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La circolare 24/E del 30 maggio 2011: soggetti obbligati e oggetto della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA (parte II)

(continua dalla parte I: http://www.questidenari.com/?p=4436)

Per la valutazione del raggiungimento della soglia oltre la quale sorge l’obbligo di comunicazione, si considerano i corrispettivi dovuti in base alle condizioni contrattuali, a meno che specifiche disposizioni normative non prevedano l’applicazione del criterio del “valore normale” (art. 13, 3° del decreto).

Obbligati alla comunicazione sono tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini della stessa imposta. I soggetti passivi devono comunicare:

–        i dati delle operazioni rese ad altri soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture per operazioni rilevanti (clienti), o nei confronti dei quali non sono state emesse fatture per operazioni rilevanti (consumatori finali, fra i quali imprenditori e professionisti che hanno acquistato beni e servizi non facenti parte dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo), e

–        i dati delle operazioni ricevute da soggetti titolari di partita IVA dai quali sono stati effettuati acquisti rilevanti (fornitori).

I soggetti che si avvalgono del regime di cui all’art. 1, commi da 96 a 116, della Legge 24 dicembre 2007, n° 244 sono esonerati dall’obbligo di comunicazione ad esclusione del caso in cui, in corso d’anno, il regime cessi di avere efficacia per “conseguimento di ricavi o compensi superiori a 30.000 euro, effettuazione di cessioni all’esportazione, sostenimento di spese per lavoratori dipendenti o collaboratori, percezione di somme a titolo di partecipazione agli utili, o effettuazione di acquisti di beni strumentali che, sommati a quelli dei due anni precedenti, superino l’ammontare di 15.000 euro”: in questi casi il contribuente è tenuto a comunicare le operazioni effettuate sopra il limite a partire dalla data in cui vengono a mancare i requisiti per l’applicazione del regime fiscale semplificato.

Oggetto della comunicazione sono le operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali è presente ogni requisito essenziale (soggettivo, oggettivo, territoriale) di cui all’art. 1 del decreto; pertanto esse riguardano le operazioni imponibili, le operazioni esenti di cui all’art. 10 del decreto e le operazioni non imponibili – nei casi delle cessioni all’esportazione (art. 8 del decreto, escluse le operazioni di cui al comma 1, lettere a) e b)), delle operazioni assimilate (artt. 8-bis, 8-quater, 71 e 72 del decreto) e dei servizi internazionali (art. 9 del decreto).

Di conseguenza rimangono escluse dall’obbligo tutte le operazioni fuori campo, come le prestazioni di servizio rese nei confronti di committenti non residenti; invece per le operazioni miste, in parte fuori campo ed in parte imponibili, l’obbligo si manifesta solo se la parte rilevante oltrepassa il limite di 3.000 euro o 3.600 euro (es. trasporti internazionali di persone su nave) – fonte IlSole24Ore.com.

Riguardano l’obbligo di comunicazione anche le operazioni che rientrano nel regime speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione di cui all’art. 36 del decreto legge 23 febbraio 1995, n° 41: in questi casi deve essere comunicata la sola base imponibile cui è riferibile l’imposta dato che non rileva la quota dell’importo non soggetta ad IVA.

Circa le operazioni oggetto di comunicazione già dall’anno 2010, la comunicazione attiene pure alle cessioni o prestazioni,  per le quali viene emessa la fattura, effettuate a favore di consumatori finali.

(continua http://www.questidenari.com/?p=4490)

La circolare 24/E del 30 maggio 2011: comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA (parte I)

L’art. 21 del Dl 31 maggio 2010, n° 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n° 122, ha introdotto l’obbligo della comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate per le operazioni rilevanti ai fini dell’IVA che siano di importo non inferiore a 3.000 euro.

Il provvedimento del 22 dicembre 2010 (Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva: dati clienti e fornitori secondo il Provvedimento del 22/12/2010: http://www.questidenari.com/?p=3576), modificato dal provvedimento del 14 aprile 2011, ha definito i soggetti obbligati alla comunicazione, l’oggetto e gli elementi da indicare nella stessa, ed i termini entro i quali le comunicazioni vanno inviate.

L’obbligo di comunicazione riguarda sia le operazioni effettuate tra soggetti IVA che quelle in cui cessionario o committente risulti essere il consumatore finale.

In sede di prima applicazione, entro il 31 ottobre 2011, devono essere comunicate le operazioni di importo pari o superiore ai 25.000 euro al netto dell’IVA rese e ricevute nel periodo d’imposta 2010, con solo riferimento a quelle per le quali è previsto l’obbligo di emissione della fattura.

Entro il 30 aprile 2012 vanno comunicate le operazioni di importo pari o superiore a 3.000 euro, al netto dell’IVA, rese e ricevute nel periodo d’imposta 2011, per le quali è previsto l’obbligo di emissione della fattura; entro lo stesso termine – ovvero come sopra, a regime, il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento – vanno comunicate le operazioni di importo pari o superiore a 3.600 euro, al lordo dell’imposta sul valore aggiunto, per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura, con riferimento soltanto a quelle rese e ricevute dal 1° luglio 2011 (es. le operazioni dei commercianti al dettaglio e degli artigiani documentate a mezzo ricevuta fiscale o scontrino fiscale. Gli stessi operatori, pertanto, devono ottenere sul punto vendita i dati identificativi – fra cui il codice fiscale – dei clienti che effettuano acquisti superiori a 3.600 euro Iva compresa, rimanendo esclusi dalla comunicazione gli acquisti effettuati con carte di credito, di debito o prepagate emesse da intermediari finanziari nazionali o esteri con stabilimento in Italia – ultra).

Il limite è pari a 3.600 euro anche per i soggetti che, pur avendo l’obbligo di documentare le operazioni mediante emissione di fattura, non hanno l’obbligo di indicare separatamente l’imposta (es. agenzie di viaggi e turismo che applicano il regime speciale IVA ai sensi dell’art. 74-ter del D.P.R. n° 633 del 1972. Si rammenta che per l’attività di intermediazione svolta dalle agenzie di viaggi e turismo in nome e per conto dei vettori – come nel caso della vendita al pubblico di biglietteria aerea, nazionale ed internazionale, di biglietteria ferroviaria e marittima e di altri servizi similari – le operazioni rilevanti ai fini IVA, effettuate dalle agenzie di viaggio intermediarie, concernono le fatture emesse dalle stesse agenzie per le provvigioni corrisposte dai vettori per lo svolgimento dell’attività di intermediazione: nella specie, oggetto di adempimento sono le operazioni di corrispettivo pari o superiore a 3.000 euro).

(continua http://www.questidenari.com/?p=4462)

Aliquote 2011: contributi per gestione separata, artigiani e commercianti

Le aliquote contributive per la gestione separata (http://www.questidenari.com/?tag=gestione-separata art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n° 335) sono invariate nel 2011 al 26,72% per tutti i soggetti iscritti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie (26% IVS + 0,72% aliquota aggiuntiva), e al 17% per i soggetti titolari di pensione o muniti di altra tutela pensionistica obbligatoria (soggetti coperti).

Il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, facendo uso del modello F24 (telematico nel caso dei titolari di partita IVA).

L’onere contributivo rimane totalmente a carico dei professionisti iscritti alla gestione separata, ed il versamento dei contributi deve essere eseguito alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2010, 1° acconto 2011 e 2° acconto 2011) a mezzo modello telematico F24.

Dette aliquote (26,72% e 17,00%) sono applicate per l’anno 2011 ai redditi degli iscritti alla gestione separata fino al massimale di reddito per euro 93.622.

L’accredito dei contributi è basato sul minimale di reddito che, per l’anno 2011, è fissato ad euro 14.552; in caso di mancato raggiungimento di detto minimale alla fine dell’anno, verrà operata una contrazione dei mesi accreditati in proporzione al contributo versato (art. 2, 29° della L. 335/1995).

Risultano invariate anche le aliquote di computo (per il calcolo della pensione) al 26% per i soggetti non iscritti ad altra gestione pensionistica obbligatoria e al 17% per tutti gli altri iscritti (ulteriori approfondimenti dalla fonte: Circolare INPS n° 30 del 9 febbraio 2011).

Anche per artigiani e commercianti (http://www.questidenari.com/?tag=autonomi) sono invariate le aliquote contributive per l’anno 2011.

Per i soli commercianti è prorogato fino al 31/12/2013 l’obbligo al versamento del contributo da calcolarsi con l’aliquota aggiuntiva dello 0,09% ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale (art. 19-ter, 2°, legge n° 2 del 28 gennaio 2009).

Nel 2011 il reddito minimo annuo a base del calcolo per il contributo pensionistico IVS degli artigiani e degli esercenti attività commerciali (da versare in rate trimestrali) è pari ad euro 14.552.

Il massimale (sulla cui differenza rispetto al minimale viene computato il contributo residuo eventuale da versare in due acconti di pari importo e saldo, da aggiungersi al contributo “fisso” nei limiti del minimale di reddito) è pari ad euro 71.737 – che aumenta ad euro 93.622 per gli iscritti dal gennaio 1996 senza possibilità di frazionamento su base mensile.

Sul reddito minimale e per lo scaglione di reddito compreso tra il minimo annuo ed euro 43.042, il contributo per i titolari di qualunque età si applica nella misura del 20% per gli artigiani e del 20,09% per i commercianti, mentre per i collaboratori di età fino a 21 anni il contributo si applica nella misura del 17% per gli artigiani e del 17,09% per i commercianti.

Per lo scaglione di reddito compreso tra euro 43.042,01 ed il massimale, il contributo per i titolari di qualunque età si applica nella misura del 21% per gli artigiani e del 21,09% per i commercianti, mentre per i collaboratori di età fino a 21 anni si applica nella misura del 18% per gli artigiani e del 18,09% per i commercianti (in breve: +1% rispetto al precedente scaglione).

I contributi devono essere pagati – a mezzo modelli di pagamento unificato F24 – alle scadenze del 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre 2011 e 16 febbraio 2012 per il versamento delle 4 rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito, ed entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2010, primo acconto 2011 e secondo acconto 2011 (ulteriori approfondimenti dalla fonte: Circolare INPS n° 34 del 10 febbraio 2011).

Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva: dati clienti e fornitori secondo il Provvedimento del 22/12/2010

Col provvedimento del 22 dicembre 2010 l’Agenzia delle Entrate ha attuato la norma relativa al Decreto-legge 31 maggio 2010, n° 78 – convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n° 122 (art. 21: http://www.questidenari.com/?tag=comunicazione-telematica) – introduttiva dell’obbligo di trasmissione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. Inizialmente sono escluse le operazioni Iva non soggette all’obbligo di emissione della fattura effettuate fino al 30 aprile 2011 quali, per esempio, quelle relative al commercio al dettaglio.

Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) che effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta.

L’obbligo di comunicazione riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, rese e ricevute dai soggetti passivi, per le quali, nel corso del periodo d’imposta, i corrispettivi dovuti dal cessionario al cedente (o dal committente al prestatore) sono pari o hanno superato la soglia dei 3.000 euro al netto dell’Iva applicata.

Detta soglia è elevata a 3.600 euro, comprensiva dell’Imposta sul Valore Aggiunto, per le operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione, ovvero quelle per cui il cessionario (o committente) risulti essere il consumatore finale (operazioni business to consumer).

La stipulazione di diversi contratti fra loro collegati, ai fini del calcolo del limite, comporta la valutazione dell’ammontare complessivo dei corrispettivi previsti.

Nel caso dei contratti di appalto, fornitura, somministrazione e quelli da cui derivano corrispettivi periodici, la comunicazione va effettuata solo quando i corrispettivi dovuti per l’intero anno solare risultano di importo complessivo non inferiore a 3.000 euro.

Al fine di consentire l’introduzione graduale del provvedimento, per il periodo d’imposta 2010 la soglia stabilita è innalzata (in ogni caso) a 25.000 euro ed è posticipato al 31 ottobre 2011 il termine entro cui deve essere effettuata la comunicazione, peraltro limitata alle sole operazioni effettuate tra soggetti Iva (operazioni business to business soggette all’obbligo di fatturazione).

Le operazioni relative ad importazioni ed esportazioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n° 633, sono escluse dall’obbligo di comunicazione, come sono altresì escluse, in fase di prima applicazione, le operazioni rilevanti ai fini dell’IVA per le quali non ricorra l’obbligo di emissione della fattura e che vengano effettuate fino al 30 aprile 2011.

Nella comunicazione vanno indicati, per ciascuna cessione o prestazione:

– l’anno di riferimento

– la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale del cedente, prestatore, cessionario o committente

– i corrispettivi dovuti dal cessionario o committente, o al cedente o prestatore, e l’importo dell’IVA applicata o la specificazione che si tratta di operazioni non imponibili o esenti; per le operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali non ricorre l’obbligo della fattura, i corrispettivi comprensivi dell’IVA applicata (per le operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione, il committente o il commissionario è tenuto a fornire la propria partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale, ovvero i dati di cui all’art. 4, 1° comma, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n° 605).

I soggetti obbligati alla comunicazione effettuano la stessa aggregata per anno entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento per le operazioni.

La trasmissione dei dati avviene tramite il servizio telematico Entratel ovvero Internet (Fisconline), e l’Agenzia delle Entrate attesta la riuscita trasmissione dei dati mediante ricevuta contenuta in un file munito del codice di autenticazione (Entratel) o del codice di riscontro per il servizio Internet (Fisconline). La ricevuta sarà disponibile entro i 5 giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all’Agenzia delle Entrate.

Ulteriori approfondimenti dal testo del Provvedimento (Prot. n. 2010/184182) che è possibile scaricare (in formato pdf) dal sito web dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it all’interno della sezione “Provvedimenti, Circolari e Risoluzioni”.

(per alcuni esempi sull’aggiornamento dei programmi di contabilità Iva a seguito dell’introduzione dell’obbligo di comunicazione telematica si legga http://www.questidenari.com/?p=3591)

(per il significato di collegamento negoziale, l’elemento formale della fattura e gli altri chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate forniti nel documento dell’11 ottobre 2011 si legga “Collegamento negoziale, fattura e ricevuta fiscale: comunicazione delle operazioni con importo non inferiore alla soglia di rilevanza ai fini Iva (3.000, 3.600 o 25.000 euro)”)

Acconto Irpef al 79%

Al momento non si tratta ancora di una riduzione della pressione fiscale inquadrata nell’ottica della revisione sistemica, ma si può parlare di un intervento finalizzato a ritardare nel tempo il pagamento dell’Irpef nella misura di 20 punti percentuali.

Il prossimo 30 novembre, infatti, piccole e medie imprese, ditte individuali, società di persone e titolari di partita Iva che pagano l’Irpef, con esclusione dei lavoratori dipendenti che versano le tasse in busta paga (eccetto quelli titolari di redditi aggiuntivi per la seconda casa, o per l’incasso di collaborazioni, ed eccetto coloro che hanno redditi assimilabili a quelli da lavoro, come i separati che percepiscono un assegno familiare), verseranno un acconto ridotto al 79% dell’imposta dovuta, trattenendo così nelle tasche la maggiore liquidità che sarà recuperata in sede di conguaglio 2010.

Ires e Irap restano esclusi dalle disposizioni del decreto legge approvato ieri dal Consiglio dei Ministri: il provvedimento, quindi, non vale per le società di capitali (Spa ed Srl), ma a beneficiarne saranno le micro-imprese ed il “popolo della partita Iva” che presentano la dichiarazione “Unico”.

Fonte: IlSole24Ore

Inizio attività imprenditoriale o autonoma /2

  

 In riferimento alle persone fisiche, quindi gli imprenditori individuali, si deve distinguere fra 3 categorie: gli artigiani, i commercianti e i professionisti.

Il professionista, per esercitare la sua attività, necessita di iscrizione ad un albo professionale di categoria (avvocati, dottori commercialisti, medici, agronomi, notai, etc.) ottenuta dopo il superamento dell’esame di abilitazione di Stato.

Successivamente, questa figura necessita di partita iva, per la quale si rimanda alla puntata N° 1 (http://www.questidenari.com/?p=121).

Per gli artigiani, non sempre lo svolgimento dell’attività è subordinato al possesso di qualifiche specifiche conseguite con titoli di studio oppure lavorando alle dipendenze di società o ditte individuali che già le possiedono; alcune volte, invece, le qualifiche sono richieste come nel caso delle installazioni di impianti che impongono specifici requisiti.

Il primo step è quello di richiedere la partita iva e presentare domanda di iscrizione all’ufficio delle attività produttive del comune di residenza.

La domanda viene presentata in triplice copia a seguito del versamento dei diritti.

Successivamente, tramite i vigili urbani l’ufficio provvede ad eseguire un’ispezione per verificare l’attendibilità della domanda presentata.

Espletata questa formalità, viene trasmessa la relazione alla commissione provinciale per l’artigianato che si riunisce e delibera l’iscrizione nell’apposito Albo delle imprese artigiane.

Resta in capo all’imprenditore l’iscrizione all’INAIL, e questo deve avvenire prima dell’inizio dell’attività produttiva.

Infine, per quanto concerne i commercianti, si presenta una situazione diversa che varia in base al territorio di esercizio dell’attività.

Infatti, in determinate zone alcune autorizzazioni amministrative sono contingentate (bar, ristoranti, etc.) e, a differenza delle altre categorie commerciali, non vengono rilasciate liberamente.

Ad esempio, per i negozi di abbigliamento o le profumerie, è sufficiente presentare il modello COM all’ufficio delle attività produttive e poi, 30 giorni dopo, si può esercitare l’attività commerciale.

Successivamente, entro 6 mesi dalla data di presentazione del modello COM, si deve presentare copia dello stesso alla C.C.I.A.A. di competenza con il modello d’iscrizione al REA (registro esercenti attività).

Altre categorie (gioiellerie, autotrasporti, investigazioni, mediatori, etc.), invece, non sono soggette alla procedura su riportata, ma necessitano di autorizzazione di enti diversi, quali la Questura, la Prefettura e la Provincia.

 

FINE PUNTATA N° 2 – le autorizzazioni