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Legge 122/2010 – limite all’uso di assegni e contanti. Le sanzioni

Come previsto dall’art. 20 del D.L. 78/2010 (http://www.questidenari.com/?p=2777), convertito nella legge del 30 luglio 2010 n. 122 (Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010), non è più consentito trasferire denaro contante, libretti di deposito (bancari o postali) o titoli al portatore – in euro o in valuta estera – di importo pari o superiore ad euro 5.000, quando lo scambio avvenga tra soggetti diversi senza l’intervento di un intermediario finanziario abilitato.

Ciò significa che lo scambio di denaro fra privati potrà continuare ad avvenire unicamente al di sotto della soglia stabilita: sopra i 5.000 euro, invece, è necessario avvalersi di una banca che conserverà traccia dell’operazione effettuata (http://www.questidenari.com/?p=2669), ovvero di Poste Italiane S.p.A. o di un istituto di moneta elettronica. Altri soggetti, come (ad esempio) Equitalia, sono esclusi dall’operatività in materia, e pertanto il contribuente che si trovasse a dover pagare alla società incaricata della riscossione una cartella esattoriale di importo superiore a detto limite sarebbe obbligato a conformare il proprio comportamento a quanto prescritto dalla legge 122.

Inoltre, al fine di evitare l’aggiramento della legge, la normativa non consente il frazionamento della cifra trasferita per l’operazione unitaria, e cioè la suddivisione dell’importo corrisposto per lo scambio di uno stesso prodotto o servizio: l’acquisto di un determinato bene, pagato a mezzo contanti in 2 tranche da 2.500 euro (es.), è da considerarsi effettuato in violazione delle disposizioni di legge, e pertanto sanzionato col minimo di 3.000 euro. La sanzione prevista, calcolata sulla generica somma trasferita, varia dall’1% al 40%, mentre la sanzione minima verrebbe aumentata di 5 volte (euro 15mila) nel caso la somma risultasse superiore ad euro 50.000.

La modifica del limite, dai vecchi 12.500 euro agli attuali 5mila, riguarda pure il trasferimento degli assegni bancari, postali e circolari: oltre questa soglia, è vietata l’emissione di assegni sprovvisti di clausola di “non trasferibilità” e privi dell’indicazione del beneficiario o della sua ragione sociale. Inoltre, qualora gli assegni bancari e postali fossero emessi all’ordine del traente, sarebbe consentita unicamente la girata per incasso (apposizione della firma sul “retro”) alla banca o alle Poste – in altri termini, non è possibile girare a terzi l’assegno emesso “a me medesimo”. Le sanzioni previste per l’inosservanza della norma sono quelle già menzionate (supra).

L’obbligo di indicazione del nome del beneficiario, o della sua ragione sociale, è valido anche per l’emissione di vaglia postali e cambiari.

In ultimo, con riferimento ai libretti di deposito al portatore ed entro la data del 30 giugno 2011, dovranno essere estinti i libretti con saldo pari superiore al limite di 5.000 euro, ovvero ne sarà vietato il possesso a partire dal 1° luglio 2011. In alternativa, il saldo dei libretti di deposito bancari o postali dovrà essere diminuito (dal portatore) al di sotto della stessa soglia. In caso di mancata osservanza della norma, la sanzione colpirà nella misura dal 20% al 40% del saldo sino a 50mila euro (estremo superiore escluso); se il saldo eguaglia o supera 50.000 euro, la sanzione verrà elevata dal 30% al 60%.

E’ possibile scaricare la legge 122/2010 dal sito www.gazzettaufficiale.it.

(per l’individuazione del titolare effettivo, la comunicazione di operazione sospetta e le sanzioni previste per il professionista in materia di lotta al denaro sporco si legga http://www.questidenari.com/?p=3600)

(per l’ulteriore abbassamento del limite al trasferimento del denaro contante fra privati introdotto dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, si legga http://www.questidenari.com/?p=4922)

(per approfondimenti sulle limitazioni al trasferimento di denaro, libretti e titoli al portatore disciplinate dal D.L. 138/2011, convertito nella L. 148/2011, si legga http://www.questidenari.com/?p=5193)

Dl incentivi è legge: estensione dei bonus e delle agevolazioni fiscali, novità sulle liti fiscali

Col voto di ieri al Senato, il decreto incentivi è diventato legge.

Il sostegno ad alcuni settori dell’economia (http://www.questidenari.com/?tag=incentivi-2010) – nonostante i fondi per motocicli, macchine agricole e nautica siano terminati – prosegue sotto forma di incentivo sugli acquisti fino al 31/12/2010. Il bonus sui motorini è stato esteso alle bici a pedalata assistita, come gli incentivi sono stati estesi pure ai battelli lacustri alimentati a energia solare.

E’ stata estesa al settore calzaturiero l’agevolazione fiscale per gli investimenti in Ricerca & Sviluppo finalizzati a realizzare campionari nel settore tessile e confezioni di articoli di abbigliamento. Inoltre, per gli stessi settori del tessile e dell’abbigliamento, sono stati stanziati fondi per il 2010 destinati alle imprese che applicano volontariamente il sistema di etichettatura dei prodotti “Made in Italy”.

Equitalia non può iscrivere ipoteca sulla casa del contribuente che abbia un debito col Fisco complessivamente inferiore ad 8.000 euro, e viene consentito al debitore iscritto a ruolo di contrastare l’esecuzione di riscossione coattiva producendo il titolo di pagamento (http://www.questidenari.com/?tag=ruolo). In materia di liti fiscali (c.d. lodo Cassazione), al contribuente è consentito di chiudere i contenziosi ultradecennali pendenti in Cassazione, che hanno visto soccombere l’amministrazione finanziaria nei primi due gradi di giudizio, attraverso il pagamento del 5% del valore della controversia.

Dal 1° luglio 2010 diviene obbligatoria la comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate per quei contribuenti che realizzano scambi commerciali con soggetti operanti nei paradisi fiscali.

E’ prevista l’iscrizione a ruolo per il recupero coattivo di somme erogate indebitamente dall’Inps e di crediti contributivi vantati dallo stesso istituto previdenziale.

L’esenzione dall’Iva è possibile soltanto per il servizio postale universale e per la vendita di beni e prestazioni accessorie di servizi. Per l’editoria no profit vengono ripristinate le tariffe postali agevolate.

In materia di giochi on line, il gioco a distanza “con vincita in denaro” può essere raccolto soltanto da concessionari autorizzati e nei luoghi autorizzati.

Fonti: IlSole24Ore.com

Incentivi 2010: chiarimenti sugli elettrodomestici

Quest’oggi 15 aprile 2010 tutti i consumatori potranno iniziare ad acquistare i beni incentivati dal Ministero dello Sviluppo Economico (http://www.questidenari.com/?tag=incentivi-2010), compresi coloro che intendono usufruire dello sconto Irpef (detrazione fiscale al 20% della spesa sostenuta) per i vecchi incentivi sui frigoriferi A+ ancora in vigore per tutto l’anno in corso.

Unico limite per ciascun acquirente è costituito dalla possibilità di usufruire dell’incentivo economico una sola volta per ogni categoria di prodotto.

Ieri, nel giorno in cui Emma Marcegaglia ha chiesto al Governo di inserire nel provvedimento anche i mobili d’arredamento, sono arrivati alcuni chiarimenti in merito agli elettrodomestici singoli che beneficiano di un bonus pari al 20% del costo con tetto variabile (l’elenco completo è disponibile sul portale http://incentivi2010.sviluppoeconomico.gov.it/index.shtml), e fra i quali sono da escludere la lavatrice ed il condizionatore.

E’ invece inclusa la caldaia da riscaldamento autonoma: è possibile sostituire lo scalda acqua elettrico con uno scalda acqua a pompa di calore ad alta efficienza (sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico sono indicate le definizioni tecniche).

Ma allo stato attuale permangono anche dubbi sullo svolgimento delle operazioni.

Se infatti per l’acquirente basterà recarsi dal venditore munito di documenti, una volta verificata la disponibilità dell’incentivo il venditore non farà altro che dedurre il bonus dal prezzo di vendita (ovvero quello che residua dal prezzo di listino una volta sottratto lo sconto eventualmente applicato) ed attendere che gli venga riaccreditato lo stesso bonus da parte di Poste Italiane, ente prescelto.

Ma se poi, per un qualsiasi motivo, l’incentivo non venisse riconosciuto al venditore, su quest’ultimo graverebbe l’onere del minor corrispettivo incassato: al momento, è allo studio la possibilità di apporre condizione sospensiva al contratto di compravendita che produrrà l’interezza dei propri effetti solo al verificarsi dell’ottenimento del bonus. La stessa soluzione dovrebbe essere impiegata per le vendite on line, causa l’impossibilità di verifica immediata della documentazione dell’acquirente da parte del venditore.

Inoltre, il consumatore che intende acquistare l’elettrodomestico deve essere munito, oltre che di documento identificativo e codice fiscale, anche di attestato di avviamento alla discarica per il vecchio elettrodomestico. Al momento si sta cercando di appurare se tale ultimo documento si riferisce esclusivamente alla certificazione del demolitore, o può essere sostituito dall’autocertificazione del consumatore (si pensi all’impossibilità di provvedere alla preparazione e cottura dei cibi dal giorno della demolizione a quello del funzionamento della nuova cucina a gas).

In ultimo, si segnalano le difficoltà degli esercenti che si trovassero a vendere beni incentivati negli orari non compresi tra le 8,00 e le 20,00 da lunedi a sabato, o nell’intera giornata di domenica, dato che solo negli orari indicati è funzionante il call center di Poste Italiane per la prenotazione del contributo.

Fonte: Radio24

Incentivi 2010: le istruzioni del Ministero dello Sviluppo Economico

Sono arrivate le istruzioni del Ministero dello Sviluppo Economico per l’utilizzo degli incentivi relativi al decreto legge n. 40/2010 (http://www.questidenari.com/?tag=incentivi-2010).

I consumatori potranno ottenere informazioni su prodotti e relativi importi formulando il numero 800 123 450 da rete fissa e 199 123 450 da rete mobile. Non è necessario che i beni siano stati prodotti in Italia e/o marchiati “made in Italy”, ma basta siano venduti ed acquistati in Italia.

Riguardo all’acquisto dei beni, ad eccezione degli immobili ad alta efficienza energetica, per i consumatori sarà sufficiente recarsi da un venditore aderente all’iniziativa a cui fornire un documento identificativo in corso di validità ed il codice fiscale.

La procedura da seguire per l’acquisto degli immobili ad alta efficienza energetica è invece più complessa.

Si premette che la distinzione delle eco-case in base alla classe energetica avviene in considerazione del taglio dei valori di fabbisogno energetico previsti dall’allegato C, n° 1, di cui alla tabella 1.3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Se detti valori sono abbattuti almeno nella misura del 30%, allora si ricade nella classe energetica B che prevede un contributo di € 83,00 a metro quadrato e tetto massimo di € 5.000,00. Se invece gli stessi valori sono abbattuti almeno nella misura del 50%, si ricade nella classe energetica A che prevede un contributo di € 116,00 a metro quadrato e tetto massimo di € 7.000,00.

L’acquirente deve possedere l’attestato di certificazione energetica dell’immobile (rilasciato dall’Enea) ed il contratto preliminare di compravendita (stipulato con atto di data certa successivo al 6 aprile 2010) necessari alla prenotazione dell’incentivo.

La prenotazione è effettuata dal venditore che, entro i 20 giorni precedenti la stipula del contratto di compravendita, comunica il settore di appartenenza del prodotto, la tipologia di prodotto (classe A, classe B), la superficie utile sulla quale viene calcolato il contributo, gli estremi dell’acquirente (codice fiscale e dati bancari) ed il prezzo base (al lordo di IVA).

Entro i 45 giorni successivi alla stipula del contratto definitivo di compravendita, l’acquirente deve inviare la documentazione relativa a: richiesta di rimborso contenente la ricevuta di registrazione e autodichiarazione firmata in formato check list dei documenti allegati (compilazione e download dal portale), copia documento identità, codice fiscale e dati bancari, copia del contratto definitivo di compravendita con indicazione dell’incentivo.

Tornando agli adempimenti di competenza dei venditori, per ora essi devono adottare una procedura di prenotazione a mezzo contact center in attesa dello svolgimento integrale delle operazioni on line (quando sarà realizzata la piena operatività del sistema informatico).

Al momento della registrazione, le aziende che dispongono di più punti vendita possono ottenere un codice identificativo per ciascuno di essi indicando il codice fiscale, il numero di REA, la provincia dell’azienda, il CAP e la località di ciascun esercizio.

I contributi potranno essere richiesti solo dal 15 aprile 2010 e verranno concessi per i beni venduti non prima della stessa data.

Tra i requisiti per avere diritto all’incentivo (elettrodomestici ad alta efficienza energetica: 10%), è bene sottolineare che nella cucina componibile vanno inseriti almeno due elettrodomestici di classe energetica ad alta efficienza tra: 1) frigorifero\congelatore di classe A+ o A++, 2) piano cottura a gas con dispositivo di sorveglianza di fiamma, 3) lavastoviglie di classe AAA o superiore, 4) forno di classe A. L’acquisto di eventuali altri elettrodomestici, rispondenti ai requisiti previsti dal decreto per sostituzione, tipologia e classe energetica, farà beneficiare degli incentivi come se gli stessi fossero stati acquistati indipendentemente dalla cucina componibile.

Se gli elettrodomestici non appartenessero alle classi energetiche ad alta efficienza, essi non concorrerebbero a formare il prezzo della cucina sul quale calcolare l’incentivo.

Si definisce cappa climatizzata quell’unico elettrodomestico che unisce le funzionalità di cappa aspirante a quelle di condizionatore.

Riguardo alle macchine agricole, il destinatario del contributo, entro 15 giorni dalla data di consegna del nuovo macchinario, è obbligato a demolire il macchinario sostituito e provvedere alla cancellazione legale per demolizione, fornendo idoneo certificato di rottamazione al venditore che ne trasmetterà copia all’ente erogatore (pena la decadenza dal contributo). La data di fabbricazione del mezzo sostituito deve essere anteriore al 31/12/1999.

Ulteriori informazioni dal sito web del Ministero dello Sviluppo Economico (http://www.sviluppoeconomico.gov.it/).

Fonte: IlSole24Ore

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Precisazioni (e interrogativi) per gli incentivi 2010

Anche se gli incentivi prenderanno avvio dal prossimo 15 aprile (http://www.questidenari.com/?tag=incentivi-2010), già dal 6 aprile 2010 – data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico – i rivenditori hanno iniziato a registrarsi in un apposito elenco utilizzando il numero verde 800.556.670 presso il call center gestito da Poste Italiane. E’ invece a disposizione dei soli operatori delle telecomunicazioni (e non dei rivenditori) l’indirizzo email contributi.bandalarga@postecert.it per gli abbonamenti a Internet veloce.

La normativa in questione non prevede alcuna forma di sgravio fiscale, ma uno “sconto” (da calcolarsi sul costo del prodotto) soggetto a revoca qualora lo stesso contributo venga fruito in assenza dei requisiti previsti, ovvero la documentazione da esibire risulti incompleta o irregolare.

In particolare, per l’acquisto degli immobili ad alta efficienza energetica è necessario produrre l’attestato di certificazione energetica rilasciato dal soggetto accreditato (Enea). L’immobile, di nuova costruzione, deve essere destinato a prima abitazione della famiglia acquirente nel solo caso del bonus con tetto fissato a 5.000 euro. La normativa precisa che l’agevolazione sulle “case ecologiche” è l’unica cumulabile con altre agevolazioni sul medesimo bene (detrazioni fiscali nella misura del 55%).

In caso di acquisto di un motociclo “Euro 3”, al fine di ottenere il bonus si rende necessaria la contestuale rottamazione di un motociclo o ciclomotore “Euro 0” o “Euro 1”, mentre la stessa non è richiesta per l’acquisto di una moto dotata di alimentazione elettrica doppia o esclusiva.

Dell’elenco dei beni fanno parte anche le cucine componibili con almeno 2 elettrodomestici ad alta efficienza energetica (bonus 10% fino a 1.000 euro), i singoli elettrodomestici (bonus 20% con tetto variabile), i già menzionati motocicli (bonus 10% fino ad euro 750 o 1.500 se l’alimentazione è elettrica), abbonamenti Adsl per giovani tra i 18 ed i 30 anni (bonus 50 euro) ed immobili (bonus fino a 7.000 euro), ed infine motori, fuoribordo, macchine agricole, gru, inverter, gruppi di continuità.

Gli interrogativi su cui sono attesi chiarimenti riguardano i tempi di effettuazione delle operazioni: se il decreto esplicita che sono agevolabili gli acquisti a partire dalla data di pubblicazione su G.U. e fino al 31 dicembre 2010 (per gli immobili la data di stipula del preliminare di compravendita deve essere successiva al 6 aprile), il Ministero aveva precisato che per i consumatori la data di partenza sarebbe stata quella del 15 aprile. Ed infatti solo a partire dalla stessa metà del mese i rivenditori potranno verificare la disponibilità dei fondi per gli sconti, e potranno iniziare a prenotare la restituzione del contributo solo dal 17 maggio.

Inoltre, se il decreto stabilisce con chiarezza che spetta al venditore l’onere dello smaltimento dei prodotti sostituiti nel caso di motocicli, macchine agricole e gru elettriche, sembra che allo stesso spetti anche l’onere per la rottamazione delle cucine componibili, dato che il venditore è tenuto a dichiarare, a mezzo autocertificazione, che “l’acquisto è avvenuto in sostituzione di una cucina in uso”.

Fonti web: ultimenotizie.tv, IlSole24Ore

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