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Circolare n. 24/E del 31 luglio 2013: auto e moto, giochi ed investimenti

(continua da “Circolare n. 24/E del 31 luglio 2013: abitazione, rate di mutuo e canone di locazione, immobili esclusi”)

La tabella A individua pure la categoria di spese per il mantenimento dei mezzi di trasporto che, posseduti a titolo di proprietà o in forza di un contratto di leasing o di noleggio, sono a disposizione del contribuente nel corso dell’anno.

Tra questi sono considerati gli autoveicoli ed i motoveicoli (compresi camper, caravan e minicar) per le spese puntualmente individuate (in assenza si procede a calcolare carburante e manutenzione in base alla potenza in kw), per le assicurazioni obbligatorie e non, per il bollo. Se nel corso dell’anno sono state pagate somme a titolo di maxirata o riscatto per i contratti di leasing o noleggio, le stesse rilevano come spese per “investimenti”, analogamente alle spese per l’acquisto di veicoli in proprietà.

Anche per i natanti, per le imbarcazioni e le navi da diporto nella disponibilità del contribuente in proprietà o in leasing, in assenza di spese puntualmente individuate relative a carburante e manutenzione, si procede ai relativi calcoli in base a lunghezza e tipologia (a motore o a vela) applicando i parametri contenuti nella Tabella A. Quindi si aggiungono le spese per Rc obbligatoria e gli eventuali canoni pagati nell’anno per le unità da diporto possedute in leasing.

Lo stesso procedimento viene adottato per gli aeromobili.

Vengono ancora considerate le spese per “istruzione”, per “tempo libero, cultura e giochi”, le spese per “altri beni e servizi” tra le quali sono compresi gli esborsi per assicurazioni contro danni, infortuni e malattie, per contributi previdenziali obbligatori, per alberghi, pensioni e viaggi organizzati, per assegni periodici corrisposti al coniuge.

L’ultima sezione della tabella A è dedicata agli investimenti: le relative spese per incrementi patrimoniali, imputabili al contribuente nel periodo d’imposta, sono pari alla differenza tra investimenti e disinvestimenti operati nell’anno e nei quattro precedenti all’acquisto dei beni. In sede di contraddittorio il contribuente può fornire prova in ordine alla formazione della provvista, che potrebbe aver ricavato nel corso di un periodo diverso rispetto ai quattro anni indicati, e all’utilizzo della stessa per effettuare lo specifico investimento.

Legge 15 luglio 2011, n. 111: ticket sanitari

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 15 luglio 2011, n° 111 si applicano immediatamente le nuove norme sui ticket sanitari di importo pari ad euro 10 sulle prestazioni specialistiche (già adottato in alcune Regioni italiane), e pari ad euro 25 sui ricorsi impropri al pronto soccorso (c.d. codici bianchi).

Il Ministro della Salute Ferruccio Fazio, tuttavia, ha dichiarato che non sussiste obbligo di applicazione del ticket sulla specialistica di 10 euro per quelle Regioni in grado di adottare “altre misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie equivalenti” (fonte: Corriere.it).

Il ticket entra in vigore subito per le Regioni Lombardia, Sicilia, Veneto, Calabria, Liguria, Basilicata e Lazio (ove la Presidente Renata Polverini, obbligata dal piano di rientro dal deficit sanitario, potrebbe sostituire il nuovo ticket al pronto soccorso per i codici bianchi al posto di quello già introdotto dall’ex governatore Piero Marrazzo, oppure sommare i due balzelli. Fonte: IlMessaggero.it).

Il ticket sulle prestazioni specialistiche e sui ricorsi impropri al pronto soccorso non si applica: alle categorie esenti per età e reddito (bambini ed anziani con redditi familiari inferiori a 36.150 euro annui); a disoccupati, pensionati sociali e pensionati al minimo e loro familiari a carico, con basso reddito (8.260 euro, aumentato in funzione del numero dei familiari); ai malati cronici e ai cittadini affetti da malattie rare in possesso dell’attestato Asl; agli invalidi civili, di guerra, per lavoro e per servizio (fonte: IlSole24Ore.com).

(per il reclamo e la mediazione fiscale previsti dal Dl 98/2011 convertito, con modificazioni, nella Legge 111/2011 si legga http://www.questidenari.com/?p=4709)

Manovra economica 2011-2014 e delega per la riforma fiscale e assistenziale

Il Consiglio dei Ministri, giovedi 30 giugno 2011, ha approvato il decreto-legge per la stabilizzazione finanziaria (manovra economica) ed ha approvato un disegno di legge delega per la riforma fiscale e assistenziale. La manovra economica sarà in Aula alla Camera l’ultima settimana di luglio.

Tra i punti del provvedimento si trovano: la maggiorazione di imposta per le automobili con motore di potenza superiore ai 225 KW, equivalenti a 301 cavalli (superbollo auto); l’istituzione di un forfait fiscale al 5%, relativo alle imprese fatte dai giovani fino a 35 anni, per cinque anni (fiscalità delle imprese); l’immediatezza del controllo sulle assenze dei dipendenti della pubblica amministrazione, se la “malattia” si verifica nei giorni precedenti o successivi a quelli non lavorativi (stretta su dipendenti pubblici). Infine: riduzione del personale degli uffici Ice per almeno 200 unità, con mantenimento degli stessi uffici in Italia di 2 sole unità a Roma e Milano; decurtazione del finanziamento pubblico ai partiti del 10%; istituzione dell’election day, con accorpamento delle elezioni nazionali e amministrative; “aerei blu” riservati al Capo dello Stato, ai Presidenti di Camera e Senato ed ai Presidenti del Consiglio e della Corte Costituzionale, e a disposizione degli altri Ministri unicamente per i viaggi istituzionali all’estero; le “auto blu” rimangono quelle attualmente in uso, mentre in futuro ne avranno diritto i Presidenti (ad esclusione di quello della Corte Costituzionale) limitatamente alle auto di cilindrata non superiore a 1.600 cc, fatte salve le esigenze di sicurezza; gli stipendi dei parlamentari saranno parificati a quelli dei colleghi europei (risparmi). Fonte: Corriere.it

L’età pensionistica delle donne nel settore privato viene aumentata: l’acquisizione del diritto alla pensione, a partire dal 2020, necessiterà di un ulteriore mese, ovvero l’età sale a 60 anni + 1 mese; successivamente, i requisiti anagrafici verranno aumentati di 2 mesi a partire dal 1° gennaio 2021, per proseguire quindi progressivamente fino all’ultimo scaglione fissato in data 01/01/2032.

In particolare, dalla delega alla riforma fiscale si desume la revisione delle aliquote Irpef ridotte a tre: 20%, 30% e 40% (art. 2, 1°).

Viene fissato l’obiettivo di tassare le rendite finanziarie fino al 20%, con esclusione dei titoli di Stato come Bot, Ctz, Btp e CCTeu, e viene ammessa la riduzione della stessa aliquota per le forme previdenziali complementari. Specificamente, l’art. 1, 1°, lettera c), ai punti 1 e 2 menziona il regime fiscale sostitutivo per i redditi di natura finanziaria affermando che

– con esclusione dei titoli pubblici ed equivalenti, è introdotta “un’unica aliquota per le ritenute e le imposte sostitutive applicabili sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria non superiore al 20 per cento, facendo salva l’applicazione delle minori aliquote introdotte in adempimento di obblighi derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea”;

– “è possibile applicare un’aliquota inferiore rispetto a quella stabilita ai sensi del numero 1) sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria derivanti da piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti e dalle forme di previdenza e di assistenza socio-sanitaria complementare”.

Inoltre la riforma dell’imposta sul reddito, per quanto riguarda le semplificazioni di cui alla lettera d) del 1° comma dell’art. 2, prevede la revisione degli attuali regimi forfaitari, atta a favorire le nuove imprese, e la revisione degli studi di settore.

L’art. 3 menziona la revisione graduale delle attuali aliquote dell’Imposta sul Valore Aggiunto, il coordinamento col sistema dell’accisa al fine di ridurre gli effetti di duplicazione, la razionalizzazione dei sistemi speciali per evitare le distorsioni applicative della cosiddetta IVA di gruppo, e la semplificazione degli adempimenti formali.

Infine, l’art. 4 (imposta sui servizi) prevede la razionalizzazione in una sola obbligazione fiscale, ed in un solo prelievo, dei tributi relativi all’imposta di registro, di bollo, sulle assicurazioni, sugli intrattenimenti, e dei tributi relativi alle imposte ipotecarie e catastali e relativi alla tassa sulle concessioni governative e sui contratti di borsa; l’art. 6 afferma che il Governo punta ad eliminare gradualmente l’imposta regionale sulle attività produttive (abolizione IRAP), con prioritaria esclusione dalla base imponibile del costo del lavoro.

La bozza del ddl delega è disponibile in formato pdf dal sito web MilanoFinanza.it.

(per l’innalzamento dell’imposta di bollo sul conto titoli previsto dal decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, si legga http://www.questidenari.com/?p=4594)

Bacchino malato: la debolezza fisica e la forza artistica di Caravaggio

Non è dato sapere con certezza se l’opera “Bacchino malato” raffiguri nel periodo di ricovero presso l’ospedale di Santa Maria della Consolazione il giovane pittore Michelangelo Merisi, assalito da una grave malattia e senza denari secondo la citazione di Giovanni Baglione suo principale biografo. Il ricovero degli umili, nella Roma di fine ‘500 circondata da paludi malariche e ridotta a centomila anime, accolse e guarì Caravaggio giunto da Milano povero e poco più che ventenne, e l’episodio – soltanto nel XX° secolo – indurrà lo studioso Roberto Longhi a denominare così il quadro.

Quello che è considerato l’autoritratto dell’Artista, atipico per la postura, ispira un umano senso di tenerezza per l’espressione sofferta di un giovane convalescente ma desideroso di declamare le proprie doti pittoriche raffigurandosi come Bacco, dio del vino e dell’ispirazione artistica. Con un debole sorriso e con occhi grandi e timidi, questo giovane dallo sguardo intenso sembra voglia comunicarci il suo attaccamento alla vita, mentre protegge con la schiena inarcata e stringe fra le mani un grappolo d’uva di evidente prosperità.

La potenza naturalistica della pittura di Caravaggio (http://www.questidenari.com/?tag=caravaggio) esplode nella freschezza delle foglie d’edera che compongono la corona sui capelli, nella succulenza del grappolo d’uva bianca ed ancora nella lucentezza dell’uva e delle pesche sul tavolo, caratteri vitali rafforzati dal contrasto coi colori insalubri dell’incarnato, esempi lampanti delle sue capacità magistrali di ritrarre dal vero per suggerire un duplice – o forse triplice – significato esplicativo dell’opera.

Anziché sotto una chiave di lettura pagana, se il quadro venisse interpretato in senso cristiano sarebbe agevole rintracciare nelle opposte colorazioni dell’uva i simboli della vita e della morte, ed individuare nel protagonista il Cristo risorto che, con la gamba sinistra alzata, esce dalla tomba simboleggiata dal tavolo in pietra.

Appartenente alla Galleria Borghese di Roma, l’olio su tela denominato “Bacchino malato” (1592?) proviene dalla confisca delle opere subìta nel 1607 dal pittore detto “Cavalier D’Arpino” (http://www.questidenari.com/?tag=giuseppe-cesari). Giuseppe Cesari fu tra i primi ad offrire lavoro a Caravaggio giunto a Roma ma dopo circa un mese di apprendistato, per motivi di incompatibilità caratteriale, il giovane Merisi se ne andò lasciando l’opera nella bottega del Maestro.