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La circolare del 30 luglio sulla riforma del Codice della Strada: zero alcol per neopatentati e conducenti professionali

Praticamente in coincidenza del ricorso al Consiglio di Stato contro la sospensiva del Tar (http://www.questidenari.com/?p=2805) – richiesto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per consentire all’Anas di procedere comunque agli incassi maggiorati dei pedaggi autostradali durante l’esodo, e che fa registrare l’appello delle associazioni di consumatori a conservare le ricevute dei pedaggi per l’eventuale rimborso – viene emessa la prima circolare sulla riforma del Codice della Strada (legge 120/10).

La circolare del dipartimento Pubblica Sicurezza (prot. 300/A/10777/10/101/3/3/9 del 30 luglio) tratta le disposizioni in vigore già da venerdi 30 luglio: tra queste, la temuta applicazione della “tolleranza zero” nei confronti di coloro che, dopo aver bevuto alcolici, si mettono alla guida e appartengono alle seguenti categorie:

–        giovani sotto i 21 anni, o quanti hanno conseguito la patente B da meno di 3 anni, anche se alla guida di motorini e minicar

–        tassisti e autisti di veicolo a noleggio con conducente

–        conducenti di mezzi pesanti e pullmini con più di 9 posti

–        conducenti di auto con rimorchio a traino (anche roulotte o motoscafo) il cui peso complessivo superi le 3,5 tonnellate.

In particolare, l’ultimo punto si riferisce a Suv e camper, abbinati a rimorchi, il cui conducente deve essere in possesso di patente C o BE.

Rispetto a quanto avvenuto nel recente passato in applicazione del codice stradale, ora sono necessari 3 test (quando i primi 2 abbiano avuto esito positivo) per procedere a sanzionare il neo-patentato o il conducente professionale. Fra i motivi che inducono all’adozione di una maggiore cautela vi sono i dubbi sull’attendibilità della rilevazione degli etilometri in dotazione alle Forze dell’Ordine, come pure recepito da alcune sentenze della magistratura.

In caso il conducente si rifiuti di sottoporsi al test, sono previste sanzioni penali, sospensione della patente e confisca del mezzo – confisca a cui non si procede se il veicolo appartiene a terzi estranei al reato, ma in tal caso raddoppia la durata della sospensione della patente.

Infine, se il conducente si trova sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, le sanzioni vengono applicate pur in assenza di visita medica, dato che sono sufficienti le analisi sui liquidi biologici.

(per la seconda Circolare del 12 agosto 2010 sulla riforma del Codice della Strada si veda http://www.questidenari.com/?p=2857)

(ulteriori dettagli sulle sanzioni per uso di alcol da parte di conducenti professionali, e per mancato rispetto delle durate previste per i turni di lavoro e riposo, sono reperibili alla pagina http://www.questidenari.com/?p=2979)

(per l’entrata in vigore al giorno 9 febbraio 2011 delle norme relative ai limiti di potenza specifica e assoluta per veicoli guidati da neopatentati, ai limiti di velocità e alle sanzioni per gli stessi conducenti, si legga http://www.questidenari.com/?p=3655)

(sulla sanzione per coloro che guidano motorini e minicar senza la necessaria autorizzazione si legga http://www.questidenari.com/?p=3900)

Il Tar Lazio sospende dal 30 luglio il pagamento dei pedaggi autostradali maggiorati

A partire dal 1° luglio 2010, gli incrementi del pedaggio autostradale al casello – pagato durante i primi giorni di entrata in vigore delle nuove norme stabilite con la manovra anti-crisi http://www.questidenari.com/?p=2746 – hanno portato a pagamenti maggiorati per le vecchie tratte Anas e a pagamenti prima non dovuti nei raccordi che collegano le stesse autostrade ai grandi centri urbani.

Ad essere maggiormente colpiti dagli aumenti così stabiliti, che nei casi limite possono arrivare a +20% rispetto alle vecchie tariffe corrisposte dai conducenti dei mezzi pesanti, sono stati i pendolari, ovvero gli utenti che abitualmente, giorno dopo giorno, percorrono le tratte della società Anas per recarsi al lavoro e tornare a casa.

Ma dalla mezzanotte di oggi, grazie alla sentenza sospensiva dell’efficacia del decreto pronunciata dal Tar Lazio, e la cui applicazione si estende alle autostrade di tutta Italia, l’aumento del pedaggio non è più applicabile causa la mancata corrispondenza tra il pedaggio richiesto ed il beneficio per l’utenza in termini di servizio prestato.

In altri termini, secondo la prima sezione del Tar del Lazio, il pedaggio aumentato non costituirebbe una “tariffa” per un servizio erogato attraverso le infrastrutture, ma una “tassa” a fronte della quale non vi è una prestazione aggiuntiva di servizio da parte dell’Anas.

Fonte: IlMessaggero.it

1° luglio 2010: aumenti del pedaggio autostradale. I caselli del Grande Raccordo Anulare e le altre stazioni italiane

La conferma della maggiorazione di pedaggio – dovuto presso le stazioni situate fra autostrade e raccordi – obbliga al pagamento tutti coloro che, a partire da quest’oggi 1° luglio 2010, percorreranno le strade Anas alla guida di auto e moto (1 euro), oppure alla guida di camion (2 euro). Il limite imposto del 25% alla maggiorazione del vecchio pedaggio, tuttavia, impedisce aumenti record per i pendolari abituati a pagare pochi euro sui percorsi brevi.

Il tutto, previsto dalla manovra anticrisi (http://www.questidenari.com/?tag=dl-3152010-78), è stato autorizzato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri al pari del sovra canone da applicarsi alle tratte autostradali già sottoposte ad esazione.

Il pagamento maggiorato forfetario viene effettuato presso i ventisei caselli interconnessi ai raccordi ed alle autostrade Anas, e detto sovrapedaggio riguarda esclusivamente coloro che provengono o si dirigono verso le autostrade.

Per quanto riguarda Roma, le stazioni di esazione sono state aumentate di numero, rispetto alle iniziali, al fine di impedire che i conducenti potessero utilizzare percorsi alternativi ed evitare così il pagamento; fermo restando che, come più volte ricordato (http://www.questidenari.com/?tag=gra), non impone alcun pedaggio la percorrenza del Grande Raccordo Anulare per gli spostamenti da una parte all’altra della città.

I caselli di Roma sono: Roma Nord e Fiano Romano sull’A1; Roma Est, Lunghezza, Settecamini e Ponte di Nona sull’asse per l’Aquila; Roma Sud sull’Autostrada del Sole; Roma Ovest e Maccarese Fregene sulla Roma-Fiumicino.

Le altre stazioni italiane interessate dagli aumenti forfetari sono: Nocera (A3), Cava dè Tirreni (A3), San Gregorio (A18), Buonfornello (A20), Mercato S. Severino (A30), Avellino Est (A16), Firenze-Certosa (A1), Valdichiana (A1), Ferrara Sud (A13), Benevento (A16), Falchera (A55), Bruere (A55), Settimo Torinese (A55), San Benedetto del Tronto (A14), Chieti-Pescara (A25), Pescara Ovest Chieti (A14), Lisert (A4) – fonte: IlMessaggero.it.

Oltre alla maggiorazione tariffaria forfetaria, dal 1° luglio 2010 si paga anche il sovra canone fissato in termini di millesimi di euro a chilometro percorso (http://www.questidenari.com/?p=2714): l’aumento, pari ad 1 o 3 millesimi di euro in base alla distinzione tra veicoli leggeri e veicoli pesanti, riguarda tutti i percorsi autostradali già sottoposti a pedaggio.

(per il successivo accoglimento del ricorso contro i pedaggi da parte del Tar Lazio: http://www.questidenari.com/?p=2805)

DL 31 maggio 2010: aggiornamenti sulle tratte a pagamento e sugli aumenti di pedaggio della rete Anas

La data del 1° luglio prossimo – secondo quanto stabilito dal DL 78 del 31 maggio 2010 http://www.questidenari.com/?tag=dl-3152010-78 – segnerà per gli automobilisti italiani, diretti al lavoro o nei luoghi di villeggiatura alla guida di moto, auto, Suv, caravan e furgoni, l’aumento del pedaggio da corrispondere ai caselli autostradali nella misura compresa tra l’1,5% ed il 3,5%. Più forte, anche oltre il 5%, sarà invece l’aumento per i veicoli a tre, quattro e cinque assi ed ancora, a partire dal 1° gennaio 2011, gli importi verranno raddoppiati per tutte le classi di pedaggio (A, B, 3, 4 e 5).

E’ quanto prevede il 4° comma dell’art. 15 del decreto-legge n° 78, dove si stabilisce la misura di un sovra canone dovuto dalle società concessionarie all’Anas, e che le concessionarie stesse scaricheranno economicamente sugli utenti in base alla percorrenza chilometrica.

In aggiunta, realizzata la mappa delle nuove tratte da sottoporre a pedaggio (11 autostrade e 11 raccordi), quest’oggi è noto che non sarà più gratuita la percorrenza del Grande Raccordo Anulare di Roma, sia pure nelle sole tratte collegate dai caselli di Roma Nord, Roma Sud e Roma Est-Lunghezza (http://www.questidenari.com/?p=2673).

Allo stesso modo, il pedaggio sarà dovuto per l’autostrada Roma-aeroporto di Fiumicino, la Salerno-Reggio Calabria, la Palermo-Catania, la Palermo-Mazara del Vallo, e per il raccordo autostradale Siena-Firenze, Pavia-autostrada A/7 “Milano – Serravalle” e Torino-aeroporto di Caselle – fra gli altri.

In attesa della metà di luglio, entro la quale saranno resi noti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri anche i “criteri e le modalità per l’applicazione del pedaggio” su autostrade e raccordi, l’Anas potrà applicare – in regime transitorio dal 1° luglio 2010 – pedaggi di 1 o 2 euro (a seconda della classe di peso del veicolo) da far pagare presso le attuali stazioni di esazione a coloro che percorrono le tratte sopra indicate.

Fonte: IlSole24Ore.com

(prossimo articolo: http://www.questidenari.com/?p=2746)

DL 31 maggio 2010: chiarimenti sul pedaggiamento della rete autostradale Anas

Le poche righe riportate sul sito web della società Anas, gestore della rete stradale ed autostradale italiana (fonte: stradeanas.it), riferiscono solo quanto è possibile leggere dalla relazione tecnica al decreto legge sulla manovra (http://www.questidenari.com/?tag=dl-3152010-178), e cioè che il sistema dei pedaggi, quando sarà arrivato a regime, implicherà l’utilizzo di un sistema di esazione di tipo free flow (a flusso libero) in sostituzione dei tradizionali caselli.

Al momento, difatti, occorre solo attenersi a quanto si evince dal 1° comma dell’art. 15 del Decreto-legge del 31 maggio 2010, n.78: entro 45 giorni dall’entrata in vigore del decreto, saranno stabiliti i criteri per l’applicazione del pedaggio, e le tratte da sottoporre allo stesso sistema di pagamento, allo scopo di finanziare la gestione, la manutenzione straordinaria ed i nuovi investimenti delle infrastrutture.

Fra le tratte autostradali possibili candidate al pedaggiamento potrebbero esservi la Salerno-Reggio Calabria o la Roma-Fiumicino, per le quali le opere di istallazione dei nuovi caselli richiederebbero circa due anni.

I tempi lunghi di realizzazione hanno fatto propendere così per un regime transitorio: a partire dal 1° luglio 2010, l’art. 15, 2° comma del decreto legge 31/05/2010 n° 78 conferisce ad Anas la facoltà di applicare pedaggi maggiorati – di un importo pari ad 1 o 2 euro, ma in ogni caso inferiore al 25% del dovuto – da riscuotere presso i caselli che collegano le autostrade o le stesse ai raccordi autostradali.

Con particolare riferimento al Grande Raccordo Anulare di Roma, ciò significa che gli automobilisti tassati potranno essere soltanto quelli in transito sul GRA e diretti verso le autostrade di Firenze (al casello Roma Nord), L’Aquila (al casello Lunghezza) o Napoli (al casello Roma Sud), ovvero coloro che percorrono lo stesso tragitto in senso di marcia inverso. Al contrario, niente pedaggio per gli automobilisti che imboccano il raccordo per spostarsi verso un’altra zona di Roma.

La maggiorazione del pedaggio potrebbe interessare anche altri raccordi autostradali Anas, fra cui il raccordo Tangenziale Nord di Bologna, il raccordo Siena-Firenze, il raccordo Pavia-A7 Milano Serravalle, ed il raccordo Torino-aeroporto di Caselle (fonte: IlMessaggero.it).

(per i successivi aggiornamenti: http://www.questidenari.com/?p=2714)