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Manovra economica 2011-2014 e delega per la riforma fiscale e assistenziale

Il Consiglio dei Ministri, giovedi 30 giugno 2011, ha approvato il decreto-legge per la stabilizzazione finanziaria (manovra economica) ed ha approvato un disegno di legge delega per la riforma fiscale e assistenziale. La manovra economica sarà in Aula alla Camera l’ultima settimana di luglio.

Tra i punti del provvedimento si trovano: la maggiorazione di imposta per le automobili con motore di potenza superiore ai 225 KW, equivalenti a 301 cavalli (superbollo auto); l’istituzione di un forfait fiscale al 5%, relativo alle imprese fatte dai giovani fino a 35 anni, per cinque anni (fiscalità delle imprese); l’immediatezza del controllo sulle assenze dei dipendenti della pubblica amministrazione, se la “malattia” si verifica nei giorni precedenti o successivi a quelli non lavorativi (stretta su dipendenti pubblici). Infine: riduzione del personale degli uffici Ice per almeno 200 unità, con mantenimento degli stessi uffici in Italia di 2 sole unità a Roma e Milano; decurtazione del finanziamento pubblico ai partiti del 10%; istituzione dell’election day, con accorpamento delle elezioni nazionali e amministrative; “aerei blu” riservati al Capo dello Stato, ai Presidenti di Camera e Senato ed ai Presidenti del Consiglio e della Corte Costituzionale, e a disposizione degli altri Ministri unicamente per i viaggi istituzionali all’estero; le “auto blu” rimangono quelle attualmente in uso, mentre in futuro ne avranno diritto i Presidenti (ad esclusione di quello della Corte Costituzionale) limitatamente alle auto di cilindrata non superiore a 1.600 cc, fatte salve le esigenze di sicurezza; gli stipendi dei parlamentari saranno parificati a quelli dei colleghi europei (risparmi). Fonte: Corriere.it

L’età pensionistica delle donne nel settore privato viene aumentata: l’acquisizione del diritto alla pensione, a partire dal 2020, necessiterà di un ulteriore mese, ovvero l’età sale a 60 anni + 1 mese; successivamente, i requisiti anagrafici verranno aumentati di 2 mesi a partire dal 1° gennaio 2021, per proseguire quindi progressivamente fino all’ultimo scaglione fissato in data 01/01/2032.

In particolare, dalla delega alla riforma fiscale si desume la revisione delle aliquote Irpef ridotte a tre: 20%, 30% e 40% (art. 2, 1°).

Viene fissato l’obiettivo di tassare le rendite finanziarie fino al 20%, con esclusione dei titoli di Stato come Bot, Ctz, Btp e CCTeu, e viene ammessa la riduzione della stessa aliquota per le forme previdenziali complementari. Specificamente, l’art. 1, 1°, lettera c), ai punti 1 e 2 menziona il regime fiscale sostitutivo per i redditi di natura finanziaria affermando che

– con esclusione dei titoli pubblici ed equivalenti, è introdotta “un’unica aliquota per le ritenute e le imposte sostitutive applicabili sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria non superiore al 20 per cento, facendo salva l’applicazione delle minori aliquote introdotte in adempimento di obblighi derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea”;

– “è possibile applicare un’aliquota inferiore rispetto a quella stabilita ai sensi del numero 1) sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria derivanti da piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti e dalle forme di previdenza e di assistenza socio-sanitaria complementare”.

Inoltre la riforma dell’imposta sul reddito, per quanto riguarda le semplificazioni di cui alla lettera d) del 1° comma dell’art. 2, prevede la revisione degli attuali regimi forfaitari, atta a favorire le nuove imprese, e la revisione degli studi di settore.

L’art. 3 menziona la revisione graduale delle attuali aliquote dell’Imposta sul Valore Aggiunto, il coordinamento col sistema dell’accisa al fine di ridurre gli effetti di duplicazione, la razionalizzazione dei sistemi speciali per evitare le distorsioni applicative della cosiddetta IVA di gruppo, e la semplificazione degli adempimenti formali.

Infine, l’art. 4 (imposta sui servizi) prevede la razionalizzazione in una sola obbligazione fiscale, ed in un solo prelievo, dei tributi relativi all’imposta di registro, di bollo, sulle assicurazioni, sugli intrattenimenti, e dei tributi relativi alle imposte ipotecarie e catastali e relativi alla tassa sulle concessioni governative e sui contratti di borsa; l’art. 6 afferma che il Governo punta ad eliminare gradualmente l’imposta regionale sulle attività produttive (abolizione IRAP), con prioritaria esclusione dalla base imponibile del costo del lavoro.

La bozza del ddl delega è disponibile in formato pdf dal sito web MilanoFinanza.it.

(per l’innalzamento dell’imposta di bollo sul conto titoli previsto dal decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, si legga http://www.questidenari.com/?p=4594)

I nuovi Buoni Vacanze Italia del Ministro Brambilla

L’approvazione definitiva del secondo decreto dell’On. Brambilla, pubblicato su Gazzetta Ufficiale, consente a tutti i cittadini italiani e dell’Unione Europea, regolarmente residenti in Italia, nonché agli extracomunitari muniti di regolare permesso di soggiorno e residenza sul territorio nazionale, il beneficio di vacanze a prezzi scontati.

Col consueto meccanismo che prevede la prenotazione telematica dei “Buoni Vacanze Italia” (BVI), il successivo pagamento presso le banche, la consegna a mezzo posta e quindi l’utilizzo presso le strutture turistiche aderenti al sistema (per la sintesi della procedura operativa finalizzata all’ottenimento del beneficio si legga anche il precedente articolo http://www.questidenari.com/?p=1927), il Ministro del Turismo Michela Vittoria Brambilla ha riattivato la procedura per l’ottenimento dei buoni spendibili fino al prossimo 3 luglio 2011, con esclusione del periodo natalizio (dal 20 dicembre 2010 al 6 gennaio successivo).

Ad oggi soltanto attivando la prenotazione on line sul sito www.buonivacanze.it, e per nucleo familiare una sola volta per anno solare, è possibile ottenere i buoni vacanza destinati a quelle famiglie il cui reddito lordo tratto dalla dichiarazione ISEE, incrociato col numero dei componenti il nucleo familiare stesso, rientri nei parametri previsti per il conseguimento dello sconto. L’indicatore sintetico ISEE (in corso di validità nell’anno corrente), procurato gratuitamente a mezzo autocertificazione presso ente delegato (CAF, ad esempio, oppure Inps o uffici comunali ai quali sia stata presentata la Dichiarazione Sostitutiva Unica scaricata dal sito dell’INPS), rispecchia la ricchezza economica – derivante da reddito dichiarato ai fini Irpef, patrimonio mobiliare ed immobiliare – dell’intero nucleo familiare secondo la classificazione anagrafica, e rappresenta in tal modo (in sostituzione del semplice reddito lordo) il più importante elemento innovativo per l’accertamento del diritto all’ottenimento dei Buoni.

Ma non è questa l’unica differenza con la prima tranche dei vecchi BVI a scadenza 30 giugno 2010, la cui validità è stata prorogata al 20/12/2010: il contributo massimo, aumentato fino a realizzare uno sconto di 558 euro, permette così una maggiore fruizione delle strutture alberghiere convenzionate.

Una volta effettuata la prenotazione e pagati i Buoni in banca, dopo almeno 20 giorni arriveranno i BVI per posta raccomandata, da consumare sul territorio nazionale e al di fuori del proprio comune di residenza. Le operazioni di richiesta, intestazione e pagamento dei Buoni possono essere effettuate da un qualsiasi componente maggiorenne della famiglia.