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Riqualificazione energetica secondo il D.L. 83/2012 convertito dalla Legge 134/2012: causale e data del bonifico per autonomi e persone fisiche; data rilevante per le imprese

(continua da “Ristrutturazione edilizia: limiti di spesa e detrazione fiscale, causale e data del bonifico per acconto e saldo”)

DECRETO LEGGE 22 giugno 2012, n. 83, art. 11 (Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico), 2° comma modificato dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 – in SO n. 171, relativo alla G.U. 11/08/2012, n. 187):

All’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, le parole: «entro il 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2013».

I benefici fiscali derivanti dall’esecuzione di interventi di risparmio energetico qualificato – detrazione 55% per i pagamenti fino al 30/06/2013 – si ottengono dopo aver realizzato altri adempimenti come la comunicazione all’Enea: da effettuarsi entro 90 giorni dalla fine dei lavori, essa riguarda una scheda informativa coi dati dell’attestato di certificazione energetica o di qualificazione energetica; diversamente, la comunicazione non contiene gli stessi dati nel caso di pannelli solari, finestre e caldaie a condensazione. Inoltre, devono essere prodotti l’attestazione del consumo di energia o l’asseverazione del direttore dei lavori sulla conformità delle opere al progetto che ricomprende l’asseverazione del tecnico abilitato.

Nel caso della detrazione 55%, la norma da indicare nella causale del bonifico è l’art. 1, commi 344-347 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007).

Analogamente al caso degli interventi di ristrutturazione, il principio di cassa – che considera rilevante la data del bonifico – si applica per le persone fisiche e gli autonomi, mentre per le imprese vale il principio di competenza ai fini dell’individuazione della percentuale di detrazione: la data di consegna o di spedizione per i beni mobili (ovvero, se successiva, la data di trasferimento o costituzione della proprietà o di altro diritto reale), la data di ultimazione della prestazione erogata per i servizi.

(per i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla detrazione fiscale per acquisto e installazione di impianto fotovoltaico per uso domestico: “Risoluzione n. 22/E del 2 aprile 2013: scambio sul posto, ritiro dedicato e documentazione necessaria per detrazione 50% in caso di acquisto e istallazione di impianto fotovoltaico per il risparmio energetico“)

(per spese e lavori relativi al 2012 e al 2013, nonché per spese sostenute nel 2013 dopo l’invio della comunicazione all’Enea, e per la remissione in bonis in caso di comunicazione di fine lavori non eseguita tempestivamente: “Circolare n. 13/E del 9 maggio 2013: detrazione per interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica. Ravvedimento operoso e sanzioni“)

Ristrutturazione edilizia: limiti di spesa e detrazione fiscale, causale e data del bonifico per acconto e saldo

(continua da “D.L. 83/2012: detrazione 50% per intervento di ristrutturazione edilizia e bonifico”)

Il Decreto Sviluppo 2012 richiama l’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986, in base al quale il computo dei limiti deve essere effettuato distintamente per periodo d’imposta; il contribuente applicherà per l’anno 2012 sullo stesso immobile comprensivo di pertinenze, per lo stesso intervento (anche pluriennale) o per più interventi, la detrazione Irpef

nella misura del 36% sulle spese sostenute fino alla data del 25 giugno scorso con il limite di spesa di 48.000 euro e

nella misura del 50% sulle spese sostenute dal 26 giugno 2012, e fino al 31 dicembre dell’anno corrente, col tetto massimo di spesa di euro 96.000 al netto delle spese già sostenute entro la stessa data.

Esempio: se il contribuente ha già bonificato 48.000 euro entro il 25/06/2012, egli applicherà la detrazione al 36% su 48 mila euro e la detrazione al 50% fino al limite di ulteriori 48 mila euro da bonificare entro fine anno.

A partire dall’anno prossimo, e fino al 30 giugno 2013, il contribuente applicherà la detrazione del 50% sulle spese sostenute col tetto massimo di spesa per euro 96.000.

Ma se nel 2013 si effettueranno interventi che rappresentano la prosecuzione di lavori già iniziati, il limite di 96 mila euro dovrà tener conto delle spese sostenute negli anni precedenti. E se in data 30/06/2013 saranno state sostenute spese per almeno 48 mila euro, le ulteriori spese sostenute entro la fine anno non potranno dare luogo al beneficio della detrazione nella misura ristabilita al 36%.

In base al principio di cassa e indipendentemente dalla data di inizio lavori, di ultimazione lavori o da quella riportata in fattura, la data ordine del bonifico – di importo identico a quello riportato in fattura e recante indicazione nella causale dell’art. 16-bis del TUIR (Dpr 917/1986) – rileva per la percentuale delle spese applicabile in detrazione: come più volte ribadito, pari al 50% se il pagamento è effettuato dopo l’entrata in vigore del decreto sviluppo e fino al 30/06/2013 (la percentuale ritornerà al 36%, invece, per i pagamenti effettuati dal 1° luglio 2013).

Pertanto, se in passato sono stati pagati acconti che hanno beneficiato della vecchia detrazione al 36%, la corresponsione del saldo successiva alla stessa data di entrata in vigore del decreto consente il beneficio del 50% limitatamente a tale ultimo importo.

Il medesimo principio di cassa si applica agli interventi di risparmio energetico qualificato in relazione ai quali, con la conversione del D.L. Sviluppo in Legge del 3 agosto 2012, le spese di riqualificazione energetica degli edifici consentono la proroga del beneficio della detrazione Irpef e Ires nella misura del 55% sino al 30 giugno 2013.

(continua “Riqualificazione energetica secondo il D.L. 83/2012 convertito dalla Legge 134/2012: causale e data del bonifico per autonomi e persone fisiche; data rilevante per le imprese“)

Differito al 31 dicembre 2013 il termine per l’esaurimento del contenzioso tributario pendente. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (art. 29, comma 16-decies)

Attraverso la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (c.d. Milleproroghe 2011: proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all’esercizio di deleghe legislative), è stato differito il termine per l’esaurimento del contenzioso tributario pendente dinanzi alla commissione tributaria centrale.

Articolo 29 – Proroghe di termini in materia fiscale.

16-decies. Il termine del 31 dicembre 2012 previsto dall’articolo 3, comma 2-bis, lettera a), del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, per l’esaurimento dell’attività della Commissione tributaria centrale è differito al 31 dicembre 2013; per i giudizi pendenti dinanzi alla predetta Commissione, la predetta disposizione si interpreta nel senso che, con riferimento alle sole controversie indicate nel predetto comma ed in presenza delle condizioni previste dalla predetta disposizione, nel caso di soccombenza, anche parziale, dell’amministrazione finanziaria nel primo grado di giudizio, la mancata riforma della decisione di primo grado nei successivi gradi di giudizio determina l’estinzione della controversia ed il conseguente passaggio in giudicato della predetta decisione.

Con riferimento ai ricorsi iscritti a ruolo da oltre 10 anni, slitta al 31/12/2013 il termine per la conclusione dell’attività della Commissione nel caso in cui l’amministrazione sia soccombente nei primi due gradi di giudizio; in caso di soccombenza della stessa amministrazione in primo grado, anche parziale, si realizza l’estinzione della controversia ed il passaggio in giudicato per la mancata riforma nei successivi gradi di giudizio.

D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2010, n. 73

Art. 3, comma 2-bis. Al fine di contenere la durata dei processi tributari nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della predetta Convenzione, le controversie tributarie pendenti che originano da ricorsi iscritti a ruolo nel primo grado, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da oltre dieci anni, per le quali risulti soccombente l’Amministrazione finanziaria dello Stato nei primi due gradi di giudizio, sono definite con le seguenti modalità:

a) le controversie tributarie pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale, con esclusione di quelle aventi ad oggetto istanze di rimborso, sono automaticamente definite con decreto assunto dal presidente del collegio o da altro componente delegato.

Il compenso in misura variabile previsto per i componenti della Commissione tributaria centrale è riconosciuto solo nei confronti dell’estensore del provvedimento di definizione. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria stabilisce i carichi di lavoro minimi per garantire che l’attività delle sezioni di cui all’articolo 1, comma 351, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sia esaurita entro il 31 dicembre 2012; il mancato rispetto dei predetti carichi è motivo di decadenza dall’incarico. Entro il 30 settembre 2010 il predetto Consiglio provvede alle eventuali applicazioni alle citate sezioni, su domanda da presentare al medesimo Consiglio entro il 31 luglio 2010, anche dei presidenti di sezione, dei vice presidenti di sezione e dei componenti delle commissioni tributarie provinciali istituite nelle sedi delle sezioni stesse;

(omissis)

Decreto-legge 201/2011 convertito con la Legge 214 del 2011: detrazioni delle spese per interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici (art. 4, commi 1 e 4)

Il D.L. 201/2011, convertito in legge con le modificazioni riportate nell’allegato alla Legge 214 del 22 dicembre 2011, al comma 1 dell’art. 4 “Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamità naturali” reca disposizioni che, dal 1° gennaio 2012, estendono a tutte le parti comuni degli edifici residenziali la detrazione dall’imposta lorda Irpef del 36% delle spese documentate, fino alla somma di 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute dai contribuenti che possiedono o detengono l’immobile oggetto di intervento di cui alle lettere a) b), c) e d) dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Stesso beneficio spetta in relazione agli interventi

–        “di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze”;

–        necessari alla ricostruzione o al ripristino degli immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi, anche quando la dichiarazione dello stato di emergenza sia intervenuta prima della data di entrata in vigore della norma;

–        per la “realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune” e “finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi”;

–        relativi alla prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi, “alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico” e alla “realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici” (fonti rinnovabili di energia);

–        “relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, qualora gli stessi interventi siano “realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente”, comprendano interi edifici e, per i centri storici, vengano “eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari”;

–        “di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici”.

Tra le spese elencate sono comprese quelle per la progettazione e per le prestazioni professionali relative all’esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici.

Nell’ordine del 36% del valore degli interventi eseguiti – che si assume pari al 25% del prezzo dell’unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita o assegnazione, e comunque entro il limite di 48.000 euro – la detrazione spetta all’acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari per gli “interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile”.

Se gli interventi elencati rappresentano la prosecuzione di interventi iniziati negli anni passati, si tiene conto delle spese sostenute negli stessi anni ai fini del computo della soglia massima delle spese per la detrazione.

La detrazione, “cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ridotte nella misura del 50%”, viene ripartita in 10 quote annuali costanti nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

In caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi, la detrazione non utilizzata (in tutto o in parte) viene trasferita per i rimanenti periodi d’imposta all’acquirente (persona fisica) dell’unità immobiliare, mentre, in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio si trasmette all’erede “che conservi la detenzione materiale e diretta del bene”.

La modifica del 4° comma dell’art. 4 estende la detrazione fiscale del 55% “alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria”.

(per l’aumento della detrazione stabilito dal Decreto Sviluppo: “D.L. 83/2012: detrazione 50% per intervento di ristrutturazione edilizia e bonifico“)

Legge di stabilità 2012: pensionati, dipendenti pubblici, Carabinieri e Guardia di Finanza

Con l’approvazione senza modifiche alla Camera di ieri, sabato 12 novembre 2011, il Ddl stabilità licenziato dal Senato è divenuto legge.

L’età minima di accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e misto corrisponderà a 67 anni per coloro che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall’anno 2026 (art. 5).

Trascorsi dieci giorni dall’invio dell’informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area (art. 16), la pubblica amministrazione che si sia trovata in situazioni di soprannumero, o abbia rilevato comunque eccedenze di personale, avrà facoltà di risoluzione unilaterale del contratto di lavoro per i dipendenti con anzianità massima contributiva di quaranta anni; in subordine, trova applicazione la mobilità. Trascorsi novanta giorni dalla stessa comunicazione, l’amministrazione colloca in disponibilità i dipendenti pubblici che non sia possibile impiegare e, dalla data di collocamento in disponibilità, il lavoratore ha diritto a un’indennità pari all’80% dello stipendio e dell’indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di due anni.

Vengono ridotti gli stanziamenti iniziali per l’anno 2012 relativi alle spese di vitto per il personale dell’Arma dei Carabinieri impiegato in servizio di ordine pubblico fuori sede e per il personale della Guardia di finanza impiegato per servizio di ordine pubblico (art. 4).

(per la legge di stabilità 2013: “Legge di stabilità 2013: Imu, Iva, detrazioni per figli a carico, crediti iscritti a ruolo e cartelle pazze“)

Violazioni al Codice della Strada dal 6 ottobre 2011: tempi di presentazione del ricorso al Giudice di Pace, contributo unificato, sanzione amministrativa accessoria

Come era stato esplicitato (http://www.questidenari.com/?p=3853), a partire dal giorno successivo alla notifica del verbale per l’infrazione commessa al Codice della Strada ovvero dal giorno successivo alla contestazione immediata della violazione, il trasgressore dispone di 60 giorni di tempo per il pagamento della multa o per il ricorso al Prefetto.

Se invece il trasgressore ritiene opportuno avvalersi dell’operato del Giudice di Pace a seguito di contestazione immediata o notificazione del verbale, e se non è stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi consentiti, il periodo utile per il ricorso dimezza a 30 giorni computati a partire da quello successivo alla data di ricezione dell’atto, con riferimento alle infrazioni accertate dal 6 ottobre 2011, per effetto dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 1 settembre 2011 pubblicato in G.U. n. 220 del 21-9-2011 (art. 7, 3° comma). In caso di infrazione accertata prima dell’entrata in vigore del provvedimento in data 06/10/2011, anche se il giorno di notifica del verbale è successivo alla stessa data, i tempi di presentazione del ricorso rimangono invariati a 60 giorni; stesso periodo di tempo è previsto dall’art. 7 per il ricorrente che ha residenza all’estero.

Art. 7 – Dell’opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada

1. Le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui all’articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo.

2. L’opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.

3. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale. Il ricorso è altresì inammissibile se è stato previamente presentato ricorso ai sensi dell’articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. L’opposizione si estende anche alle sanzioni accessorie.

(omissis)

11. Con la sentenza che rigetta l’opposizione il giudice determina l’importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo e il massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata.

Il pagamento della somma deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell’amministrazione cui appartiene l’organo accertatore, con le modalità di pagamento da questa determinate.

12. Quando rigetta l’opposizione, il giudice non può escludere l’applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida.

13. Salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

In merito al pagamento del contributo unificato necessario alla presentazione del ricorso, l’art. 37, comma 6, del D.L. 98/2011, convertito con L. 111/2011, ha aumentato gli importi da corrispondere in relazione al valore della causa obbligatoriamente dichiarato (che si ritiene essere coincidente col valore della piena sanzione del verbale, anziché col minimo edittale, ed essere pari alla somma dei valori riportati nei verbali seriali opposti nell’evenienza dell’unico ricorso); rimane fermo il pagamento delle spese forfetizzate da corrispondere apponendo le marche da bollo in calce all’atto:

–             ricorsi fino al valore di € 1.033,00: contributo € 37,00

–             ricorsi di valore compreso tra € 1.033,01 ed € 1.100,00: contributo € 37,00 + spese € 8,00

–             ricorsi di valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00: contributo € 85,00 + spese € 8,00

–           ricorsi di valore superiore ad € 5.200,00 o di valore indeterminabile: contributo € 206,00 + spese € 8,00.

Il pagamento del contributo unificato, rimborsato assieme a quello della marca da bollo soltanto se vengono accolte le ragioni del ricorrente, non è causa di procedibilità della domanda (Corte Costituzionale, Ordinanza n. 143 depositata il 20/04/2011) ovvero, in caso non venga effettuato, il ricorso prosegue normalmente il suo iter perché il mancato assolvimento dell’obbligazione tributaria non inficia la continuazione del procedimento. Tuttavia il ricorrente sarà avvertito entro 30 giorni dal deposito dell’atto circa l’aumento delle spese a proprio carico a causa dell’applicazione di una sanzione compresa tra il 25% ed il 200% dell’importo dovuto (in base al ritardo accumulato per il pagamento: gdp.giustizia.it) e a causa dell’applicazione degli interessi al saggio legale, e la cancelleria del magistrato attiverà la procedura relativa al recupero coattivo del contributo e del doppio della marca da bollo (16 euro).

Senza entrare nel merito della violazione commessa, oggetto di impugnazione davanti al Giudice di Pace possono essere le sole sanzioni accessorie relative alla sospensione, revisione, revoca della patente o decurtazione dei punti, dato che trovano applicazione le norme previste per l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione: con le modalità stabilite dal nuovo art. 205 del Codice della Strada, che richiama l’articolo 6 del D.Lgs. 150 del 2011, il ricorso in appello deve essere depositato entro 30 giorni dalla data della notifica (art. 6, 6°: “Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale”).

Pertanto, anche in caso di confisca del veicolo, divenuta sanzione amministrativa accessoria con la riforma del Codice della Strada e confermata tale da recenti pronunce della Suprema Corte (tra le quali: sentenza 38561/10 della Cassazione, quarta sezione penale), il provvedimento può essere impugnato di fronte al Giudice di Pace.