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La circolare 24/E del 30 maggio 2011: esempi, elementi necessari, nota di variazione, sanzioni e termini di invio della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA (parte IV)

(continua dalla parte III: http://www.questidenari.com/?p=4490)

Nella comunicazione vanno indicati gli elementi necessari all’individuazione dei soggetti e delle operazioni.  Devono essere indicati la partita IVA o il codice fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/committente, l’importo delle operazioni con evidenza dell’imponibile, dell’imposta, o della situazione che si tratta di operazioni non imponibili o esenti.

L’operazione non deve essere comunicata se l’importo diminuisce al di sotto dei 3.000 euro per effetto della nota di variazione in diminuzione, essendo stato inizialmente superiore allo stesso limite.

Invece, se per effetto della stessa nota di variazione in diminuzione l’importo rimane superiore a 3.000 euro, la comunicazione va effettuata per l’importo diminuito. Analogamente l’operazione viene comunicata nel momento in cui l’importo supera il limite di 3.000 euro per effetto della nota di variazione in aumento, essendo stato inizialmente inferiore allo stesso limite.

Se la variazione avviene dopo il termine previsto per la comunicazione, l’importo sarà indicato nella comunicazione relativa all’anno in cui la nota di variazione viene emessa.

Come già indicato, l’adempimento in oggetto ha cadenza annuale e deve essere assolto entro il 30 aprile di ciascun anno (termini di invio della comunicazione) con riferimento alle operazioni relative al precedente anno d’imposta. Solo per l’anno d’imposta 2010, il termine indicato è stato posticipato al 31/10/2011.

Scaduti i termini, il contribuente che intende rettificare o integrare la comunicazione, entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del termine, può presentare una nuova comunicazione attraverso l’invio di file integralmente sostitutivi dei precedenti. Successivamente, oltre 30 giorni dalla scadenza del termine previsto, si rende applicabile l’istituto del ravvedimento operoso in presenza delle condizioni previste dall’art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n° 472.

L’omessa trasmissione della comunicazione, l’invio della stessa con dati incompleti o non rispondenti al vero, comportano l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di 258 euro ad un massimo di 2.065 euro.

Tra gli esempi che è possibile indicare – sulla base degli elementi forniti dalla Circolare – vi è quello relativo all’acquisto, effettuato nel 2010 da parte di un’impresa, di un automezzo con valore 30.000 euro (Iva esclusa), pagato con acconto di 5.000 euro e successive rate. Dato che l’importo unitario è superiore alla soglia di 25mila euro prevista per l’anno 2010, l’operazione deve essere comunicata per lo stesso anno e, con riferimento alla comunicazione del 2011 e di ciascun anno di corresponsione delle rate, saranno oggetto di riepilogo i pagamenti effettuati, per l’importo complessivo delle somme versate, con indicazione della data di registrazione dell’ultimo pagamento effettuato nel campo “data dell’operazione”.

Un ulteriore esempio può riferirsi al caso di un gioielliere che vende merce ad un cliente non residente nel territorio nazionale. Dal giorno 01/07/2011, per le operazioni di importo almeno pari a 3.600 euro (Iva inclusa), è necessaria la schedatura del cliente con obbligo di indicazione del nome, cognome, data di nascita, comune o stato estero di nascita, provincia di nascita e Stato estero del domicilio fiscale.

(per i chiarimenti della circolare 28/E/2011 delle Entrate sugli obblighi per autoveicoli ed immobili, e per i dati identificativi che commercianti e artigiani devono ottenere dai clienti residenti sul territorio nazionale e non residenti si legga http://www.questidenari.com/?p=4654)

La circolare 24/E del 30 maggio 2011: operazioni escluse, contratti collegati e a corrispettivo periodico per la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA (parte III)

(continua dalla parte II: http://www.questidenari.com/?p=4462)

Tra i casi particolari del provvedimento menzionati dalla Circolare 24/E del 30 maggio 2011 vi sono i contratti di appalto, fornitura, somministrazione e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici (contratti di locazione, noleggio, concessione, etc.): la comunicazione va effettuata solo se i corrispettivi dovuti in un intero anno solare sono di importo complessivo non inferiore a 3.000 euro. Al contrario, per le altre tipologie di contratto (es. compravendita) il superamento della soglia di 3.000 euro va sempre collegato alla singola operazione.

Per i contratti tra loro collegati, invece, bisogna valutare la somma complessiva dei corrispettivi di tutti i contratti.

In particolare, “a fronte del pagamento frazionato del corrispettivo relativo a un unico contratto che prevede corrispettivi periodici ovvero a più contratti tra loro collegati in relazione ai quali sono previsti corrispettivi di importo complessivo superiore, in un anno solare, ai limiti (3.000 euro ovvero 3.600 euro), dovrà essere comunicato l’importo complessivo delle operazioni rese e ricevute nell’anno di riferimento, anche se il corrispettivo relativo al singolo contratto è inferiore a detti limiti” (per ulteriori istruzioni sulla compilazione del tracciato record si faccia riferimento alla fonte in formato pdf: Circolare 24/E dal sito web dell’Agenzia delle Entrate).

In generale, quanto stabilito per i contratti a corrispettivo periodico, o tra loro collegati, vale anche per tutte le operazioni di importo unitario pari o superiore ai limiti, indipendentemente dal fatto che il pagamento sia regolato in modo ripartito (es. acconto e saldo) ed effettuato in anni diversi. A titolo esemplificativo, nel caso di cessioni di beni per importo 10.000 euro con fatturazione nell’anno di riferimento di un unico acconto pari a 2.500 euro, dovrà essere indicata la sola operazione resa e ricevuta nell’anno pari a 2.500 euro, anche se inferiore alla soglia.

Tra le operazioni escluse dall’obbligo di comunicazione si trovano le importazioni e le esportazioni di cui all’art. 8, 1°, lettere a) e b) del decreto. L’obbligo di comunicazione sussiste, invece, per le operazioni poste in essere tra operatori nazionali, anche tramite commissionari, nell’ambito delle c.d. esportazioni indirette di cui alla lettera c) dell’art. 8 (per le operazioni effettuate nei confronti degli esportatori abituali), e delle c.d. triangolazioni comunitarie di cui all’art. 58 del decreto legge n. 331 del 1993. Ad esempio, in caso di triangolare comunitaria, diviene oggetto di monitoraggio la cessione tra i due operatori nazionali, mentre rimane esclusa l’operazione che si realizza con l’ultimo cessionario comunitario (che poi sarà monitorata col modello Intrastat).

Come già anticipato, tra le operazioni escluse vi sono quelle effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell’IVA, quando il pagamento dei corrispettivi avviene mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7, 6°, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n° 605, così come previsto dall’art. 7, 2°, lettera o) del decreto-legge 13 maggio 2011, n° 70. La Circolare precisa che non rientrano tra le citate carte di credito, di debito o prepagate, quelle emesse da operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio nazionale.

(continua http://www.questidenari.com/?p=4538)

(per il significato di collegamento negoziale, l’elemento formale della fattura e gli altri chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate forniti nel documento dell’11 ottobre 2011 si legga “Collegamento negoziale, fattura e ricevuta fiscale: comunicazione delle operazioni con importo non inferiore alla soglia di rilevanza ai fini Iva (3.000, 3.600 o 25.000 euro)”)

(per la data ultima di invio dei dati da parte degli intermediari finanziari: “Spesometro: prorogata al 15 ottobre 2012 la comunicazione degli acquisti con carta di credito e bancomat“)

La circolare 24/E del 30 maggio 2011: soggetti obbligati e oggetto della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA (parte II)

(continua dalla parte I: http://www.questidenari.com/?p=4436)

Per la valutazione del raggiungimento della soglia oltre la quale sorge l’obbligo di comunicazione, si considerano i corrispettivi dovuti in base alle condizioni contrattuali, a meno che specifiche disposizioni normative non prevedano l’applicazione del criterio del “valore normale” (art. 13, 3° del decreto).

Obbligati alla comunicazione sono tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini della stessa imposta. I soggetti passivi devono comunicare:

–        i dati delle operazioni rese ad altri soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture per operazioni rilevanti (clienti), o nei confronti dei quali non sono state emesse fatture per operazioni rilevanti (consumatori finali, fra i quali imprenditori e professionisti che hanno acquistato beni e servizi non facenti parte dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo), e

–        i dati delle operazioni ricevute da soggetti titolari di partita IVA dai quali sono stati effettuati acquisti rilevanti (fornitori).

I soggetti che si avvalgono del regime di cui all’art. 1, commi da 96 a 116, della Legge 24 dicembre 2007, n° 244 sono esonerati dall’obbligo di comunicazione ad esclusione del caso in cui, in corso d’anno, il regime cessi di avere efficacia per “conseguimento di ricavi o compensi superiori a 30.000 euro, effettuazione di cessioni all’esportazione, sostenimento di spese per lavoratori dipendenti o collaboratori, percezione di somme a titolo di partecipazione agli utili, o effettuazione di acquisti di beni strumentali che, sommati a quelli dei due anni precedenti, superino l’ammontare di 15.000 euro”: in questi casi il contribuente è tenuto a comunicare le operazioni effettuate sopra il limite a partire dalla data in cui vengono a mancare i requisiti per l’applicazione del regime fiscale semplificato.

Oggetto della comunicazione sono le operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali è presente ogni requisito essenziale (soggettivo, oggettivo, territoriale) di cui all’art. 1 del decreto; pertanto esse riguardano le operazioni imponibili, le operazioni esenti di cui all’art. 10 del decreto e le operazioni non imponibili – nei casi delle cessioni all’esportazione (art. 8 del decreto, escluse le operazioni di cui al comma 1, lettere a) e b)), delle operazioni assimilate (artt. 8-bis, 8-quater, 71 e 72 del decreto) e dei servizi internazionali (art. 9 del decreto).

Di conseguenza rimangono escluse dall’obbligo tutte le operazioni fuori campo, come le prestazioni di servizio rese nei confronti di committenti non residenti; invece per le operazioni miste, in parte fuori campo ed in parte imponibili, l’obbligo si manifesta solo se la parte rilevante oltrepassa il limite di 3.000 euro o 3.600 euro (es. trasporti internazionali di persone su nave) – fonte IlSole24Ore.com.

Riguardano l’obbligo di comunicazione anche le operazioni che rientrano nel regime speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione di cui all’art. 36 del decreto legge 23 febbraio 1995, n° 41: in questi casi deve essere comunicata la sola base imponibile cui è riferibile l’imposta dato che non rileva la quota dell’importo non soggetta ad IVA.

Circa le operazioni oggetto di comunicazione già dall’anno 2010, la comunicazione attiene pure alle cessioni o prestazioni,  per le quali viene emessa la fattura, effettuate a favore di consumatori finali.

(continua http://www.questidenari.com/?p=4490)

La circolare 24/E del 30 maggio 2011: comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA (parte I)

L’art. 21 del Dl 31 maggio 2010, n° 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n° 122, ha introdotto l’obbligo della comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate per le operazioni rilevanti ai fini dell’IVA che siano di importo non inferiore a 3.000 euro.

Il provvedimento del 22 dicembre 2010 (Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva: dati clienti e fornitori secondo il Provvedimento del 22/12/2010: http://www.questidenari.com/?p=3576), modificato dal provvedimento del 14 aprile 2011, ha definito i soggetti obbligati alla comunicazione, l’oggetto e gli elementi da indicare nella stessa, ed i termini entro i quali le comunicazioni vanno inviate.

L’obbligo di comunicazione riguarda sia le operazioni effettuate tra soggetti IVA che quelle in cui cessionario o committente risulti essere il consumatore finale.

In sede di prima applicazione, entro il 31 ottobre 2011, devono essere comunicate le operazioni di importo pari o superiore ai 25.000 euro al netto dell’IVA rese e ricevute nel periodo d’imposta 2010, con solo riferimento a quelle per le quali è previsto l’obbligo di emissione della fattura.

Entro il 30 aprile 2012 vanno comunicate le operazioni di importo pari o superiore a 3.000 euro, al netto dell’IVA, rese e ricevute nel periodo d’imposta 2011, per le quali è previsto l’obbligo di emissione della fattura; entro lo stesso termine – ovvero come sopra, a regime, il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento – vanno comunicate le operazioni di importo pari o superiore a 3.600 euro, al lordo dell’imposta sul valore aggiunto, per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura, con riferimento soltanto a quelle rese e ricevute dal 1° luglio 2011 (es. le operazioni dei commercianti al dettaglio e degli artigiani documentate a mezzo ricevuta fiscale o scontrino fiscale. Gli stessi operatori, pertanto, devono ottenere sul punto vendita i dati identificativi – fra cui il codice fiscale – dei clienti che effettuano acquisti superiori a 3.600 euro Iva compresa, rimanendo esclusi dalla comunicazione gli acquisti effettuati con carte di credito, di debito o prepagate emesse da intermediari finanziari nazionali o esteri con stabilimento in Italia – ultra).

Il limite è pari a 3.600 euro anche per i soggetti che, pur avendo l’obbligo di documentare le operazioni mediante emissione di fattura, non hanno l’obbligo di indicare separatamente l’imposta (es. agenzie di viaggi e turismo che applicano il regime speciale IVA ai sensi dell’art. 74-ter del D.P.R. n° 633 del 1972. Si rammenta che per l’attività di intermediazione svolta dalle agenzie di viaggi e turismo in nome e per conto dei vettori – come nel caso della vendita al pubblico di biglietteria aerea, nazionale ed internazionale, di biglietteria ferroviaria e marittima e di altri servizi similari – le operazioni rilevanti ai fini IVA, effettuate dalle agenzie di viaggio intermediarie, concernono le fatture emesse dalle stesse agenzie per le provvigioni corrisposte dai vettori per lo svolgimento dell’attività di intermediazione: nella specie, oggetto di adempimento sono le operazioni di corrispettivo pari o superiore a 3.000 euro).

(continua http://www.questidenari.com/?p=4462)