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Le obbligazioni convertibili in azioni ed il diritto di opzione

Le obbligazioni convertibili offrono al sottoscrittore la facoltà di rimanere creditore della società emittente oppure di convertire le obbligazioni in azioni della stessa emittente ed assumere così lo status di socio.

La società non può deliberare la riduzione del capitale sociale per esuberanza dello stesso se prima non ha dato ai possessori di obbligazioni la facoltà di esercitare il diritto di conversione.

La delibera di emissione delle obbligazioni convertibili può essere accolta solo dopo che il capitale esistente sia stato interamente versato, ovvero le azioni siano state liberate. Il motivo è riconducibile all’aumento di capitale che è necessario deliberare contestualmente all’emissione obbligazionaria al fine di assicurare ai possessori l’opportunità di sottoscrivere le azioni in caso di esercizio della facoltà.

Per rapporto di cambio, o di conversione, si intende il numero di obbligazioni da convertire per avere diritto ad un’azione di compendio.

Art. 2420-bis (D.Lgs. 17 gennaio 2003, n° 6 – G.U. 22 gennaio 2003, suppl. ordinario n. 8). Obbligazioni convertibili in azioni

1. L’assemblea straordinaria può deliberare l’emissione di obbligazioni convertibili in azioni, determinando il rapporto di cambio e il periodo e le modalità della conversione. La deliberazione non può essere adottata se il capitale sociale non sia stato interamente versato.

2. Contestualmente la società deve deliberare l’aumento del capitale sociale per un ammontare corrispondente alle azioni da attribuire in conversione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del secondo, terzo, quarto e quinto comma dell’ art. 2346.

3. Nel primo mese di ciascun semestre gli amministratori provvedono all’emissione delle azioni spettanti agli obbligazionisti che hanno chiesto la conversione nel semestre precedente. Entro il mese successivo gli amministratori devono depositare per l’iscrizione nel registro delle imprese un’attestazione dell’aumento del capitale sociale in misura corrispondente al valore nominale delle azioni emesse. Si applica la disposizione del secondo comma dell’art. 2444.

4. Fino a quando non siano scaduti i termini fissati per la conversione, la società non può deliberare né la riduzione volontaria del capitale sociale, né la modificazione delle disposizioni dello statuto concernenti la ripartizione degli utili, salvo che ai possessori di obbligazioni convertibili sia stata data la facoltà, mediante avviso depositato presso l’ufficio del registro delle imprese almeno novanta giorni prima della convocazione dell’assemblea di esercitare il diritto di conversione nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione (G.U. n. 153 del 04/07/2003).

5. Nei casi di aumento del capitale mediante imputazione di riserve e di riduzione del capitale per perdite, il rapporto di cambio è modificato in proporzione alla misura dell’aumento o della riduzione.

6. Le obbligazioni convertibili in azioni devono indicare in aggiunta a quanto stabilito nell’art. 2414, il rapporto di cambio e le modalità della conversione (comunicazione Consob 3 settembre 1986, n. 86/13923).

Le obbligazioni convertibili vengono offerte in opzione agli azionisti della società che possono esercitare il proprio diritto di opzione, e quindi sottoscrivere il prestito obbligazionario, oppure cedere il diritto a terzi.

Se la società è quotata su mercato regolamentato, i diritti di opzione non esercitati devono essere offerti in Borsa da parte degli amministratori per conto della società.

Art. 2441 (D.Lgs. 17 gennaio 2003, n° 6 – G.U. 22 gennaio 2003, suppl. ordinario n. 8). Diritto di opzione

1. Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio (art. 145.7, d.lg. 24 febbraio 1998, n. 58, in Leggi coll.; Consob, comunicazione 16 luglio 1990, n. SOC/RM/90004190).

(omissis)

3. Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell’acquisto delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste non optate. Se le azioni sono quotate in mercati regolamentati, i diritti di opzione non esercitati devono essere offerti nel mercato regolamentato dagli amministratori, per conto della società, per almeno cinque riunioni, entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito a norma del secondo comma.

(omissis)

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Precisazioni sull’offerta in opzione delle obbligazioni convertibili Banco Popolare 2010-2014

Le obbligazioni convertibili denominate Banco Popolare 2010/2014 4,75% (http://www.questidenari.com/?tag=banco-popolare-2010-2014) sono offerte in opzione agli azionisti e/o ai portatori delle obbligazioni convertibili nel rapporto di 1 obbligazione convertibile ogni 4 azioni ordinarie Banco Popolare possedute, e nel rapporto di 43 obbligazioni convertibili ogni 400 obbligazioni convertibili del prestito denominato “Banco Popolare Prestito Obbligazionario Convertibile subordinato (“TDF”) 4,75% 2000/2010 – ISIN IT 0001444360”.

I diritti di opzione possono essere esercitati esclusivamente tra il 1° marzo 2010 ed il 24 marzo 2010 (periodo di sottoscrizione), date estreme incluse, e saranno negoziabili sull’MTA esclusivamente tra il 1° marzo 2010 ed il 17 marzo 2010, date estreme comprese.

Gli obbligazionisti avranno facoltà di convertire al prezzo di euro 6,15 le obbligazioni in azioni ordinarie del Banco Popolare a partire dal 18° mese successivo alla data di emissione e fino alla scadenza.

Fonte: www.bancopopolare.it

(per il bilancio del gruppo Banco Popolare al 31 dicembre 2010 e la proposta di dividendo si legga http://www.questidenari.com/?p=4042)