Archivi tag: massimo

Risoluzione n. 22/E del 2 aprile 2013: scambio sul posto, ritiro dedicato e documentazione necessaria per detrazione 50% in caso di acquisto e installazione di impianto fotovoltaico per il risparmio energetico

Con la risoluzione n. 22/E del 2 aprile 2013 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicabilità della detrazione fiscale 36% (art. 16-bis del Tuir) alle spese di acquisto e installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica. Per le spese documentate relative agli interventi di cui all’art. 16-bis, comma 1°, sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, la detrazione d’imposta è stata aumentata al 50% ed il limite massimo di spesa su cui applicare la detrazione è salito a 96.000 euro per unità immobiliare (si legga “D.L. 83/2012: detrazione 50% per intervento di ristrutturazione edilizia e bonifico” ed i successivi articoli).

L’articolo 16-bis del TUIR ha reso permanente la detrazione dall’Irpef delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio ed in particolare quelli (lett. h) che possono essere realizzati acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici.

La risoluzione n. 22/E, in merito a detta documentazione, rimarca che non si rende necessaria specifica attestazione dell’entità del risparmio energetico ma è sufficiente “conservare la documentazione comprovante l’avvenuto acquisto e installazione dell’impianto a servizio di un edificio residenziale”. In ogni caso i soggetti che intendono avvalersi della detrazione di imposta dovranno conservare le abilitazioni amministrative richieste dalla legislazione edilizia “ovvero, nel caso in cui la normativa non preveda alcun titolo abilitativo, un’apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445” (c.d. Legge Bassanini quater).

La detrazione in esame è compatibile (cfr. cumulabilità dei benefici) con il meccanismo dello scambio sul posto e del ritiro dedicato ed inoltre l’installazione di un impianto fotovoltaico diretto alla produzione di energia elettrica, ai fini della stessa detrazione, deve avvenire essenzialmente per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione dell’utente (usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici etc.). Pertanto rimane esclusa la possibilità di fruire della detrazione “quando la cessione dell’energia prodotta in eccesso configuri esercizio di attività commerciale”.

Conto deposito, titoli, buoni postali, fondi comuni e polizze vita: imposta di bollo secondo il D.M. 24 maggio 2012 e tassazione delle rendite

Con le ultime disposizioni attuative del Decreto Ministeriale 24 maggio 2012 è stata specificata l’applicazione dell’imposta di bollo proporzionale sul valore di mercato che colpisce nella misura dello 0,1% per il 2012, e nella misura dello 0,15% per il 2013, le giacenze puntuali dei prodotti finanziari calcolate al termine del periodo rendicontato, ovvero al 31.12 in assenza di rendicontazione e per i buoni fruttiferi postali (art. 3, 1°). L’imposta non è dovuta per valori dei buoni postali fruttiferi non superiori ad euro 5.000, essendo “considerati tutti i buoni fruttiferi di cui il cliente risulti intestatario presso Poste italiane S.p.A., esclusi i buoni postali fruttiferi emessi in forma cartacea prima del 1° gennaio 2009” (art. 3, 5°).

Sugli stessi fondi comuni di investimento, nonché sui titoli relativi ad azioni ed obbligazioni bancarie e societarie, era intervenuta la riforma fiscale con l’unificazione della tassazione sulle rendite finanziarie nella misura del 20% – ad eccezione dei titoli di Stato italiani e dei Buoni postali di risparmio presenti nella forme di gestione collettiva del risparmio, colpiti nella misura agevolata del 12,5% invariata anche dopo la riarticolazione delle aliquote di cui al D.L. 138/2011 (“DECRETO-LEGGE 138 del 2011 convertito con la LEGGE 148 del 2011: tassazione delle rendite finanziarie (art. 2, commi 6-12 e 27)”).

Tra i prodotti finanziari vengono compresi i depositi bancari e postali anche rappresentati da certificati.

In ordine al criterio temporale “pro rata temporis” adottato, l’ art. 3, 2°, del D.M. 24 maggio 2012 specifica:

Il periodo di riferimento per il calcolo dell’imposta dovuta è l’anno civile. Se le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell’anno ovvero in caso di estinzione o di apertura dei rapporti in corso d’anno, l’imposta è rapportata al periodo rendicontato”.

Ad esclusione della disciplina relativa ai conti deposito, assoggettati ad imposta di bollo proporzionale col D.L. 16/2012 sulle “semplificazioni tributarie”, rimane valida la suddivisione fra imposte dovute introdotta dal D.L. “Salva Italia”: “Bollo su conto corrente bancario e postale, su deposito titoli, buoni fruttiferi postali e fondi comuni d’investimento per il decreto-legge n. 201 del 2011 convertito in legge (art. 19, commi 1-3)”. Anche per il conto deposito la tassazione sui rendimenti è stata armonizzata al 20%.

L’imposta di bollo, applicata nella misura minima annua di Euro 34,20 e nella misura massima di Euro 1.200 limitatamente al 2012, deve essere considerata in relazione alla somma complessiva dei prodotti detenuti presso lo stesso intermediario (art. 3, 4°). Il Mef, difatti, ha escluso che diversi rapporti tutti intestati alla stessa persona possano dare luogo all’applicazione del bollo tante volte quanti sono i rapporti stessi.

In caso esista una pluralità di gestori che esercitano attività bancaria, finanziaria o assicurativa, ai fini della tassazione le comunicazioni periodiche sono inviate dal soggetto “che intrattiene direttamente con il cliente un rapporto di custodia, amministrazione, deposito, gestione o altro stabile rapporto” (art. 3, 6°).

Per le comunicazioni relative a polizze di assicurazione ad alto contenuto finanziario (unit linked e index linked), a polizze di capitalizzazione e a buoni postali fruttiferi, l’imposta di bollo per ciascun anno è dovuta all’atto del rimborso o riscatto (art. 3, 7°). Non sono toccate dall’imposta di bollo le polizze tradizionali del ramo I (corrispondono prestazioni rivalutabili attraverso la partecipazione ad un fondo interno di gestione separata che consente l’acquisizione dei diritti e, contestualmente, coprono dal rischio morte, invalidità permanente e perdita dell’autosufficienza) né i fondi pensione, sui rendimenti dei quali è prevista la tassazione agevolata dell’11%. Per le polizze vita, invece, è prevista l’aliquota impositiva del 20% sulle rendite finanziarie.

(continua “Conto corrente e libretti di risparmio: imposta di bollo secondo il D.M. 24 maggio 2012 e tassazione delle rendite“)

Ristrutturazione edilizia: limiti di spesa e detrazione fiscale, causale e data del bonifico per acconto e saldo

(continua da “D.L. 83/2012: detrazione 50% per intervento di ristrutturazione edilizia e bonifico”)

Il Decreto Sviluppo 2012 richiama l’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986, in base al quale il computo dei limiti deve essere effettuato distintamente per periodo d’imposta; il contribuente applicherà per l’anno 2012 sullo stesso immobile comprensivo di pertinenze, per lo stesso intervento (anche pluriennale) o per più interventi, la detrazione Irpef

nella misura del 36% sulle spese sostenute fino alla data del 25 giugno scorso con il limite di spesa di 48.000 euro e

nella misura del 50% sulle spese sostenute dal 26 giugno 2012, e fino al 31 dicembre dell’anno corrente, col tetto massimo di spesa di euro 96.000 al netto delle spese già sostenute entro la stessa data.

Esempio: se il contribuente ha già bonificato 48.000 euro entro il 25/06/2012, egli applicherà la detrazione al 36% su 48 mila euro e la detrazione al 50% fino al limite di ulteriori 48 mila euro da bonificare entro fine anno.

A partire dall’anno prossimo, e fino al 30 giugno 2013, il contribuente applicherà la detrazione del 50% sulle spese sostenute col tetto massimo di spesa per euro 96.000.

Ma se nel 2013 si effettueranno interventi che rappresentano la prosecuzione di lavori già iniziati, il limite di 96 mila euro dovrà tener conto delle spese sostenute negli anni precedenti. E se in data 30/06/2013 saranno state sostenute spese per almeno 48 mila euro, le ulteriori spese sostenute entro la fine anno non potranno dare luogo al beneficio della detrazione nella misura ristabilita al 36%.

In base al principio di cassa e indipendentemente dalla data di inizio lavori, di ultimazione lavori o da quella riportata in fattura, la data ordine del bonifico – di importo identico a quello riportato in fattura e recante indicazione nella causale dell’art. 16-bis del TUIR (Dpr 917/1986) – rileva per la percentuale delle spese applicabile in detrazione: come più volte ribadito, pari al 50% se il pagamento è effettuato dopo l’entrata in vigore del decreto sviluppo e fino al 30/06/2013 (la percentuale ritornerà al 36%, invece, per i pagamenti effettuati dal 1° luglio 2013).

Pertanto, se in passato sono stati pagati acconti che hanno beneficiato della vecchia detrazione al 36%, la corresponsione del saldo successiva alla stessa data di entrata in vigore del decreto consente il beneficio del 50% limitatamente a tale ultimo importo.

Il medesimo principio di cassa si applica agli interventi di risparmio energetico qualificato in relazione ai quali, con la conversione del D.L. Sviluppo in Legge del 3 agosto 2012, le spese di riqualificazione energetica degli edifici consentono la proroga del beneficio della detrazione Irpef e Ires nella misura del 55% sino al 30 giugno 2013.

(continua “Riqualificazione energetica secondo il D.L. 83/2012 convertito dalla Legge 134/2012: causale e data del bonifico per autonomi e persone fisiche; data rilevante per le imprese“)

D.L. 83/2012: detrazione 50% per intervento di ristrutturazione edilizia e bonifico

Come stabilisce l’art. 11 del Decreto Sviluppo, comma 1, a partire dal giorno di pubblicazione del Decreto e fino al 30 giugno 2013, aumenta al 50% il bonus fiscale sulle ristrutturazioni edilizie e raggiunge la cifra di 96.000 euro il limite di spesa per unità immobiliare. Dal 1° gennaio 2012 fino al 25 giugno 2012, invece, la detrazione spettava nella misura del 36% col limite di spesa di euro 48 mila per unità immobiliare.

Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83

Misure urgenti per la crescita del Paese (GU n. 147 del 26-6-2012 – Suppl. Ordinario n. 129)

Entrata in vigore del provvedimento: 26/06/2012

(omissis)

Art. 11 – Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico

1. Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2013, relative agli interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato articolo 16-bis.

Pertanto la rateazione in 10 anni dell’incentivo riguarda le singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e le loro pertinenze possedute o detenute dal contribuente che abbia fatto eseguire interventi di ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo (per le parti comuni condominiali, in aggiunta agli interventi indicati, vanno considerati quelli di manutenzione ordinaria), interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune o finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, ed infine “relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia”.

Ai fini del beneficio fiscale, rimane indispensabile la tracciabilità dello strumento di pagamento utilizzato per le spese documentate: il bonifico (bancario o postale, anche telematico, assimilati secondo la circolare 10 giugno 2004 n. 24/E) disposto deve riportare:

–        causale del versamento che indichi le disposizioni istitutive della detrazione;

–        codice fiscale del beneficiario della detrazione (in caso la spesa venisse sostenuta da diversi soggetti, è necessario riportare il codice fiscale di ciascuno di essi);

–        codice fiscale o numero di partita Iva del soggetto beneficiario del bonifico;

–        in caso di lavori condominiali, codice fiscale sia del condominio che dell’amministratore.

Il contenuto innovativo della Risoluzione n. 55/E del 7 giugno 2012 esclude la validità del bonifico carente dei requisiti richiesti: se mancano il codice fiscale del beneficiario della detrazione, la partita Iva della ditta incaricata dei lavori e gli estremi della norma agevolativa, non è più possibile riparare fornendo a banca o Poste gli elementi mancanti ma, per accedere alla detrazione, si rende indispensabile ripetere il pagamento attraverso una nuova disposizione di bonifico completa di tutti i dati e procedere alla restituzione della somma originariamente trasferita col primo bonifico. Le motivazioni sono riconducibili alla necessità di favorire l’operatività delle banche e delle Poste che applicano la ritenuta del 4% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari dei pagamenti (art. 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

(continua “Ristrutturazione edilizia: limiti di spesa e detrazione fiscale, causale e data del bonifico per acconto e saldo)

(per le novità introdotte dalla riforma del 2012 in materia di parti comuni: “Riforma del condominio 2012: azione legale obbligatoria contro un condomino moroso, copia documenti in formato digitale, sanzioni e animali domestici“)

(ulteriori approfondimenti sulla detrazione fino al limite di 96.000 euro: “Circolare n. 13/E del 9 maggio 2013: detrazione per interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica. Ravvedimento operoso e sanzioni“)

(per le novità introdotte dal decreto legge n. 63/2013: “Spese di ristrutturazione edilizia: detrazione Irpef, beneficiari e intestazione di bonifico e fattura“)

(per approfondimenti sulla corretta indicazione della causale del bonifico: “Causale del bonifico per spese di ristrutturazione e codice fiscale del beneficiario. Trasferimento della detrazione per vendita dell’immobile“)

Istruzioni Imu 2012: esempi di detrazione e maggiorazione per i figli. Calcolo dell’imposta dovuta

(continua da “Istruzioni Imu 2012: individuazione delle pertinenze agevolate dell’abitazione principale. Esempi)

Il contribuente, in relazione all’imposta dovuta per abitazione principale e relative pertinenze, beneficia di una detrazione pari ad € 200 per il periodo durante il quale si protrae la destinazione; se l’unità immobiliare è occupata da più soggetti passivi, la detrazione spetta ad ognuno nella stessa misura ed in proporzione al periodo di tempo durante il quale la stessa destinazione si verifica.

Esempio 8: a ciascuno dei due comproprietari (al 25% e 75%) dell’abitazione principale, in cui risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente per l’intero anno, spetta la detrazione per 100 euro.

Si noti che uno dei comproprietari dell’Esempio 8 non sarebbe beneficiario della detrazione e applicherebbe l’aliquota ordinaria se non avesse residenza anagrafica e dimora abituale nella casa, mentre soltanto all’altro spetterebbe la detrazione nella misura intera di euro 200 e l’applicazione dell’aliquota agevolata.

Per il 2012 (e 2013), in aggiunta alla detrazione, è prevista una maggiorazione di € 50 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni – che dimora abitualmente e risiede anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale – in proporzione al periodo in cui persiste il requisito che conferisce diritto alla maggiorazione stessa, senza alcun riguardo alla condizione “fiscalmente a carico”. Dato che la maggiorazione non può superare € 400, l’importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può risultare superiore ad € 600.

Si computa il mese intero per la nascita di un figlio se dopo la nascita trascorrono almeno 15 giorni durante il mese stesso (es. marzo: il mese è computato se la nascita avviene dal giorno 1 al giorno 16).

Si computa il mese intero per il compimento del 26-esimo anno di età di un figlio se il compimento stesso si verifica a partire dal 15° giorno del mese.

Esempio 9: se il contribuente ha un figlio che compie 26 anni il 14 marzo, la maggiorazione spetta per i soli mesi di gennaio e febbraio.

Esempio 10: ai coniugi proprietari (ognuno al 50%) della casa, abitazione principale in cui risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente, spetta una maggiorazione di euro 25 ciascuno per il figlio di entrambi di età non superiore a 26 anni che ugualmente risiede e dimora.

Esempio 11: se due conviventi sono proprietari della casa, abitazione principale in cui risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente assieme al figlio di lei, soltanto alla convivente proprietaria al 20% spetta la maggiorazione di euro 50 per il figlio di età non superiore a 26 anni.

Esempio 12: al proprietario dell’abitazione principale, in cui risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente anche la convivente (non proprietaria) e due figli aventi età non superiore a 26 anni, spetta la maggiorazione di euro 50 per il solo figlio di entrambi.

Esempio 13: al convivente proprietario dell’abitazione principale, in cui risiede anagraficamente e dimora abitualmente assieme alla convivente proprietaria, al figlio di entrambi e alla figlia della sola convivente, spetta la maggiorazione di euro 25 per il figlio di età non superiore a 26 anni; alla convivente spetta la maggiorazione di euro 25 per il figlio e la maggiorazione di euro 50 per la figlia di età non superiore a 26 anni.

Esempio 14: soltanto all’unica proprietaria dell’abitazione principale, in cui risiede anagraficamente e dimora abitualmente assieme alla figlia di età non superiore a 26 anni e al figlio di quest’ultima, spetta la maggiorazione di 50 euro.

L’imposta dovuta è pari all’imposta lorda al netto della detrazione e delle maggiorazioni eventualmente spettanti. Se nell’Esempio 4 si aggiunge l’informazione che il proprietario di abitazione principale risiede e dimora assieme a due figli minorenni, si ottiene

Esempio 15: l’imposta dovuta dal proprietario che risiede anagraficamente e dimora abitualmente nell’abitazione principale (rendita 1000) assieme a due figli di età non superiore a 26 anni è pari ad euro 372,00.

IMU lorda – detrazione – maggiorazione x 2 = imposta dovuta

672 – 200 – 50 x 2 = 372

(continua “Istruzioni Imu 2012: quota e periodo di possesso, rateizzazione, scadenza e pagamento con F24“)

(per gli aumenti delle detrazioni per i figli a carico: “Legge di stabilità 2013: Imu, Iva, detrazioni per figli a carico, crediti iscritti a ruolo e cartelle pazze“)

Istruzioni Imu 2012: individuazione delle pertinenze agevolate dell’abitazione principale. Esempi

(continua da: “Istruzioni Imu 2012: moltiplicatori ed esempio di calcolo dell’imposta lorda per abitazione principale”)

La Circolare n. 3/DF, richiamando l’art 13, 2°, del D.l. 201/2011, considera pertinenze dell’abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali

C/2: magazzini e locali di deposito; cantine e soffitte se non unite all’unità immobiliare abitativa;

C/6: stalle, scuderie, rimesse, autorimesse;

C/7: tettoie

nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo”, ovvero fino ad un massimo di tre pertinenze ivi compresa quella iscritta in catasto con l’abitazione principale. In base alla Circolare, inoltre, se due o più pertinenze rientrano nella stessa categoria, il contribuente ha facoltà di scelta tra le stesse in merito all’applicazione dell’agevolazione, fermo restando il suddetto limite di 3 unità complessive alle quali applicare l’aliquota dello 0,4%.

Esempio 6: se esistono tre pertinenze di cui una in categoria C/2 e due in categoria C/6, il contribuente applicherà le agevolazioni alla prima pertinenza e ad una (a scelta) delle due accatastate in categoria C/6, rimanendo la pertinenza esclusa assoggettata ad aliquota ordinaria.

Esempio 7: due pertinenze accatastate assieme all’unità ad uso abitativo con rendita unitaria e inscindibile, entrambe classificate in categoria C/2 se fossero accatastate separatamente, consentono al contribuente di beneficiare dell’agevolazione (al massimo) per un’altra pertinenza classificata in C/6 o alternativamente in C/7.

Nell’ipotesi dell’esempio 7, e sempre nel rispetto del limite di tre unità, il chiarimento della Circolare rende flessibile la disposizione del numero massimo di pertinenze per ogni categoria, non più limitato ad una sola unità quando si verifica che più pertinenze (due, o anche tre come sembra corretto interpretare) sono accatastate assieme all’abitazione.

(continua “Istruzioni Imu 2012: esempi di detrazione e maggiorazione per i figli. Calcolo dell’imposta dovuta“)