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DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138: tassazione delle rendite finanziarie, limite all’uso dei contanti, studi di settore e sanzioni accessorie per professionisti ed esercenti attività commerciali

La manovra anti-crisi di ferragosto è stata varata col decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) pubblicato sulla GU n. 188 del 13-8-2011 ed entrato in vigore il 13/08/2011.

Tra i provvedimenti adottati si trova l’aumento della tassazione delle rendite finanziarie al 20% (art. 2, commi 6-8), con esclusione dei titoli di Stato (Bot, Ctz e obbligazioni pubbliche come Btp e CCTeu). Ciò significa che depositi bancari e postali (conti correnti e conti deposito) saranno agevolati con uno sconto impositivo di 7 punti percentuali sugli interessi attivi, mentre altre forme di investimento come azioni, obbligazioni private e fondi comuni d’investimento saranno gravate da una tassazione sui rendimenti che sale dal 12,5% al 20% (per la recente equiparazione della tassazione tra fondi di diritto italiano e fondi di diritto estero si legga http://www.questidenari.com/?p=4571).

Sono esclusi dalle nuove disposizioni anche i rendimenti dei fondi di previdenza complementare colpiti dall’aliquota dell’11%.

Art. 2 – Disposizioni in materia di entrate

(omissis)

6. Le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 20 per cento.

7. La disposizione di cui al comma 6 non si applica sugli interessi, premi e ogni altro provento di  cui all’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera  c-ter), ovvero sui redditi di capitale e sui redditi  diversi di natura finanziaria del medesimo decreto nei seguenti casi:

a) obbligazioni e altri titoli di cui all’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29  settembre 1973, n. 601 ed equiparati;

b) obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’articolo  168-bis del medesimo testo unico;

c) titoli di risparmio per l’economia meridionale di cui all’articolo 8, comma 4 del decreto-legge  13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;

d) piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti.

8. La disposizione di cui al comma 6 non si applica altresì agli interessi di cui al comma 8-bis dell’articolo 26-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, agli utili di cui all’articolo 27, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al risultato netto maturato delle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

In materia di lotta all’evasione fiscale, viene ulteriormente abbassata la soglia di trasferimento del denaro contante tra privati in assenza dell’operato delle banche (per approfondimenti si leggano gli articoli della serie http://www.questidenari.com/?tag=antiriciclaggio), così passata da 5.000 a 2.500 euro. Art. 2, comma 4:

A fini di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in tema di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all’articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all’importo di euro duemilacinquecento; conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo 49, le parole: «30 giugno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2011».

Sono inasprite le sanzioni per i professionisti che non emettono fattura con la sospensione dall’ordine da un minimo di 3 giorni ad un massimo di 1 mese nel caso di 4 fatture omesse in 5 anni. Sempre l’art. 2, comma 5:

All’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-quinquies, sono inseriti i seguenti:

“2-sexies. Qualora siano state contestate a carico di soggetti iscritti in albi ovvero ad ordini  professionali, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi, è disposta in ogni caso la  sanzione accessoria della sospensione dell’iscrizione all’albo o all’ordine per un periodo da tre giorni ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione è disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi. In deroga all’articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Gli atti di sospensione sono comunicati  all’ordine professionale ovvero al soggetto competente alla tenuta dell’albo affinché ne sia data pubblicazione sul relativo sito internet. Si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter.

2-septies. Nel caso in cui le violazioni di cui al comma 2-sexies siano commesse nell’esercizio in  forma associata di attività professionale, la sanzione accessoria di cui al medesimo comma è disposta nei confronti di tutti gli associati.”

Inasprite anche le sanzioni per le attività commerciali che non rilasciano scontrino fiscale (sino alla chiusura dell’attività). La preclusione degli accertamenti per gli studi di settore riguarda solo il caso del contribuente risultato congruo anche per l’anno precedente:

Art. 2, comma 35

All’ultimo periodo del comma 4 bis dell’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo la parola “446” sono aggiunte le seguenti: “e che i contribuenti interessati risultino congrui alle risultanze degli studi di settore, anche a seguito di adeguamento, in relazione al periodo di imposta precedente”. All’articolo 1, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, dopo le parole “o aree territoriali” sono aggiunte le seguenti: “, o per aggiornare o istituire gli indicatori di cui all’articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146”.

E’ possibile scaricare il testo completo del D.L. 138/2011 (formato pdf) dal sito web Gazzettaufficiale.it.

(per la liquidazione del TFR per dipendenti pubblici e per i requisiti anagrafici relativi al pensionamento delle donne previsti dal decreto-legge 138/2011 si legga http://www.questidenari.com/?p=4943)

(per l’abbassamento del limite al trasferimento di denaro, libretti e titoli al portatore disciplinato dal D.L. 138/2011, convertito nella L. 148/2011, si legga http://www.questidenari.com/?p=5193)

(per la tassazione dei redditi derivanti dal possesso di conti corrente e conti deposito, Bot e altri titoli di Stato, obbligazioni, azioni, fondi comuni d’investimento e polizze vita, disciplinata dal D.L. 138/2011 convertito con la L. 148/2011, si legga http://www.questidenari.com/?p=5361)

La deducibilità degli interessi passivi

Al fine di approfondire la conoscenza dell’argomento relativo alla deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRES (http://www.questidenari.com/?p=1245), riporto quanto segue:

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

Testo unico delle imposte sui redditi

(G.U. n. 302 del 31 dicembre 1986, s.o. n. 1)

(Testo in vigore dal 1° dicembre 2004 dopo le modifiche del d.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344)

(omissis)

TITOLO SECONDO

Imposta sul reddito delle società

(omissis)

CAPO SECONDO

Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti

SEZIONE PRIMA

Determinazione della base imponibile

81. – 95. (omissis)

96. Interessi passivi. (1) – 1. Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell’art. 110, sono deducibili in ciascun periodo d’imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L’eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica. La quota del risultato operativo lordo prodotto a partire dal terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza, può essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi periodi d’imposta.

2. Per risultato operativo lordo si intende la differenza tra il valore dei costi di produzione di cui alle lettere A) e B) dell’art. 2425 del codice civile con esclusione delle voci di cui al numero 10), lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, così come risultanti dal conto economico dell’esercizio; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti.

3. Ai fini del presente articolo, assumono rilevanza gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonché gli oneri e i proventi assimilati, derivanti da contratti di mutuo, da contratti di locazione finanziaria, dall’emissione di obbligazioni e titoli similari e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria, con esclusione degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale e con inclusione, tra gli attivi, di quelli derivanti da crediti della stessa natura. Nei confronti dei soggetti operanti con la pubblica amministrazione, si considerano interessi attivi rilevanti ai soli effetti del presente articolo anche quelli virtuali, calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi.

4. Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati indeducibili in un determinato periodo d’imposta sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d’imposta, se e nei limiti in cui in tali periodi l’importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati sia inferiore al 30 per cento del risultato operativo lordo di competenza.

5. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle banche e agli altri soggetti finanziari indicati nell’art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, con l’eccezione delle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazione in società esercenti attività diversa da quella creditizia e finanziaria, alle imprese di assicurazione nonché alle società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano, inoltre, alle società consortili costituite per l’esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, ai sensi dell’art. 96 del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, alle società di progetto costituite ai sensi dell’art. 156 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e alle società costituite per la realizzazione e l’esercizio di interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni, nonché alle società il cui capitale sociale è sottoscritto prevalentemente da enti pubblici, che costruiscono o gestiscono impianti per la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché impianti per lo smaltimento e la depurazione.

5-bis. Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 96% del loro ammontare. Nell’ambito del consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129, l’ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo a soggetti di cui al periodo precedente partecipanti al consolidato a favore di altri soggetti partecipanti sono integralmente deducibili sino a concorrenza dell’ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo dei soggetti partecipanti a favore di soggetti estranei al consolidato. La società o ente controllante opera la deduzione integrale degli interessi passivi di cui al periodo precedente in sede di dichiarazione di cui all’art. 122, apportando la relativa variazione in diminuzione della somma algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti partecipanti (2).

6. Resta ferma l’applicazione prioritaria delle regole di indeducibilità assoluta previste dall’art. 90, comma 2, e dai commi 7 e 10 dell’art.110 del presente testo unico, dall’art. 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di interessi su titoli obbligazionari, e dell’art. 1, comma 465, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di interessi sui prestiti dei soci delle società cooperative.

7. In caso di partecipazione al consolidato nazionale di cui alla sezione II del presente capo, l’eventuale eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati indeducibili generatisi in capo a un soggetto può essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d’imposta, un risultato operativo lordo capiente non integralmente sfruttato per la deduzione. Tale regola si applica anche alle eccedenze oggetto di riporto in avanti, con esclusione di quelle generatesi anteriormente all’ingresso nel consolidato nazionale.

8. Ai soli effetti dell’applicazione del comma 7, tra i soggetti virtualmente partecipanti al consolidato nazionale possono essere incluse anche le società estere per le quali ricorrerebbero i requisiti e le condizioni previste dagli articoli 117, comma 1, 120 e 132, comma 2, lettere b) e c). Nella dichiarazione dei redditi del consolidato devono essere indicati i dati relativi agli interessi passivi e al risultato operativo lordo della società estera corrispondenti a quelli indicati nel comma 2.

(1) Articolo sostituito per intero dall’art. 1., 33°, lett. i), l. 24 dicembre 2007, n. 244, che ha contemporaneamente abrogato gli artt. 97 e 98. L’abrogazione ed il nuovo testo hanno effetto a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007; per il 1° e il 2° periodo d’imposta di applicazione, il limite di deducibilità degli interessi passivi è aumentato rispettivamente di un importo pari a 10.000 e 5.000 euro.

(2) Comma inserito dall’art. 82, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv., con mod., dalla l. 6 agosto 2008, n. 133, con decorrenza dal 22 agosto 2008.