dalla rete Internet sull’esito del ricorso al Prefetto: http://www.questidenari.com/?p=3345)

(per approfondimenti sui tempi di notifica del verbale e sui tempi di pagamento della multa si veda http://www.questidenari.com/?p=3853)

(per i chiarimenti sulla rateizzazione delle multe forniti dalla Circolare 6535 del 22 aprile 2011 si legga http://www.questidenari.com/?p=4111)