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BTP Italia indicizzato all’inflazione italiana: sottoscrizione dal 19 al 22 marzo 2012

Attraverso l’home banking di casa propria abilitato alla funzione di trading on line, in alternativa alla prenotazione presso sportello bancario, dalle ore 9:00 del 19 marzo prossimo fino alle ore 17:30 del successivo giovedi 22 sarà possibile sottoscrivere il nuovo BTP Italia, la prima emissione del MEF relativa al titolo pubblico indicizzato all’inflazione italiana (indice ISTAT FOI ex tabacchi dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati).

Il BTP Italia, durata 4 anni, viene emesso alla pari (prezzo di emissione 100), senza commissioni, e collocato direttamente a prezzo fisso sul MOT col taglio minimo acquistabile di 1.000 euro (ulteriori acquisti per multipli di mille euro).

Nel corso della sua durata, ovvero fino alla scadenza del 26 marzo 2016, il titolo pubblico paga cedola semestrale posticipata sulla base di un tasso cedolare (reale) fisso annuo (maggiore o uguale al tasso cedolare reale minimo annuo garantito comunicato all’annuncio dell’emissione in data 16/03/2012) stabilito al termine del collocamento e applicato al capitale rivalutato per l’indice FOI senza tabacchi. In breve, la cedola risulta pari alla metà del tasso cedolare reale annuo moltiplicato per il capitale rivalutato, ottenuto applicando l’indice FOI ex tabacchi al valore nominale acquistato. Data di godimento e regolamento è il giorno 26 marzo 2012, a partire dal quale i titoli sono negoziabili liberamente sul MOT.

In caso di deflazione nel semestre, la relativa cedola (floor) si ottiene applicando il tasso reale minimo al capitale non rivalutato. In caso di inflazione nei semestri seguenti, la rivalutazione del capitale è riconosciuta solo se l’indice torna sopra il livello massimo raggiunto nel corso del periodo d’investimento.

A scadenza, in unica soluzione, avviene il rimborso del valore nominale non rivalutato.

Per gli investitori che mantengono il governativo in portafoglio fino a scadenza, è previsto un premio fedeltà quantificato nel 4 per mille lordo del valore nominale acquistato all’emissione dalle persone fisiche.

La tassazione prevista è commisurata all’aliquota del 12,5%.

(per il codice Isin ed il tasso reale minimo: “BTP Italia (ISIN IT0004806888): tasso minimo 2,25%“)

Conto deposito: garanzie sulle somme e imposta di bollo

Dopo aver valutato le novità fiscali delle manovre di luglio e agosto, la volatilità elevata dei mercati, e preso atto che tra i risparmiatori si fa sempre più labile il (falso) concetto di rischio-zero, le banche hanno reagito da diverse settimane indicando alla clientela soluzioni finanziarie caratterizzate da un basso grado di costo, rischio e complessità. Sulla proposta del conto deposito, in particolare, è in atto una forte concorrenza giocata sul filo dello zero virgola in termini di maggiorazione percentuale di rendimento offerto da un istituto rispetto ai competitors.

E’ bene chiarire che se l’acquisto di un titolo di Stato espone al rischio di default del Paese emittente, l’accensione di un conto deposito espone al rischio di fallimento della banca. Nella peggiore ipotesi, a ristoro delle eventuali perdite di denaro del correntista, giungerebbe in soccorso il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) a cui devono aderire tutte le banche italiane e le filiali italiane di banche extracomunitarie (alle filiali di banche comunitarie, invece, è lasciata la possibilità di aderire volontariamente al FITD).

La garanzia prestata a favore del depositante, per ogni intestatario del conto a prescindere dal numero di conti posseduti e per ogni banca indipendentemente dall’esistenza di una pluralità di istituti presso i quali siano accesi diversi rapporti, arriva fino alla somma di 100.000 euro per effetto del Decreto Legislativo 24 marzo 2011, n. 49, di recepimento della Direttiva 2009/14/CE nell’ordinamento italiano. Se ad esempio il correntista possiede presso la banca A un conto con saldo pari a 90mila euro ed un conto cointestato con saldo 30mila euro, per complessivi (90 + 30:2) 105mila euro, e possiede presso la banca B un conto con saldo pari a 110mila euro, la garanzia a suo favore sarà pari ad euro 100mila presso la banca A ed euro 100mila presso la banca B. Ovviamente, se lo stesso correntista fosse titolare soltanto del primo conto per euro 90mila, a tale cifra corrisponderebbe il limite della relativa copertura.

Un punto di forza del conto deposito, al momento, è rappresentato dall’assolvimento dell’imposta di bollo che alcune banche hanno scelto di offrire alla nuova clientela: il sollevamento dai relativi oneri, in tal modo accollati in capo all’intermediario, si aggiungerebbe all’agevolazione della tassazione sugli interessi che scenderà dal 27% al 20% a partire dal 1° gennaio 2012.

Precisamente, il conto deposito non è colpito dall’imposta di bollo per (almeno) euro 34,20, attinente alla comunicazione periodica del deposito titoli e all’estratto conto inviato da banche e Poste, ma è soggetto all’imposta di

–        euro 14,62 per ogni contratto, indipendentemente dal numero degli esemplari o copie, come stabilito dalla nota 2-bis all’art. 2 della Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che regolamenta la disciplina degli atti soggetti ad imposta fin dall’origine, ed

–        euro 1,81 per ogni estratto conto generico e documento relativo ad operazioni di accredito o di addebito, quando la somma supera 77,47 euro, come stabilito dall’art. 13, comma 2, della stessa Tariffa.

In merito ad entrambe le tipologie di imposta di bollo, infine, è utile ricordare che detti oneri non sono dovuti se le movimentazioni del conto deposito vengono effettuate come contropartita del conto corrente di appoggio, presso la stessa banca e per lo stesso titolare: il bollo sul conto di corrispondenza, infatti, rappresenta un’imposta sostitutiva di quella dovuta per gli altri atti e documenti inerenti a rapporti regolati mediante lo stesso conto. Come ricorda anche la Risoluzione n. 160/E dell’Agenzia delle Entrate dell’11 novembre 2005:

….. il legislatore ha concentrato il prelievo dell’imposta di bollo sullo specifico documento bancario che è l’estratto del conto corrente di corrispondenza (articolo 13, comma 2-bis), esentando, nel contempo, tutti gli altri documenti, richiamati nella nota 3-ter, purché relativi a rapporti regolati mediante il menzionato conto corrente. Sono esenti, in particolare, in quanto regolati su conto corrente bancario:

–        i contratti relativi alle operazioni bancarie e finanziarie e i contratti di credito al consumo (art. 2, nota 2-bis tariffa parte prima);

–        gli assegni (art. 9 tariffa parte prima);

–        le quietanze, le note, i conti e le fatture (art. 13, comma 1 della tariffa parte prima);

–        documenti di addebitamento/accreditamento e gli estratti conto (art. 13, comma 2 della tariffa parte prima);

–        le ricevute (art. 14 tariffa parte prima);

–        in generale, tutti i documenti che afferiscono il rapporto di conto corrente.

(per le novità relative all’imposta di bollo a partire dal 1° gennaio 2012 si legga “Bollo su conto corrente bancario e postale, su deposito titoli, buoni fruttiferi postali e fondi comuni d’investimento per il decreto-legge n. 201 del 2011 convertito in legge (art. 19, commi 1-3)”)

Il ricorso al Giudice di Pace per le multe: art. 204-bis del nuovo Codice della Strada

(continua dall’articolo http://www.questidenari.com/?p=3917)

Se il Prefetto respinge il ricorso, entro il termine descritto e comunque non prima dell’ordinanza-ingiunzione, è possibile rivolgersi al Giudice di Pace che sarà chiamato ad esprimere un giudizio di legittimità sull’accertamento, a valutare la verbalizzazione o altro.

Il ricorso al giudice, se è opportuno per questioni complesse riguardanti circostanze da provare, diviene obbligatorio nei casi di mancata trascrizione al P.R.A dell’atto di vendita dell’auto (da parte dell’acquirente o dell’agenzia incaricata) o di ricezione di cartella esattoriale per il pagamento della multa che sia risultato insufficiente, ritardato o mancato.

Al fine di provare le proprie ragioni, è possibile produrre in giudizio documenti, fotografie, atti amministrativi, certificati medici, denunce e ricevute, indicare testimoni che abbiano assistito ai fatti avvenuti oppure chiedere l’effettuazione di perizie tecniche o sopralluoghi.

La presentazione del ricorso deve essere effettuata al Giudice di Pace competente per territorio del luogo (indicato su verbale) in cui è avvenuta la violazione al Codice della Strada – sul sito web www.giustizia.it è riportato un motore di ricerca per Comune dal quale è possibile estrapolare indirizzi, numeri di telefono e fax, e-mail relativi agli uffici del GdP. Le modalità di presentazione sono costituite dalla spedizione di raccomandata A/R o dalla consegna delle copie cartacee (una delle quali, timbrata per accettazione, sarà conservata dal ricorrente) da effettuarsi personalmente presso la cancelleria del giudice.

La presentazione comporta il pagamento di un contributo unificato di 33 euro per un valore della causa fino ad euro 1.033, oppure la corresponsione di un importo pari alla somma di 8 euro per marca da bollo e di un contributo crescente così determinato:

–        euro 33 per un valore della causa da euro 1.033,01 fino ad euro 1.100

–        euro 77 per un valore della causa da euro 1.100,01 fino ad euro 5.200

–        euro 170 per un valore della causa da euro 5.200,01 fino ad euro 15.493

–        euro 187 per un valore della causa indeterminabile.

Il fac-simile del ricorso è disponibile, oltre che nella cancelleria civile dell’ufficio del Giudice di Pace, anche sul sito web della Polizia di Stato: il documento, debitamente firmato, contiene espressa indicazione della richiesta di annullamento del verbale e di tutti gli atti conseguenti, ed esplicita la richiesta di sospensione provvisoria del provvedimento impugnato e delle eventuali sanzioni accessorie che siano state comminate (cioè multa, punti patente etc. L’accoglimento della richiesta, per alcuni casi, comporterebbe la restituzione della patente di guida).

Dallo scorso anno 2010, infatti, il giudice sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato solo per gravi e documentati motivi in presenza dei quali, entro 20 giorni dal deposito del ricorso, fissa con decreto l’udienza di comparizione.

Come recita l’art. 204-bis, al comma 3-bis, del Codice della Strada riformato, l’udienza viene fissata entro 30 giorni dalla data di notifica del decreto effettuata dalla cancelleria a mezzo fax o posta elettronica (i giorni diventano 60 se il luogo della notifica si trova all’estero).

Art. 204-bis. Ricorso al giudice di pace.

(omissis)

3. Il ricorso e il decreto con cui il giudice fissa l’udienza di comparizione sono notificati, a cura della cancelleria, all’opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e ai soggetti di cui al comma 4-bis, anche a mezzo di fax o per via telematica all’indirizzo elettronico comunicato ai sensi dell’articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123.

3-bis. Tra il giorno della notificazione e l’udienza di comparizione devono intercorrere termini liberi non maggiori di trenta giorni, se il luogo della notificazione si trova in Italia, o di sessanta giorni, se si trova all’estero. Se il ricorso contiene istanza di sospensione del provvedimento impugnato, l’udienza di comparizione deve essere fissata dal giudice entro venti giorni dal deposito dello stesso.

Se l’assistenza di un legale non è obbligatoria, tuttavia il ricorrente potrebbe beneficiare dell’apporto di un avvocato per allegare copia delle sentenze di altri giudici, o dei riferimenti normativi utili a sostenere la tesi di infondatezza della contestazione, alla copia del verbale e a tutti i rimanenti documenti (supra).

Per i ricorrenti che risiedono in un comune diverso da quello ove ha sede il giudice, le comunicazioni relative alla fissazione del giorno dell’udienza o alla notifica del deposito della sentenza vengono solitamente consegnate alla cancelleria.

E’ la cancelleria, infine, a trasmettere la sentenza con cui viene accolto o rigettato il ricorso, nel quale ultimo caso è obbligatorio il pagamento della multa entro 30 giorni dalla notifica della sentenza stessa, a meno che non si decida di presentare appello in tribunale.

La sentenza di rigetto del ricorso, oltre a costituire titolo esecutivo per la riscossione coatta delle somme di denaro imposte dal Giudice di Pace (6° comma), comporta la necessaria applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida (8° comma).

(continua http://www.questidenari.com/?p=4111)

(per i nuovi termini del ricorso al Giudice di Pace in caso di violazioni commesse dal 6 ottobre 2011, per i nuovi importi del contributo unificato stabiliti dal D.L. 98/2011 convertito in legge e per l’impugnazione delle sole sanzioni amministrative accessorie si legga http://www.questidenari.com/?p=5531)

Polizza auto on line: più trasparenza e responsabilità dal 15 luglio 2010

Regole nuove per le polizze on line. Il successo crescente dell’assicurazione auto “stipulata” col mouse ha indotto l’Isvap a varare regole che obbligano le compagnie ad un comportamento di maggiore trasparenza; al tempo stesso, le assicuratrici devono investire maggiormente sulle risorse umane (regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo, pubblicato il 6 aprile 2010 sulla Gazzetta Ufficiale, valido sia per il ramo “danni” che per quello “vita”).

Le compagnie che vendono polizze RC auto, ma anche altri prodotti, entro il 15 luglio prossimo dovranno dedicare un numero minimo di ore alla formazione del personale e, anche quando il call center risultasse in outsourcing, dovranno nominare un coordinatore assumendosi la piena responsabilità del servizio.

Tra gli altri cambiamenti ci sarà l’impossibilità di includere in automatico la polizza incorporandola in un altro servizio come (ad esempio) un finanziamento, ed il divieto di porre in essere procedure finalizzate a disincentivare gli utenti con profilo assicurativo più rischioso, come avviene per la pratica di utilizzo dei numeri telefonici a pagamento (anziché gratuiti) che forniscono informazioni ai residenti nelle zone del meridione a più alto tasso di sinistrosità.

Le sanzioni previste in caso di mancata osservanza da parte della compagnia assicuratrice, eventualmente segnalata dagli stessi utenti/potenziali clienti, potranno arrivare fino a 5 milioni di euro.

Concluso l’accordo a distanza a mezzo telefono o contatto Internet, il cliente riceverà il contratto (in formato cartaceo o elettronico) da restituire firmato a mezzo posta ordinaria o via fax.

Il contrassegno RCA ed il certificato assicurativo dovranno pervenire al cliente entro i 5 giorni successivi al pagamento del premio. Il neo-assicurato, nel frattempo, potrà circolare con altri documenti che attestino l’avvenuto pagamento del premio.

Il diritto di recesso dal contratto negoziato a distanza può essere esercitato nei 14 giorni successivi alla sottoscrizione.

Fonte: IlSole24Ore

(per il divieto di tacito rinnovo riguardante sia le compagnie assicurative tradizionali che le compagnie telefoniche/on line: “DECRETO LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179: esclusione del tacito rinnovo per la polizza R.C. Auto, collaborazione tra intermediari e polizze vita “dormienti” (art. 22)“)