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Redditometro – beni “sensibili” e coefficienti

Il nuovo 4° comma dell’art. 38 D.P.R. 600/1973, in riferimento alle spese effettivamente sostenute (http://www.questidenari.com/?p=3410), delinea l’accertamento sintetico puro stabilendo che l’ufficio “può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta”. Lo scostamento rilevato anche per un solo anno, invece, è definito dal comma 6: “la determinazione sintetica del reddito complessivo ……. è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato”.

L’utilizzo del redditometro (il cui meccanismo di funzionamento è stato modificato per effetto dell’art. 22 del D.L. 78 convertito nella legge 122/2010) è indicato sempre dall’art. 38 del D.P.R. 600 che al nuovo 5° comma recita: “la determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza, …….”.

In merito a detti “elementi indicativi di capacità contributiva”, al momento – anche sulla base delle anticipazioni dell’Agenzia e con riferimento all’elenco contenuto nella Circolare della Guardia di Finanza n. 1 del 29/12/2008 (volume 2) – si ritiene che nuovi indicatori relativi a

–     pagamento di consistenti rate di mutuo e sostenimento di spese per arredo di lusso e per frequenti viaggi e crociere,

–        partecipazione ad aste,

–        iscrizione a circoli esclusivi e a scuole private particolarmente costose, etc.

affiancheranno le voci di spesa sotto riportate per costituire un insieme di circa 100 “beni sensibili” raggruppati in quattro macro-categorie (abitazioni, mezzi di trasporto, tempo libero, altre voci):

–        aerei ed elicotteri da turismo, alianti, motoalianti, ultraleggeri e deltaplani a motore

–        imbarcazioni da diporto di stazza lorda compresa fra 3 e 50 tonnellate, con propulsione a vela, ovvero non superiore a 50 t, con propulsione a motore di potenza superiore a 25 hp effettivi; navi di stazza superiore a t. 50; navi ed imbarcazioni da diporto con propulsione a vela o a motore in locazione per periodi non superiore, complessivamente, a tre mesi all’anno

–     autoveicoli con alimentazione a benzina o a gasolio, di qualunque cilindrata, camper e autocaravan, motocicli con cilindrata superiore a 250 cc, roulotte

–        residenza principale in proprietà, locazione o comodato e residenze secondarie, in locazione stagionale in multiproprietà, ovvero anche in proprietà, locazione non stagionale e/o comodato

–        collaboratori familiari a tempo pieno conviventi o non conviventi, collaboratori a tempo parziale

–        cavalli da corsa o da equitazione, mantenuti in proprio o a pensione

–        assicurazioni, ad eccezione di quelle per RC auto, sulla vita e contro gli infortuni.

Dunque si può affermare che, per il nuovo redditometro, le differenze principali con l’attuale versione saranno costituite dalla composizione del “paniere” di elementi e dal fatto che i coefficienti – parametri idonei alla trasformazione della spesa in reddito, ovvero alla quantificazione del reddito presunto sintetico http://www.questidenari.com/?p=2938 – saranno collegati ai beni indice, al tenore di vita del luogo di residenza e al nucleo familiare.

(continua)

(per i chiarimenti sull’accertamento sintetico applicato dal periodo d’imposta 2009: “Circolare n. 24/E del 31 luglio 2013: accertamento sintetico, scostamento 20%, risparmi, spese certe e spese Istat“)

D.Lgs. 141/10: la tutela per il credito al consumo e le novità sui mutui

Il 19 settembre scorso è entrato in vigore il decreto legislativo n. 141 del 13 agosto 2010 con cui, in attuazione della Direttiva 2008/48/CE, è stata modificata la disciplina dei contratti di credito ai consumatori.

Tra le conseguenze di maggior rilievo per i consumatori che fanno ricorso al prestito personale, o alla cessione del quinto dello stipendio (http://www.questidenari.com/?tag=cessione-quinto) o della pensione, vi è il decadimento automatico del finanziamento collegato all’acquisto di un bene o servizio (collegamento negoziale), quando il contratto dello stesso ultimo sia stato annullato per difformità rispetto alla descrizione del venditore (inadempimento del fornitore).

Ciò significa che non solo l’annullamento del contratto di acquisto di un elettrodomestico o di un viaggio non obbliga più il consumatore all’impugnazione del finanziamento in separata sede, ma pure che la risoluzione del contratto di credito conferisce al consumatore il diritto al rimborso delle rate già pagate, e degli eventuali altri oneri, per un’operazione il cui importo complessivo sia compreso tra i 200 ed i 75.000 euro. Oltre detti limiti, invece, le nuove norme – su cui Banca d’Italia e CICR sono chiamati a produrre la normativa di dettaglio sulla tutela del credito al consumo di successiva emanazione – non modificano il Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/93) ed il Codice del Consumo (D.Lgs. 206/05).

Con riferimento alla generalità dei casi relativi al credito al consumo, il decreto fissa gli obblighi informativi fra i quali l’indicazione del tasso di costo complessivamente applicato (TAEG, comprensivo del tasso d’interesse) e la rappresentazione, anche grafica, del confronto tra le varie offerte di credito disponibili sul mercato (pubblicità). Il consumatore può recedere dal contratto di credito entro i 14 giorni successivi alla conclusione, ovvero successivi al momento in cui riceve l’informativa prevista, senza che lo stesso sia obbligato al pagamento di penali ma soltanto tenuto alla restituzione del capitale erogato e degli interessi maturati sino alla data del rimborso (recesso del consumatore).

Tra le novità del decreto in materia di mutui, inoltre, è prevista la decadenza della possibilità di revisione unilaterale delle condizioni contrattuali di mutuo da parte delle banche, e l’estensione alle imprese della portabilità del mutuo (prima riservata ai soli consumatori).

Per la visione completa del documento è possibile scaricare il decreto legislativo 141/2010 (in formato pdf) dal sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Gli indicatori del nuovo Redditometro al vaglio

L’Agenzia delle Entrate continua il lavoro di aggiornamento del nuovo redditometro (http://www.questidenari.com/?p=2319).

L’ipotesi di studio, attualmente presentata agli esperti delle categorie, prevede che venga aumentato il numero degli “elementi di capacità di spesa”, basati su spese realmente sostenute, e che gli stessi indicatori siano parametrati sulla composizione del nucleo familiare e adeguati alla distribuzione sul territorio della tipologia familiare.

Secondo una metodologia che non si basa unicamente sulle statistiche, a differenza di ciò che accade per gli studi di settore, il Fisco terrà sotto controllo gli immobili posseduti, le spese sostenute per l’affitto della casa, per la ristrutturazione e per la rata di mutuo, i consumi addebitati per energia e gas; le auto possedute, le mini-car, i motocicli ed i natanti; gli acquisti effettuati in leasing o presso case d’asta; le iscrizioni a club e scuole esclusive, centri ippici e centri benessere; le spese per i viaggi all’estero e la stipula di polizze assicurative.

La contestazione del Fisco si verificherà in caso di scostamento rilevante tra quanto è stato dichiarato e quanto è stato speso, a meno che non si riesca a giustificare gli acquisti attraverso fonti di reddito non desumibili dalla dichiarazione, quali eredità o vincite al gioco.

Fonte: IlMessaggero.it

(per il successivo aggiornamento: http://www.questidenari.com/?p=2657)