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Finanziaria 2011 – Regime IVA per le cessioni di fabbricati (art. 1, 85°)

Si riporta il contenuto del comma 85 relativo all’art. 1 della Legge di stabilità (http://www.questidenari.com/?tag=finanziaria-2011: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) nel testo definitivo, in attesa di pubblicazione su Gazzetta Ufficiale.

Le cessioni di fabbricati effettuate dalle imprese costruttrici entro 5 anni dal termine della costruzione non sono esenti da Iva. Tale disposizione determina l’estensione dell’ambito di applicazione dell’imposta (cinque anni dai precedenti quattro) in riferimento al regime Iva per la cessione dei fabbricati.

L’articolo 10 (Operazioni esenti dall’imposta), primo comma, numero 8-bis), del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n° 633 – modificato dal Decreto-legge del 25/03/2010 n° 40, art. 2 (nel testo in vigore dal 26 maggio 2010 e con effetto dal 24 agosto 2010) – diviene in tal modo:

le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento o anche successivamente nel caso in cui entro tale termine i fabbricati siano stati locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata”.

(per gli aggiornamenti relativi alla decorrenza dei trattamenti pensionistici – Legge di stabilità 2011 – e per il testo in vigore della Legge n° 220 del 13 dicembre 2010 si legga http://www.questidenari.com/?p=3516)

Finanziaria 2011 – Detrazione 55% per riqualificazione energetica degli edifici (art. 1, comma 47-bis)

Si riporta il contenuto del comma 47-bis relativo all’articolo 1 della Legge di stabilità (http://www.questidenari.com/?tag=finanziaria-2011: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) nel testo definitivo, in attesa di pubblicazione su Gazzetta Ufficiale.

Comma 47-bis – Le disposizioni di cui sotto si applicano anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2011, e la detrazione spettante è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

Per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nell’allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro.

Per le spese documentate relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, della Tabella 3 allegata alla legge n° 296 del 27/11/2006.

Per le spese documentate relative all’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro.

Per le spese documentate per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

(per gli aggiornamenti sugli accertamenti fiscali – Legge di stabilità 2011 – si legga http://www.questidenari.com/?p=3441)

(per la comunicazione telematica finalizzata alla detrazione, da inviarsi entro il 31 marzo 2011 per i lavori che proseguono per più periodi d’imposta, si legga http://www.questidenari.com/?p=3752)