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Collegamento negoziale, fattura e ricevuta fiscale: comunicazione delle operazioni con importo non inferiore alla soglia di rilevanza ai fini Iva (3.000, 3.600 o 25.000 euro)

Col documento datato 11 ottobre 2011, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di risposte ai quesiti pervenuti dalle Associazioni di categoria in materia di “comunicazione all’Anagrafe Tributaria delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a euro tremila” (art. 21 del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010).

Il concetto di collegamento negoziale, definito dalle Entrate con la Circolare 24/E del 30 maggio 2011, si realizza nella prassi quando le parti di un rapporto perseguono un risultato economico unitario e complesso realizzato attraverso una pluralità coordinata di contratti (Mantovani e Santacroce).

Il collegamento negoziale, che origina dalla legge o dall’autonomia negoziale, può riferirsi all’elemento soggettivo o a quello oggettivo e, qualora sia pattuito il pagamento di corrispettivi periodici, la soglia è riferita ai corrispettivi anche se i versamenti effettuati in un specifico periodo risultano inferiori al limite.

Con carattere di novità rispetto ai chiarimenti contenuti nella Circolare 24/E del 2011, il fattore di collegamento delle operazioni è l’elemento formale della fattura, documento che rappresenta l’operazione oggetto di comunicazione: l’importo della fattura viene utilizzato per verificare il superamento della soglia di rilevanza (invece dell’ammontare delle singole operazioni certificate nella fattura stessa), come si evince dall’esempio della fattura riepilogativa differita redatta per diverse operazioni commerciali. Ma anche in assenza del fattore di collegamento, l’ammontare della fattura può imporre l’obbligo della comunicazione e l’indicazione dell’operazione prevalente (cessione o prestazione). Ciò avviene in caso di fattura cointestata (es. parcella del notaio rilasciata agli eredi o fattura nel settore edilizio): la relativa operazione va comunicata per ognuno degli intestatari utilizzando distinti record di dettaglio; se l’importo totale della fattura supera la soglia e per uno dei cointestatari l’importo è minore di euro 3.000, la “modalità di pagamento” da utilizzare è l’importo frazionato.

In merito alla qualificazione soggettiva dell’operatore, il documento dell’11 ottobre 2011 evidenzia il trattamento della fattura di acquisto (con ammontare superiore alla soglia e priva di addebito dell’imposta) che un soggetto passivo IVA riceve da contribuenti minimi specificando che la fattura costituisce oggetto di comunicazione per il ricevente, a prescindere dagli obblighi del contribuente minimo.

Se la fattura attiene ad un importo con sconto condizionato sul totale del documento, la comunicazione va effettuata per l’importo al netto dello sconto (e cioè per l’effettiva somma incassata).

Infine, il documento – che è possibile scaricare in formato pdf dal sito dell’Agenzia delle Entrate – sottolinea come l’emissione di ricevuta fiscale (no fattura), emessa da un albergo (es.) verso soggetto passivo d’imposta, imponga l’effettuazione dello scorporo dell’imposta (campi separati per imponibile e imposta nel tracciato record).