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Come evitare le liti con l’amministrazione finanziaria /4 – La conciliazione giudiziale

La conciliazione giudiziale è un mezzo con il quale si può chiudere un contenzioso aperto con l’amministrazione finanziaria.

Si applica a tutte le controversie che sono sotto la giurisdizione delle commissioni tributarie provinciali e non può essere richiesta oltre la prima udienza.

Può essere proposta dalla commissione tributaria stessa che prospetta alle parti il tentativo di conciliazione, o dalle parti stesse (contribuente, ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, Ente Locale, agente della riscossione).

Tuttavia il tentativo di conciliazione non è vincolante: se il contribuente non raggiunge l’accordo nonostante il tentativo, ha la possibilità di proseguire con il contenzioso.

I vantaggi derivanti dalla conciliazione sono i seguenti: 1) riduce le sanzioni amministrative ad 1/3; 2) abbatte fino a metà le sanzioni penali e cancella le sanzioni accessorie; 3) le spese di giudizio restano compensate; 4) evita i rischi e i costi legati alla prosecuzione del contenzioso.

La conciliazione si può effettuare in due modi distinti: in udienza e fuori udienza.

In udienza può essere avviata da una delle parti o dal giudice stesso. E’ necessario che il contribuente o l’ufficio presentino domanda di pubblica udienza presso la segreteria della commissione tributaria, notificata alla controparte entro 10 giorni precedenti alla trattazione. Si può richiedere la conciliazione in tutto o in parte della controversia.

L’ufficio, dopo la fissazione della data di trattazione ma sempre prima dell’udienza, può depositare una proposta scritta già concordata con il ricorrente.

Il giudice tributario autonomamente può invitare le parti a conciliare la controversia: in caso di accordo viene redatto un verbale, sempre in udienza, contenente i termini della conciliazione e la liquidazione delle somme dovute.

Quando la conciliazione avviene fuori dall’udienza, in seguito all’accordo in base al quale si può chiudere la controversia, è compito dell’ufficio – sempre prima della fissazione dell’udienza – quello di provvedere a depositare l’accordo presso la commissione tributaria.

Se l’accordo viene confermato in udienza, il presidente della commissione dichiara con decreto l’estinzione del giudizio.

Circa il versamento delle somme dovute, occorre precisare che i modelli da utilizzare sono l’F24 per le imposte dirette,sostitutive, IRAP ed IVA.

Per le imposte indirette bisogna utilizzare il modello F23. Sui suddetti modelli devono essere indicati i codici tributo reperibili dal sito dell’Agenzia delle Entrate ed il codice atto dell’istituto conciliativo a cui si è aderito.

Per le imposte dirette e l’Iva è possibile effettuare la compensazione con eventuali crediti d’imposta del contribuente.

Il pagamento va effettuato in unica soluzione entro 20 giorni dalla data del verbale. In forma rateale con un massimo di 8 rate trimestrali di uguale importo oppure 12 rate sempre trimestrali se la somma supera 51.645,69 euro. La prima rata deve essere versata entro 20 giorni dal decreto, le altre devono essere maggiorate dagli interessi legali.

Il contribuente dovrà produrre polizza fidejussoria per tutto il periodo di rateazione aumentato di 1 anno.

Gli interessi calcolati vanno dal giorno successivo a quello del processo verbale di conciliazione.

Il contribuente è tenuto a consegnare una copia dell’attestazione del versamento con la documentazione della garanzia prestata.

Nel caso in cui non dovesse avvenire il versamento delle rate successive, l’ufficio provvederà all’iscrizione a ruolo a carico del contribuente e del garante stesso.

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