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Il professionista è responsabile per i costi non documentati – C. Cass., Sez. III Civ., sent. n. 9916 del 16/03/2010

La Cassazione, con sentenza n. 9916 del 16 marzo 2010 depositata il 26 aprile 2010, ha confermato la condanna del professionista al pagamento della metà delle sanzioni applicate dall’Erario specificando che, fra gli obblighi di diligenza dello stesso professionista, rientra l’esclusione dell’appostazione di costi privi di documentazione, o di costi non riguardanti l’anno della dichiarazione redditi del cliente.

Inizio attività imprenditoriale o autonoma /2

  

 In riferimento alle persone fisiche, quindi gli imprenditori individuali, si deve distinguere fra 3 categorie: gli artigiani, i commercianti e i professionisti.

Il professionista, per esercitare la sua attività, necessita di iscrizione ad un albo professionale di categoria (avvocati, dottori commercialisti, medici, agronomi, notai, etc.) ottenuta dopo il superamento dell’esame di abilitazione di Stato.

Successivamente, questa figura necessita di partita iva, per la quale si rimanda alla puntata N° 1 (http://www.questidenari.com/?p=121).

Per gli artigiani, non sempre lo svolgimento dell’attività è subordinato al possesso di qualifiche specifiche conseguite con titoli di studio oppure lavorando alle dipendenze di società o ditte individuali che già le possiedono; alcune volte, invece, le qualifiche sono richieste come nel caso delle installazioni di impianti che impongono specifici requisiti.

Il primo step è quello di richiedere la partita iva e presentare domanda di iscrizione all’ufficio delle attività produttive del comune di residenza.

La domanda viene presentata in triplice copia a seguito del versamento dei diritti.

Successivamente, tramite i vigili urbani l’ufficio provvede ad eseguire un’ispezione per verificare l’attendibilità della domanda presentata.

Espletata questa formalità, viene trasmessa la relazione alla commissione provinciale per l’artigianato che si riunisce e delibera l’iscrizione nell’apposito Albo delle imprese artigiane.

Resta in capo all’imprenditore l’iscrizione all’INAIL, e questo deve avvenire prima dell’inizio dell’attività produttiva.

Infine, per quanto concerne i commercianti, si presenta una situazione diversa che varia in base al territorio di esercizio dell’attività.

Infatti, in determinate zone alcune autorizzazioni amministrative sono contingentate (bar, ristoranti, etc.) e, a differenza delle altre categorie commerciali, non vengono rilasciate liberamente.

Ad esempio, per i negozi di abbigliamento o le profumerie, è sufficiente presentare il modello COM all’ufficio delle attività produttive e poi, 30 giorni dopo, si può esercitare l’attività commerciale.

Successivamente, entro 6 mesi dalla data di presentazione del modello COM, si deve presentare copia dello stesso alla C.C.I.A.A. di competenza con il modello d’iscrizione al REA (registro esercenti attività).

Altre categorie (gioiellerie, autotrasporti, investigazioni, mediatori, etc.), invece, non sono soggette alla procedura su riportata, ma necessitano di autorizzazione di enti diversi, quali la Questura, la Prefettura e la Provincia.

 

FINE PUNTATA N° 2 – le autorizzazioni