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Collegamento negoziale, fattura e ricevuta fiscale: comunicazione delle operazioni con importo non inferiore alla soglia di rilevanza ai fini Iva (3.000, 3.600 o 25.000 euro)

Col documento datato 11 ottobre 2011, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di risposte ai quesiti pervenuti dalle Associazioni di categoria in materia di “comunicazione all’Anagrafe Tributaria delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a euro tremila” (art. 21 del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010).

Il concetto di collegamento negoziale, definito dalle Entrate con la Circolare 24/E del 30 maggio 2011, si realizza nella prassi quando le parti di un rapporto perseguono un risultato economico unitario e complesso realizzato attraverso una pluralità coordinata di contratti (Mantovani e Santacroce).

Il collegamento negoziale, che origina dalla legge o dall’autonomia negoziale, può riferirsi all’elemento soggettivo o a quello oggettivo e, qualora sia pattuito il pagamento di corrispettivi periodici, la soglia è riferita ai corrispettivi anche se i versamenti effettuati in un specifico periodo risultano inferiori al limite.

Con carattere di novità rispetto ai chiarimenti contenuti nella Circolare 24/E del 2011, il fattore di collegamento delle operazioni è l’elemento formale della fattura, documento che rappresenta l’operazione oggetto di comunicazione: l’importo della fattura viene utilizzato per verificare il superamento della soglia di rilevanza (invece dell’ammontare delle singole operazioni certificate nella fattura stessa), come si evince dall’esempio della fattura riepilogativa differita redatta per diverse operazioni commerciali. Ma anche in assenza del fattore di collegamento, l’ammontare della fattura può imporre l’obbligo della comunicazione e l’indicazione dell’operazione prevalente (cessione o prestazione). Ciò avviene in caso di fattura cointestata (es. parcella del notaio rilasciata agli eredi o fattura nel settore edilizio): la relativa operazione va comunicata per ognuno degli intestatari utilizzando distinti record di dettaglio; se l’importo totale della fattura supera la soglia e per uno dei cointestatari l’importo è minore di euro 3.000, la “modalità di pagamento” da utilizzare è l’importo frazionato.

In merito alla qualificazione soggettiva dell’operatore, il documento dell’11 ottobre 2011 evidenzia il trattamento della fattura di acquisto (con ammontare superiore alla soglia e priva di addebito dell’imposta) che un soggetto passivo IVA riceve da contribuenti minimi specificando che la fattura costituisce oggetto di comunicazione per il ricevente, a prescindere dagli obblighi del contribuente minimo.

Se la fattura attiene ad un importo con sconto condizionato sul totale del documento, la comunicazione va effettuata per l’importo al netto dello sconto (e cioè per l’effettiva somma incassata).

Infine, il documento – che è possibile scaricare in formato pdf dal sito dell’Agenzia delle Entrate – sottolinea come l’emissione di ricevuta fiscale (no fattura), emessa da un albergo (es.) verso soggetto passivo d’imposta, imponga l’effettuazione dello scorporo dell’imposta (campi separati per imponibile e imposta nel tracciato record).

Niente caffè per Malinconico. E meno responsabilità per i blogger

La proposta del presidente Fieg Carlo Malinconico ha incontrato venerdi scorso il diniego bipartisan del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Paolo Bonaiuti e di Paolo Gentiloni, Responsabile Comunicazione del Pd.

Scontenta proprio tutti, a quanto pare, l’idea di tassare la connessione a banda larga per aiutare gli editori ad uscire da una crisi settoriale che origina da più di una causa (http://www.questidenari.com/?p=2491). Valanghe di email, commenti ironici o arrabbiati, sono giunti alle testate dai naviganti della rete web che non intendono appoggiare l’ipotesi dell’obolo versato da tutti a vantaggio del sistema editoriale: forse più di quanto accada in altri contesti che impongono condizioni onerose di accesso e permanenza, gli internauti sentono forte l’appartenenza al luogo telematico dove frequentemente, con criterio meritocratico, vengono premiati i contenuti di elevato interesse, espressi in maniera indipendente da una qualsiasi logica “politica” (fonte: IlSole24Ore.com).

La notizia del rifiuto trasversale è giunta in contemporanea a quella proveniente dalla terza sezione della Corte di Appello di Torino, in cui si intrecciano ancora la dimensione editoriale e la dimensione web.

Il giornalista e blogger Roberto Mancini, condannato alla sanzione pecuniaria di euro 1.000 per essersi reso colpevole del reato di diffamazione a seguito della pubblicazione di due post recanti la sua firma, è stato invece assolto dal reato di omesso controllo degli articoli non firmati.

Secondo i giudici, dunque, devono considerarsi anonimi i post che non recano la firma del gestore del blog. La sentenza, che riforma quella di primo grado, conclude che la figura del blogger non è equiparabile a quella del direttore di giornale (fonte: IlSole24Ore.com).

Malinconico. Tasse per tutti e caffè per gli editori

Il costo di un caffè al mese per navigare in Internet come avete sempre fatto. Sarebbe solo una piccola tassa in cambio della fruizione di tanto materiale informativo (e non) da trovare on line. Una tassa da aggiungere, ovviamente, agli oneri per la connessione che già sostenete.

E’ la proposta del presidente Fieg, Carlo Malinconico, che intende così contrastare in via transitoria la grave crisi del settore dell’editoria, nonché minaccia per il pluralismo informativo. La misura sarebbe anche conseguenza della condotta del Governo, reo non solo di non aver accordato sostegno nel momento della difficoltà congiunturale, ma addirittura di aver posto in essere misure punitive sostanziatesi nella soppressione delle tariffe postali agevolate.

Questa, in sintesi, è la soluzione del presidente della Federazione Italiana Editori Giornali nell’attesa che l’Antitrust risolva il problema dei contenuti editoriali utilizzati dai motori di ricerca: a partire da Google, essi deviano altrove l’utenza che cerca un determinato articolo di testata, mettendo così a rischio la pubblicità on line raccolta dal sito della stessa testata giornalistica (fonte: Corriere.it).

E voi cosa pensate?

Viviamo un’epoca in cui il diritto del cittadino all’informazione è tutelato dalla possibilità di scelta tra una pluralità di fonti informative di cui sono portatori soggetti liberi di esprimere opinioni eterogenee senza pericolo di emarginazione?

Considerate giusto per il Governo rivedere i parametri di assegnazione dei finanziamenti pubblici all’editoria sulla base dei principi dei regimi libero-concorrenziali, ovvero erogare denaro pubblico in proporzione alle vendite realizzate da testate che, evidentemente, siano in grado di raccogliere l’apprezzamento dei lettori?

Ritenete applicabile in Italia il modello proposto da Murdoch che, entro certi limiti e a causa della diminuzione degli introiti pubblicitari, ha reso l’informazione generalista on line (oltre che specialistica in materia finanziaria) accessibile solo a pagamento?

Il caffè vi rende nervosi?