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Conto deposito, titoli, buoni postali, fondi comuni e polizze vita: imposta di bollo secondo il D.M. 24 maggio 2012 e tassazione delle rendite

Con le ultime disposizioni attuative del Decreto Ministeriale 24 maggio 2012 è stata specificata l’applicazione dell’imposta di bollo proporzionale sul valore di mercato che colpisce nella misura dello 0,1% per il 2012, e nella misura dello 0,15% per il 2013, le giacenze puntuali dei prodotti finanziari calcolate al termine del periodo rendicontato, ovvero al 31.12 in assenza di rendicontazione e per i buoni fruttiferi postali (art. 3, 1°). L’imposta non è dovuta per valori dei buoni postali fruttiferi non superiori ad euro 5.000, essendo “considerati tutti i buoni fruttiferi di cui il cliente risulti intestatario presso Poste italiane S.p.A., esclusi i buoni postali fruttiferi emessi in forma cartacea prima del 1° gennaio 2009” (art. 3, 5°).

Sugli stessi fondi comuni di investimento, nonché sui titoli relativi ad azioni ed obbligazioni bancarie e societarie, era intervenuta la riforma fiscale con l’unificazione della tassazione sulle rendite finanziarie nella misura del 20% – ad eccezione dei titoli di Stato italiani e dei Buoni postali di risparmio presenti nella forme di gestione collettiva del risparmio, colpiti nella misura agevolata del 12,5% invariata anche dopo la riarticolazione delle aliquote di cui al D.L. 138/2011 (“DECRETO-LEGGE 138 del 2011 convertito con la LEGGE 148 del 2011: tassazione delle rendite finanziarie (art. 2, commi 6-12 e 27)”).

Tra i prodotti finanziari vengono compresi i depositi bancari e postali anche rappresentati da certificati.

In ordine al criterio temporale “pro rata temporis” adottato, l’ art. 3, 2°, del D.M. 24 maggio 2012 specifica:

Il periodo di riferimento per il calcolo dell’imposta dovuta è l’anno civile. Se le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell’anno ovvero in caso di estinzione o di apertura dei rapporti in corso d’anno, l’imposta è rapportata al periodo rendicontato”.

Ad esclusione della disciplina relativa ai conti deposito, assoggettati ad imposta di bollo proporzionale col D.L. 16/2012 sulle “semplificazioni tributarie”, rimane valida la suddivisione fra imposte dovute introdotta dal D.L. “Salva Italia”: “Bollo su conto corrente bancario e postale, su deposito titoli, buoni fruttiferi postali e fondi comuni d’investimento per il decreto-legge n. 201 del 2011 convertito in legge (art. 19, commi 1-3)”. Anche per il conto deposito la tassazione sui rendimenti è stata armonizzata al 20%.

L’imposta di bollo, applicata nella misura minima annua di Euro 34,20 e nella misura massima di Euro 1.200 limitatamente al 2012, deve essere considerata in relazione alla somma complessiva dei prodotti detenuti presso lo stesso intermediario (art. 3, 4°). Il Mef, difatti, ha escluso che diversi rapporti tutti intestati alla stessa persona possano dare luogo all’applicazione del bollo tante volte quanti sono i rapporti stessi.

In caso esista una pluralità di gestori che esercitano attività bancaria, finanziaria o assicurativa, ai fini della tassazione le comunicazioni periodiche sono inviate dal soggetto “che intrattiene direttamente con il cliente un rapporto di custodia, amministrazione, deposito, gestione o altro stabile rapporto” (art. 3, 6°).

Per le comunicazioni relative a polizze di assicurazione ad alto contenuto finanziario (unit linked e index linked), a polizze di capitalizzazione e a buoni postali fruttiferi, l’imposta di bollo per ciascun anno è dovuta all’atto del rimborso o riscatto (art. 3, 7°). Non sono toccate dall’imposta di bollo le polizze tradizionali del ramo I (corrispondono prestazioni rivalutabili attraverso la partecipazione ad un fondo interno di gestione separata che consente l’acquisizione dei diritti e, contestualmente, coprono dal rischio morte, invalidità permanente e perdita dell’autosufficienza) né i fondi pensione, sui rendimenti dei quali è prevista la tassazione agevolata dell’11%. Per le polizze vita, invece, è prevista l’aliquota impositiva del 20% sulle rendite finanziarie.

(continua “Conto corrente e libretti di risparmio: imposta di bollo secondo il D.M. 24 maggio 2012 e tassazione delle rendite“)

Atlantia TF 2012-2018: analisi rischio-rendimento

Premessa. In passato Atlantia aveva comunicato che il prestito obbligazionario di nuova emissione avrebbe potuto pagare cedole a tasso fisso o variabile. La scelta di emettere unicamente bond a tasso fisso evidenzia la volontà di copertura dal rischio di tasso in vista di una possibile inversione di tendenza nei prossimi sei anni, considerati gli attuali tassi bassi (ai minimi storici nell’ultimo decennio).

Quale può essere il rendimento effettivo a scadenza del titolo? Assumendo la costanza del tasso mid swap a 6 anni di recente quotazione (poco sopra l’1% al 20 novembre 2012) e ipotizzando per prudenza la fissazione di un margine minimo, il rendimento lordo si attesterebbe sul 3,6%.

A quale titolo paragonare l’obbligazione? E’ opportuno paragonare l’obbligazione Atlantia ad un titolo avente stessa durata (in difetto: durata residua simile), stesso rating e stesso flusso cedolare a tasso fisso. In attesa che venga formulato il giudizio sul prestito (separato da quello su emittente/garante) per l’analisi rischio-rendimento e posto che non vi è alcuna certezza sulla costanza dello stesso giudizio per tutta la durata delle obbligazioni, è possibile utilizzare il paragone col Btp 4,5% 1.8.2018 che in data 16/09/2012 presentava rendimento lordo poco sotto il 3,9% se portato a scadenza.

Conclusioni. Sembra che Atlantia abbia voluto offrire un bond retail con un rendimento non troppo distante da quello dei governativi facendo affidamento sulla più contenuta volatilità, solitamente apprezzata dai piccoli investitori.

In ogni caso si ricorda che al Btp va applicata l’aliquota d’imposta del 12,5% secondo il regime fiscale vigente mentre le obbligazioni Atlantia scontano l’imposizione al 20% (rendimento netto 2,88% secondo le ipotesi sopra riportate). L’imposta di bollo, applicata sul complessivo valore di mercato degli strumenti finanziari o, in mancanza, sul loro valore nominale o di rimborso, colpisce con l’aliquota dello 0,1% annuale nell’anno 2012 e con l’aliquota dello 0,15% annuale a decorrere dall’anno 2013 (nella misura minima di Euro 34,20 e, limitatamente al 2012, nella misura massima di Euro 1.200,00).

(per la fissazione del tasso effettivo a scadenza: “Obbligazioni Atlantia TF 2012-2018: rendimento lordo 3,703%”)

BTP Italia 22.10.2016: tasso definitivo invariato al 2,55%

E’ rimasto al 2,55%, pari al minimo garantito, il tasso cedolare (reale) annuo definitivo pagato in due cedole semestrali dal BTP Italia 22.10.2016 (ISIN IT0004863608, godimento e regolamento 22/10/2012, scadenza 22/10/2016).

La cedola semestrale posticipata è pari alla metà del tasso (reale) annuo definitivo moltiplicato per il capitale rivalutato.

La rivalutazione semestrale del capitale, corrisposta unitamente alla cedola, è calcolata in base all’Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI senza tabacchi) applicato al valore nominale acquistato del Btp Italia a 4 anni.

Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze

(per la successiva emissione del Btp Italia 4 anni: “BTP Italia 22.04.2017 (ISIN IT0004917958): tasso minimo 2,25%“)

Decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169: le sanzioni dal 17 ottobre 2012 per l’assegno emesso all’ordine del traente e per i libretti al portatore

(continua da “Antiriciclaggio: responsabilità per traente, girante e beneficiario dell’assegno secondo il D.Lgs. 169/2012”)

In base al contenuto descritto del decreto correttivo, la circolazione come titolo al portatore di un assegno bancario o postale emesso all’ordine del traente comporta per tutti i soggetti coinvolti nell’operazione la sanzione dall’1% al 40% della somma trasferita, col minimo di 3.000 euro a prescindere dalla (eventuale) entità modesta dell’importo e senza possibilità di oblazione al 2% come chiarito al punto 2, lettera c), dalla Circolare n. 2 del Ministero dell’Economia e delle Finanze datata 16 gennaio 2012. Inoltre nel caso di assegno recante indicazione di una cifra superiore a 50 mila euro è previsto l’innalzamento della sanzione minima al 5% della somma.

Il decreto legislativo 169 del 2012 interviene anche a razionalizzare la disciplina antiriciclaggio in materia di libretti di deposito bancari o postali al portatore che, come è noto, con l’art. 49 del DLgs. 231/2007 impone:

–        il limite di 999,99 euro del relativo saldo (12°),

–        l’adeguamento del saldo entro la medesima soglia o l’estinzione del libretto esistente al 6 dicembre 2011 entro il termine decorso del 31 marzo 2012 (13°) e

–        la comunicazione del cedente, effettuata alla banca o a Poste italiane entro 30 giorni dal trasferimento, relativa ai dati identificativi del cessionario, all’accettazione e alla data dell’operazione (14°).

A decorrere da quest’oggi 17 ottobre 2012 tutte le sanzioni previste dall’art. 58 DLgs. 231/2007 per il mancato assolvimento degli obblighi riguardanti i libretti sono innalzate nel minimo del 30% e parificate nel massimo del 40%, venendo meno la originaria distinzione tra le violazioni delle disposizioni del comma 12 dell’art. 49 e le violazioni dei commi 13 e 14 dello stesso articolo.

Rimangono immutate, invece, le determinazioni previste dal nuovo comma 7-bis dell’art. 58 riguardanti:

–        la sanzione amministrativa pecuniaria minima di 3.000 euro,

–        la maggiorazione del 50% di ogni misura percentuale relativa alla sanzione da applicare al saldo del libretto per importo superiore a 50.000 euro ed infine

–        la sanzione pari al saldo per quei libretti al portatore aventi lo stesso saldo inferiore a 3 mila euro.

(continua)

BTP Italia 22.10.2016 (ISIN IT0004863608): tasso minimo 2,55%

Il MEF ha comunicato che il nuovo BTP Italia a 4 anni (terza emissione) indicizzato all’inflazione italiana (indice FOI ex tabacchi) sarà emesso dal 15 ottobre 2012 al 18 ottobre 2012 attraverso raccolta ordini d’acquisto sul MOT con data godimento 22/10/2012, scadenza 22/10/2016 e ISIN IT0004863608.

La data regolamento, unica per tutti gli ordini d’acquisto, coincide con quella di godimento ed il numero indice dell’inflazione calcolato alla stessa data è 106,23871.

Il tasso cedolare (reale) minimo annuo garantito è pari al 2,55%.

Il tasso minimo garantito del BTP Italia 11.06.2016, nella seconda emissione del giugno scorso, era stato fissato al 3,55% e, al termine del periodo di collocamento, il tasso reale definitivo era rimasto invariato al 3,55%.

Fonte: Dipartimento del Tesoro

(per il risultato del collocamento del terzo Btp Italia a 4 anni: “BTP Italia 22.10.2016: tasso definitivo invariato al 2,55%“)

Il BTP Italia 11.06.2016 rende il 3,55% più inflazione

A conclusione del periodo di collocamento, il MEF ha lasciato invariato il tasso cedolare (reale) annuo definitivo al 3,55%, pagato in due cedole semestrali, relativo al secondo BTP Italia 4 anni (ISIN IT0004821432) emesso per oltre 1,738 miliardi di euro con data regolamento e godimento 11 giugno 2012, scadenza 11 giugno 2016.

La cedola semestrale è pari alla metà del tasso reale moltiplicato per il valore nominale acquistato, a sua volta rivalutato per l’indice FOI senza tabacchi rappresentativo dell’inflazione italiana.

Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze

(per la terza emissione del Btp Italia 4 anni: “BTP Italia 22.10.2016 (ISIN IT0004863608): tasso minimo 2,55%“)