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Stipendi e pensioni sopra i 1.000 euro, delega alla riscossione, pignoramento delle somme ed espropriazione immobiliare secondo il D.L. 16/2012 convertito in legge 44/2012 (art. 3)

Il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 2012, n. 44 (G.U. n. 99 del 28 aprile 2012 – Suppl. Ordinario n. 85), differisce al 1° luglio 2012 il termine entro il quale la Pubblica Amministrazione erogherà ai prestatori d’opera somme superiori a 1.000 euro per il riconoscimento di stipendi e pensioni a mezzo strumenti di pagamento elettronici diversi dal denaro contante (art. 3, comma 3). Ai fini dell’individuazione del limite dei mille euro, non si tiene conto delle somme corrisposte a titolo di tredicesima mensilità (comma 4-ter).

Inoltre, in base al comma 4-bis, soltanto coloro che percepiscono pagamenti pensionistici erogati dall’Inps devono, entro il 30 giugno 2012, indicare gli estremi del conto di pagamento per l’accredito delle somme dovute dalla P.A.

Qualora il percettore di reddito fosse impossibilitato a raggiungere le sedi degli intermediari per motivi di salute o di restrizione della libertà personale, il soggetto delegato alla riscossione potrebbe accendere un conto corrente base o un libretto di risparmio postale intestati al beneficiario dei pagamenti (comma 4-quater) presentando una propria dichiarazione che attesta la sussistenza della documentazione relativa ai suddetti impedimenti, in luogo della documentazione medesima. Art. 3, comma 4-quinquies:

In deroga alle vigenti disposizioni di legge, il delegato deve presentare alle banche o a Poste italiane Spa copia della documentazione già autorizzata dall’ente erogatore attestante la delega alla riscossione, copia del documento di identità del beneficiario del pagamento nonché una dichiarazione dello stesso delegato attestante la sussistenza della documentazione comprovante gli impedimenti di cui al comma 4-quater. Ai fini degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il cliente si considera fisicamente presente qualora sia presente il soggetto delegato alla riscossione.

Il D.L. 16/2012 interviene anche in materia di limiti ai compensi riconosciuti a titolo di salario o stipendio che possono essere pignorati da un creditore privato munito di titolo esecutivo (come decreto ingiuntivo, mutuo stipulato da notaio o sentenza) o da un soggetto pubblico (per motivi fiscali) disponendo che le somme dovute fino ad euro 2.500 rimangono pignorabili nella misura di un decimo, mentre la misura sale ad un settimo per le somme comprese tra detta soglia ed euro 5mila e rimane ferma ad un quinto per le somme superiori a 5 mila euro. Il D.P.R. 602/1973 è modificato con l’inserimento dell’art. 72-ter (Limiti di pignorabilità):

1 – Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall’agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro ed in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro.

2 – Resta ferma la misura di cui all’articolo 545, quarto comma, del codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro

In ultimo, il 5° comma dell’art. 3 D.L. 16/2012 esclude l’espropriazione immobiliare per i crediti riscuotibili a norma del D.P.R. 602/1973 attraverso esattore nel caso in cui i beni, venduti all’asta, hanno valore inferiore a 20.000 euro. Sugli stessi beni, pertanto, non è possibile iscrivere ipoteca a decorrere dal 2 marzo 2012.

(per le novità sull’imposta municipale unica apportate dal Dl 16/2012: “Imu: art. 4 del decreto semplificazioni fiscali convertito in legge“)

(per la rateizzazione dei debiti tributari secondo il D.l. 16/2012 convertito in L. 44/2012: “D.L. 16/2012 convertito in legge 44 del 2012: rateizzazione dei debiti tributari, pagamento delle somme eccedenti il debito d’imposta e riduzione dell’inadempimento (art. 1, commi da 4 a 4-quater)“)

Approfondimenti sull’aumento dell’imposta di bollo su dossier titoli: depositi non soggetti a tassazione (parte IV)

(continua dalla parte III: http://www.questidenari.com/?p=4819)

La circolare 40/E delle Entrate di recente emanazione ha sgomberato il campo dalle possibili interpretazioni delle nuove norme in materia di bollo su deposito titoli circa la decorrenza dell’imposta e la valorizzazione dello stesso dossier.

Alla luce dei contenuti della citata 40/E che ricollega il presupposto d’imposta alle comunicazioni periodiche “che gli intermediari finanziari sono tenuti ad inviare alla clientela, almeno una volta l’anno, al fine di fornire una informativa chiara e completa in merito allo svolgimento del rapporto”, sembra corretto dedurre che il deposito di obbligazioni bancarie emesse da istituti di piccole dimensioni, non quotate su mercati regolamentati ma scambiate su circuiti ristretti caratterizzati da condizioni di scarsa liquidità e sensibili oscillazioni dei prezzi, non è soggetto al bollo, dato che non si rileva obbligatorietà in merito alla spedizione della comunicazione.

Il richiamo della circolare alle comunicazioni periodiche relative a “depositi titoli e cioè rapporti riconducibili alla custodia e all’amministrazione degli stessi” potrebbe escludere dall’imposizione fiscale in oggetto le quote dei fondi comuni d’investimento e le azioni delle Sicav di diritto italiano ed estero ove fossero collocate su deposito virtuale (posizione tecnica o rubrica fondi) presso gli intermediari in assenza di un formale rapporto di custodia e amministrazione, ovvero fossero oggetto di mera annotazione contabile, i certificati di deposito (di fatto sono titoli al portatore) emessi dalle banche ed in generale i titoli non dematerializzati che non fossero affidati in amministrazione alla banca.

Stessa conclusione riguarderebbe i Pronti contro Termine che non necessitano di deposito titoli in presenza di alcune condizioni.

Dal punto di vista economico, nella specie dell’impiego dei propri soldi, il cliente della banca presta denaro all’istituto che, in cambio, presta titoli al prezzo di mercato (operazione a pronti); a scadenza avverrà l’operazione inversa con cui il cliente restituisce i titoli ottenendo in cambio il denaro, maggiorato degli interessi sul capitale prestato ed equivalente al prezzo prefissato di riacquisto dei titoli stessi (operazione a termine). Tuttavia gli strumenti finanziari, che nella maggior parte dei casi vengono prestati a titolo di garanzia per motivi di finanziamento a breve termine, rimangono di proprietà della banca ed iscritti nel relativo bilancio, ovvero il cliente non può disporre operazioni di acquisto e vendita per gli stessi e pertanto non ha bisogno di dossier titoli.

Alcune banche, al manifestarsi delle novità normative, hanno deciso di trasformare i dubbi dei risparmiatori in un’opportunità commerciale, offrendosi di aprire in ogni caso il dossier e di corrispondere la spesa del bollo in sostituzione dell’adempimento dei depositanti.

(per le nuove disposizioni dell’Agenzia delle Entrate sulla decorrenza dell’imposta di bollo e per ulteriori chiarimenti su altri aspetti, fra cui la considerazione delle quote di fondi comuni immesse in un certificato cumulativo, si legga la Circolare n. 46/E del 24 ottobre 2011: http://www.questidenari.com/?p=5459)

(per l’introduzione dell’imposta sulle transazioni finanziarie: “Legge di stabilità 2013: Tobin Tax“)

DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138: tassazione delle rendite finanziarie, limite all’uso dei contanti, studi di settore e sanzioni accessorie per professionisti ed esercenti attività commerciali

La manovra anti-crisi di ferragosto è stata varata col decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) pubblicato sulla GU n. 188 del 13-8-2011 ed entrato in vigore il 13/08/2011.

Tra i provvedimenti adottati si trova l’aumento della tassazione delle rendite finanziarie al 20% (art. 2, commi 6-8), con esclusione dei titoli di Stato (Bot, Ctz e obbligazioni pubbliche come Btp e CCTeu). Ciò significa che depositi bancari e postali (conti correnti e conti deposito) saranno agevolati con uno sconto impositivo di 7 punti percentuali sugli interessi attivi, mentre altre forme di investimento come azioni, obbligazioni private e fondi comuni d’investimento saranno gravate da una tassazione sui rendimenti che sale dal 12,5% al 20% (per la recente equiparazione della tassazione tra fondi di diritto italiano e fondi di diritto estero si legga http://www.questidenari.com/?p=4571).

Sono esclusi dalle nuove disposizioni anche i rendimenti dei fondi di previdenza complementare colpiti dall’aliquota dell’11%.

Art. 2 – Disposizioni in materia di entrate

(omissis)

6. Le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 20 per cento.

7. La disposizione di cui al comma 6 non si applica sugli interessi, premi e ogni altro provento di  cui all’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera  c-ter), ovvero sui redditi di capitale e sui redditi  diversi di natura finanziaria del medesimo decreto nei seguenti casi:

a) obbligazioni e altri titoli di cui all’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29  settembre 1973, n. 601 ed equiparati;

b) obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’articolo  168-bis del medesimo testo unico;

c) titoli di risparmio per l’economia meridionale di cui all’articolo 8, comma 4 del decreto-legge  13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;

d) piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti.

8. La disposizione di cui al comma 6 non si applica altresì agli interessi di cui al comma 8-bis dell’articolo 26-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, agli utili di cui all’articolo 27, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al risultato netto maturato delle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

In materia di lotta all’evasione fiscale, viene ulteriormente abbassata la soglia di trasferimento del denaro contante tra privati in assenza dell’operato delle banche (per approfondimenti si leggano gli articoli della serie http://www.questidenari.com/?tag=antiriciclaggio), così passata da 5.000 a 2.500 euro. Art. 2, comma 4:

A fini di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in tema di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all’articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all’importo di euro duemilacinquecento; conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo 49, le parole: «30 giugno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2011».

Sono inasprite le sanzioni per i professionisti che non emettono fattura con la sospensione dall’ordine da un minimo di 3 giorni ad un massimo di 1 mese nel caso di 4 fatture omesse in 5 anni. Sempre l’art. 2, comma 5:

All’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-quinquies, sono inseriti i seguenti:

“2-sexies. Qualora siano state contestate a carico di soggetti iscritti in albi ovvero ad ordini  professionali, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi, è disposta in ogni caso la  sanzione accessoria della sospensione dell’iscrizione all’albo o all’ordine per un periodo da tre giorni ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione è disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi. In deroga all’articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Gli atti di sospensione sono comunicati  all’ordine professionale ovvero al soggetto competente alla tenuta dell’albo affinché ne sia data pubblicazione sul relativo sito internet. Si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter.

2-septies. Nel caso in cui le violazioni di cui al comma 2-sexies siano commesse nell’esercizio in  forma associata di attività professionale, la sanzione accessoria di cui al medesimo comma è disposta nei confronti di tutti gli associati.”

Inasprite anche le sanzioni per le attività commerciali che non rilasciano scontrino fiscale (sino alla chiusura dell’attività). La preclusione degli accertamenti per gli studi di settore riguarda solo il caso del contribuente risultato congruo anche per l’anno precedente:

Art. 2, comma 35

All’ultimo periodo del comma 4 bis dell’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo la parola “446” sono aggiunte le seguenti: “e che i contribuenti interessati risultino congrui alle risultanze degli studi di settore, anche a seguito di adeguamento, in relazione al periodo di imposta precedente”. All’articolo 1, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, dopo le parole “o aree territoriali” sono aggiunte le seguenti: “, o per aggiornare o istituire gli indicatori di cui all’articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146”.

E’ possibile scaricare il testo completo del D.L. 138/2011 (formato pdf) dal sito web Gazzettaufficiale.it.

(per la liquidazione del TFR per dipendenti pubblici e per i requisiti anagrafici relativi al pensionamento delle donne previsti dal decreto-legge 138/2011 si legga http://www.questidenari.com/?p=4943)

(per l’abbassamento del limite al trasferimento di denaro, libretti e titoli al portatore disciplinato dal D.L. 138/2011, convertito nella L. 148/2011, si legga http://www.questidenari.com/?p=5193)

(per la tassazione dei redditi derivanti dal possesso di conti corrente e conti deposito, Bot e altri titoli di Stato, obbligazioni, azioni, fondi comuni d’investimento e polizze vita, disciplinata dal D.L. 138/2011 convertito con la L. 148/2011, si legga http://www.questidenari.com/?p=5361)

Circolare n. 40/E del 4 agosto 2011: decorrenza dell’imposta di bollo e valorizzazione del deposito titoli

Con la circolare n. 40/E del 4 agosto 2011 l’Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni aspetti applicativi dell’imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi titoli attraverso disposizioni che non accolgono i contenuti della circolare tributaria Abi n. 13 del 29/07/2011.

Come è stato già riportato, l’art. 23, 7°, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, ha introdotto alcune modifiche all’art. 13 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Dato che le comunicazioni (l’invio delle quali è presupposto d’imposta) relative al deposito titoli sono soggette all’imposta di bollo dal momento della loro formazione, la decorrenza dell’imposta coincide con la data di emissione delle comunicazioni. Pertanto, ai fini della disciplina applicabile, rileva la sola data di invio delle comunicazioni (e non il periodo di riferimento del documento).

La misura dell’imposta dovuta dall’anno corrente, da 34,20 a 680,00 euro annui in base a dette modifiche normative, trova applicazione per le comunicazioni inviate a partire dal 17 luglio 2011, giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione.

Con interpretazione penalizzante per i risparmiatori, invece, la stessa circolare 40/E precisa che, per le comunicazioni inviate nel periodo tra il 06/07/2011 (data di approvazione del D.L. 98) ed il 16/07/2011 (data di pubblicazione della L. 111 antecedente a quella di entrata in vigore), trovano applicazione gli importi dell’imposta definiti in sede di approvazione del decreto-legge (poi soppressi in sede di conversione). Per ogni esemplare:

a) euro 120 con periodicità annuale

b) euro 60 con periodicità semestrale

c) euro 30 con periodicità trimestrale

d) euro 10 con periodicità mensile.

Questi importi si applicano per le comunicazioni relative a ciascun deposito titoli e a prescindere dall’ammontare del deposito.

In ultimo, per le comunicazioni relative ai depositi di titoli inviate fino al 5 luglio 2011 trovano applicazione le disposizioni dettate dall’art. 13, comma 2-bis, della Tariffa nella formulazione vigente prima dell’introduzione del decreto-legge.

La circolare delle Entrate conferma che sono soggette all’imposta le comunicazioni periodiche, di cui sono destinatari i risparmiatori almeno una volta l’anno, obbligatoriamente “inviate dalle banche, da Poste Italiane e da altri intermediari finanziari che intrattengono con la propria clientela depositi titoli e cioè rapporti riconducibili alla custodia e all’amministrazione degli stessi, anche quando questi siano dematerializzati”. L’imposta, inoltre, non è dovuta per le comunicazioni relative ai depositi di titoli dematerializzati di valore complessivo non superiore a 1.000 euro.

Dal contenuto della circolare che specifica la corresponsione dell’imposta di bollo in relazione a ciascun rapporto nel caso di più rapporti di deposito titoli intestati al medesimo soggetto, e (diversamente) l’assolvimento dell’imposta per una sola volta nel caso di depositi cointestati a più soggetti per i quali viene emessa un’unica comunicazione, si desume la convenienza all’accorpamento di una pluralità di dossier titoli in un deposito unico.

Ai fini della determinazione dell’imposta occorre considerare la periodicità di emissione della comunicazione (mensile, trimestrale, semestrale o annuale) e l’ammontare dei depositi nel periodo certificato presso ciascun intermediario finanziario.

La quantificazione del valore dei titoli è basata sul valore nominale o di rimborso, con prevalenza del primo se i due valori differiscono in relazione ad uno stesso titolo, ovvero considera il valore di acquisto (prezzo di costo) dei titoli se entrambi i valori non sono presenti; in ogni caso l’importo del deposito viene considerato alla data di chiusura del periodo rendicontato, senza che abbiano alcuna influenza le operazioni intervenute durante lo stesso periodo di rendicontazione ai fini della verifica del superamento della soglia di riferimento (cfr. scaglioni).

Molto interessante risulta l’esempio riportato sulla circolare in merito alla quantificazione dell’imposta nel caso di tre sotto depositi con rendicontazione trimestrale intestati allo stesso soggetto persona fisica nell’anno 2012.

Una volta ordinati in maniera crescente il “deposito 1” per 10 mila euro, il “deposito 2” per 20 mila euro ed il “deposito 3” per 30 mila euro, l’imposta trimestrale dovuta è pari rispettivamente ad euro 8,55 (corrispondente a bollo annuo 34,20), euro 8,55 (corrispondente a bollo annuo 34,20) ed euro 17,50 (corrispondente a bollo annuo 70,00) perché, ai fini della determinazione dello scaglione, viene considerato per ciascun deposito il valore cumulato con quello dei precedenti depositi (in altri termini: sia per il “deposito 1” che per il “deposito 2” sommato al primo si rientra nel primo scaglione inferiore a 50 mila euro, mentre per il “deposito 3” si utilizza il secondo scaglione in cui ricade la somma di 10 + 20 + 30 = 60 mila euro).

L’addizionale del 50% dell’imposta, non applicata ai depositi titoli intestati a persone fisiche, trova ancora applicazione per l’imposta prevista per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Ulteriori approfondimenti dalla fonte del sito web dell’Agenzia delle Entrate da cui è possibile scaricare (in formato pdf) la Circolare n. 40/E del 4 agosto 2011.

(per le nuove disposizioni dell’Agenzia delle Entrate sulla decorrenza dell’imposta di bollo e per ulteriori chiarimenti sulla metodologia di calcolo della tassazione si consulti la Circolare n. 46/E del 24 ottobre 2011: http://www.questidenari.com/?p=5459)

Multe per infrazioni al Codice della Strada: termini di pagamento e di notifica del verbale

Ad esclusione dei casi più gravi in cui si commette reato ed interviene la sentenza del giudice (guida in stato di ebbrezza o rifiuto di sottoporsi ad alcoltest, oppure guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o senza aver conseguito la patente, omissione di soccorso a seguito di incidente), le infrazioni al Codice della Strada sono punite con la sola sanzione amministrativa, talvolta seguita dalla sanzione accessoria.

L’estinzione della sanzione amministrativa avviene con il pagamento di una somma in denaro pari alla multa stessa se, in caso di riconoscimento da parte del conducente della propria responsabilità, quest’ultimo trova sul parabrezza dell’auto il “preavviso” lasciato dall’agente accertatore; in tal caso il pagamento va effettuato entro il termine indicato sul preavviso stesso. Anche in caso di contestazione immediata la somma da versare sarà identica.

Diversamente, rendendosi necessaria l’individuazione del proprietario del veicolo e la spedizione dell’atto giudiziario al suo indirizzo di residenza a mezzo raccomandata, la sanzione sarà gravata da spese di accertamento e di notifica, normalmente al di sotto dei 15 euro.

Una volta spedito l’atto, il verbale di accertamento della violazione – che non è stato consegnato al trasgressore perché lontano dall’auto in sosta vietata (ad esempio) o a causa delle condizioni del traffico – è notificato al proprietario del veicolo entro 90 giorni dalla data di accertamento, con computo dei giorni a partire da quello successivo alla data dell’infrazione. In caso di contestazione immediata, è utile rammentare che il verbale si intende notificato anche se il trasgressore rifiuta di riceverne copia, mentre sono previsti 100 giorni per la notifica al proprietario (http://www.questidenari.com/?p=2824).

Il verbale si intende notificato dal Comando da cui dipendono gli accertatori nel giorno di consegna al servizio postale, al messo comunale o all’ufficiale giudiziario. Ciò implica che la consegna al proprietario oltre il termine stabilito non invalida il verbale se i motivi del ritardo non sono riconducibili al Comando; se invece il ritardo è dovuto al Comando, l’obbligo di pagamento si estingue.

Ai fini della decorrenza dei termini di pagamento o di presentazione del ricorso (al Prefetto o al Giudice di Pace), il verbale si considera notificato se la relativa raccomandata è ricevuta da persona di età almeno pari ad anni 14. In caso di rifiuto, ovvero in caso di assenza, il servizio postale effettua un secondo tentativo di notifica (con l’avviso di giacenza) della durata di 10 giorni, trascorsi inutilmente i quali l’atto si intende notificato a partire dalla data di consegna del primo avviso.

Avvenuta la notifica del verbale, il pagamento completo delle somme deve verificarsi entro 60 giorni di calendario (a decorrere dal giorno successivo a quello in cui è stata commessa l’infrazione in caso di contestazione immediata, o a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il verbale è stato notificato dal servizio postale); diversamente si realizza l’iscrizione a ruolo per importo pari alla metà del massimo previsto per la specifica violazione e con tempi di notifica pari a 5 anni.

(continua http://www.questidenari.com/?p=3917)

Incentivi disponibili dal 3 novembre 2010 per motocicli, nautica, macchine agricole e banda larga. In arrivo i rimborsi ai rivenditori

Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico è stato autorizzato l’utilizzo dei rimanenti fondi stanziati dal decreto legge n. 40/2010 (http://www.questidenari.com/?tag=incentivi-2010) per l’acquisto incentivato dei beni rientranti nelle dieci categorie previste: motocicli, cucine componibili complete di elettrodomestici efficienti, elettrodomestici, immobili ad alta efficienza energetica, internet veloce per i giovani, rimorchi e semirimorchi, macchine agricole e macchine movimento terra, gru a torre per edilizia, componenti elettrici ed elettronici, nautica da diporto.

A partire da aprile di quest’anno, quando negozianti e fornitori hanno iniziato ad applicare sconti sul prezzo di listino conteggiando l’incentivo statale, alcune categorie di prodotti e servizi come motocicli, macchine agricole, prodotti per la nautica e banda larga hanno esaurito con rapidità i bonus a disposizione; diversamente, altri beni (come le gru a torre per l’edilizia) hanno deluso le attese con richieste di molto inferiori al plafond stanziato.

Il decreto attuativo degli incentivi (decreto 26 marzo 2010), avendo stabilito anche variazioni compensative in previsione del verificarsi di una situazione simile a quella attuale, ha consentito di rimodulare le risorse ancora disponibili per 110 milioni di euro in un unico fondo, destinato ai richiedenti di tutte e dieci le categorie di beni e utilizzabile fino al 31/12/2010 in base alla domanda dei consumatori esaudita col criterio qui primi veniunt.

In pratica per i rimanenti giorni di ottobre, e fino al prossimo 1° novembre, tutto procederà normalmente, essendo terminati al momento i bonus per i beni sopra indicati (ad eccezione della “banda larga” prossima all’esaurimento); poi martedi 2 novembre il sistema tecnico (sito web http://incentivi2010.sviluppoeconomico.gov.it) non sarà più utilizzabile per la prenotazione con gli attuali criteri ma per la sola consultazione; infine, dal giorno successivo (03/11/2010) le prenotazioni sul nuovo fondo, effettuate con le solite procedure dai rivenditori e riservate agli acquirenti di tutte le categorie di beni che siano in possesso dei consueti requisiti, consentiranno gli acquisti agevolati fino ad esaurimento dei rimanenti 110 milioni. In particolare, i requisiti e le modalità di erogazione dei contributi relative a ciascuno dei settori incentivati sono dettagliati dal decreto del 26 marzo 2010 all’art. 2, comma 1, lettere da a) a s) e all’art. 3, mentre le modalità e le ragioni di eventuale revoca dei contributi sono indicate all’art. 5 dello stesso Dm.

Le attese di vendita, basate sui dati pregressi, sono forti per i motocicli – per l’incentivo sui quali non sono richiesti particolari adempimenti da parte dell’acquirente, dato che il rivenditore si occupa del necessario – ovvero per i modelli a due ruote fino a 400 cc o fino a 70 kw di categoria Euro 3 e per i modelli elettrici e ibridi (si legga http://www.questidenari.com/?p=2469). I primi sono scontati del 10% sul prezzo di vendita se contestualmente viene effettuata la rottamazione di un pezzo vecchio; quelli elettrici, invece, non prevedono rottamazione e danno diritto ad un bonus del 20% sul prezzo di vendita.

Buone attese anche per la nautica, coi motori fuoribordo e gli stampi per scafi da diporto, e per gli abbonamenti telefonici Adsl (http://www.questidenari.com/?tag=adsl).

E sul piano dei rimborsi ai rivenditori, relativamente agli incentivi sinora fruiti dai consumatori, è stato comunicato che il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha appena firmato il decreto per l’avvio delle procedure burocratiche di pagamento ai negozianti: una volta controllata la regolarità della documentazione pervenuta, le Poste renderanno disponibili i rimborsi fra circa due settimane (fonte: Radio 24, Salvadanaio del 22 ottobre 2010).

Per quanto riguarda gli immobili ad alta efficienza energetica, in attesa di ulteriori chiarimenti sulla certificazione da produrre, i rimborsi di 5mila o 7mila euro spettano direttamente agli acquirenti a completamento di una procedura diversa dalle altre: nella specie, il venditore si occupa di prenotare il bonus 20 giorni prima della firma dell’atto notarile (http://www.questidenari.com/?tag=attestato-certificazione-energetica).

Giova rammentare che le misure descritte non prevedono incentivi per la lavatrice.