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Multe della Polizia Stradale: al Nord si paga con bancomat o carta di credito agli agenti

Ulteriore passo avanti nella dematerializzazione dei pagamenti in un Paese ancora troppo abituato all’uso dei contanti e a tutte le problematiche di evasione fiscale e riciclaggio (http://www.questidenari.com/?tag=antiriciclaggio) ad esso collegate.

In via sperimentale e con l’intento di pervenire ad una distribuzione capillare entro metà 2011, le pattuglie di Polizia Stradale operanti nelle regioni più interessate dal traffico pesante – Lombardia, Emilia, Veneto, Friuli e parte del Piemonte – saranno dotate di POS, strumento che consentirà ai conducenti dei veicoli di pagare le multe elevate per infrazioni al Codice della Strada (http://www.questidenari.com/?tag=multa) con bancomat o carta di credito, senza fare uso di banconote e monete.

Particolarmente interessata la categoria degli autotrasportatori (http://www.questidenari.com/?tag=mezzi-pesanti) che, in caso di infrazione grave, subiscono il fermo del mezzo pesante se non eseguono il pagamento immediato.

Questa novità sull’utilizzo delle carte di debito e di credito pone ulteriore attenzione al problema dei costi di gestione degli strumenti di pagamento più moderni, caratterizzati da canone annuo e spese per ogni transazione eseguita ancora elevati rispetto ad altri Paesi europei, e pertanto non mancherà di sensibilizzare ancor più sugli sviluppi del cammino di avvicinamento ad un sistema di pagamento efficiente ed allineato in pieno ai contenuti della PSD (http://www.questidenari.com/?tag=psd).

Fonte: IlMessaggero.it

Violazione del Codice della Strada: informazioni on-line sul ricorso al Prefetto contro il verbale

E’ ancora in fase di sviluppo, ma già attivo e fruibile dagli utenti interessati, il sito web del Ministero dell’Interno predisposto per conoscere l’esito del ricorso al Prefetto contro i verbali elevati dagli agenti accertatori.

Per i cittadini in generale, una sanzione amministrativa irrogata per illecito amministrativo ha finalità punitiva e produce effetti sul patrimonio come nel caso della sanzione pecuniaria, della confisca e del fermo amministrativo (http://www.questidenari.com/?tag=fermo-amministrativo). All’origine della sanzione può esservi stata un’infrazione al Codice della Strada (http://www.questidenari.com/?tag=nuovo-cds), ovvero altri illeciti per violazione di leggi finanziarie e tributarie e degli assegni bancari.

I vantaggi della nuova soluzione telematica sono evidenti: ad esempio, prima che il Ministero e la Prefettura di Roma collaborassero per approntare www.sana.interno.it, quanti avevano fatto ricorso a partire dal 2007 contro un verbale – ricevuto per infrazioni contestate da Polizia Municipale e Ausiliari del traffico del Comune di Roma – dovevano recarsi personalmente presso gli uffici di via Ostiense 131 ed affrontare file estenuanti prima di venire a conoscere l’esito del ricorso.

Adesso, invece, agli stessi ricorrenti basta collegarsi on line al sito SANA (sistema informativo SANzionatorio Amministrativo) e seguire la procedura guidata indicando la Prefettura, il criterio di ricerca per numero di verbale o per numero di protocollo, l’organo accertatore (vigili urbani o altro), la data della multa, etc.

L’iter consente di conoscere in tempo reale lo stato del proprio procedimento amministrativo, stampare l’ordinanza di accoglimento o di rigetto, oppure ottenere informazioni sulla data di audizione (se richiesta).

Il servizio di “ricerca procedimento” dell’area “SAN.A. – per il cittadino” è disponibile per le Prefetture di Roma, Milano, Napoli, Palermo, Agrigento, Trieste, Venezia, Padova, Pistoia, Rieti, Terni e Teramo, ed è in corso di attivazione per Vicenza, Brindisi, Lecce, Taranto, Perugia, Firenze, Bologna, Piacenza, Torino, Genova, Cagliari.

A breve il sito fornirà informazioni sullo stato dei ricorsi contro verbali redatti da Carabinieri e Polizia Stradale (fonte: IlMessaggero.it), mentre è in corso di valutazione la possibilità di consentire la presentazione del ricorso direttamente on line.

Marcia su due ruote senza casco omologato ECE/ONU 22/05 dal 12 ottobre 2010: le sanzioni previste dal Codice della Strada modificato dalla Legge 120/10

Il comma 1° dell’art. 171 del Codice della Strada, modificato dalla legge n° 120 del 29 luglio 2010 (http://www.questidenari.com/?tag=legge-12010) e relativo all’uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote, entrerà in vigore a partire dal 60° giorno successivo alla data di entrata in vigore della stessa legge.

Ciò significa che, dal prossimo martedi 12 ottobre 2010, tutti coloro che saliranno in sella a ciclomotori e motoveicoli dovranno indossare un casco, regolarmente allacciato, le cui specifiche siano conformi ai regolamenti emanati dall’Ufficio Europeo per le Nazioni Unite – Commissione Economica per l’Europa, e alla normativa comunitaria. Attualmente il riferimento è al regolamento ECE/ONU 22/05.

La violazione della norma comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria da 74 a 299 euro e la perdita di 5 punti patente (art. 171, 2°); il conducente è responsabile nel caso l’infrazione venga commessa da minore trasportato.

Alla sanzione di cui al comma 2 segue il fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni, ovvero 90 giorni se, nel corso di uno stesso biennio, la violazione del comma 1 viene commessa per almeno due volte.

La nuova norma, in tal modo, rende non più utilizzabile il casco identificato con la sigla di omologazione DGM (c.d. scodella).

(per le novità 2012 su targa e certificato di circolazione dei ciclomotori si legga “Motorini e microcar immatricolati prima del 2006: multa da 519,67 euro per chi viaggia senza targa e certificato di circolazione dopo il 12 febbraio 2012”)

Comunicazione per l’individuazione del trasgressore alla guida: sanzione pecuniaria e ricorso

L’art. 126-bis del nuovo Codice della Strada, al secondo comma, prevede che – entro 60 giorni dalla notifica del verbale di contestazione privo degli estremi identificativi del trasgressore – il proprietario del veicolo (o l’obbligato solidale) fornisca comunicazione dei dati personali e della patente necessari ad identificare il conducente responsabile dell’infrazione. In caso di omissione della comunicazione (per la decurtazione dei punti patente prevista dalle novità 2010 del CdS: http://www.questidenari.com/?tag=punti), il proprietario – ovvero l’obbligato in solido – è soggetto alla sanzione amministrativa dal minimo di euro 263 al massimo di euro 1.050.

Sempre l’art. 126-bis, 2° chiarisce che la contestazione si intende definita a seguito di pagamento della sanzione pecuniaria, ovvero di conclusione dei procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi, o di decorso dei termini per proporre gli stessi ricorsi.

Pertanto, il proprietario (o il cointestatario) del veicolo che abbia proposto ricorso sarà punito con la “multa supplementare” per mancata comunicazione dei dati solo al termine dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi che lo abbiano visto soccombente.

Con una nota del Ministero dell’Interno, inoltre, si spiega che l’obbligo di indicazione del conducente è da considerarsi adempiuto allorquando il ricorso contiene il nome del trasgressore, anche in caso di mancata compilazione del modulo allegato al verbale (fonte: IlSole24Ore.com).

In ultimo, la nota ministeriale sottolinea che, una volta a conoscenza dell’esito del ricorso contrario all’opponente, gli organi di polizia inviano al proprietario del veicolo un nuovo modulo per la comunicazione dei dati.

Guida sotto influenza di alcol e guida sotto effetto di sostanze stupefacenti – le sanzioni ed i punti previsti dal Codice della Strada aggiornato 2010

Con esclusione delle novità relative a conducenti di età inferiore a 21 anni, ai neopatentati e a coloro che esercitano professionalmente l’attività di trasporto di persone o cose (consultabili alla pagina http://www.questidenari.com/?p=2813), la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l è punita con una sanzione da 500 a 2.000 euro e con la decurtazione di 10 punti patente (art. 186, 2° comma, lettera a); tra le altre sanzioni è prevista la sospensione della patente da 3 a 6 mesi.

Inoltre, per livelli di gravità crescenti dell’infrazione:

–        tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l: sanzione da 800 a 3.200 euro, arresto fino a 6 mesi e decurtazione di 10 punti patente (art. 186, 2° comma, lettera b); tra le altre sanzioni è prevista la sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno

–        tasso alcolemico oltre 1,5 g/l: sanzione da 1.500 a 6.000 euro, arresto da 6 mesi a 1 anno e decurtazione di 10 punti patente (art. 186, 2° comma, lettera c); tra le altre sanzioni è prevista la sospensione della patente per una durata da 1 a 2 anni, raddoppiata se il veicolo appartiene a persona estranea al reato; in caso di recidiva nel biennio la patente viene revocata; eccetto il caso in cui il veicolo appartenga a persona estranea al reato, il veicolo è confiscato con la condanna, anche patteggiata

In caso di rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza, l’art. 186 comma 7 prevede la sanzione tra 1.500 e 6.000 euro, l’arresto da 3 mesi a 1 anno e la decurtazione di 10 punti patente. Tra le altre sanzioni, la patente viene sospesa da 6 mesi a 2 anni ed il veicolo confiscato, tranne il caso in cui esso appartenga a persona estranea alla violazione. In caso di recidiva nel biennio è disposta la revoca della patente.

In caso di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, è prevista dall’art. 187, 1° la sanzione da 1.500 a 6.000 euro e l’arresto da 6 mesi a 1 anno. Tra le altre sanzioni vi è la sospensione della patente da 1 a 2 anni, e la patente è revocata in caso di recidiva nel triennio o in caso il reato venga commesso da conducente professionale.

In caso di rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la verifica dell’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, l’art. 187 comma 8 prevede la sanzione tra 800 e 3.200 euro, l’arresto fino a 6 mesi e la decurtazione di 10 punti patente. Tra le altre sanzioni: la patente viene sospesa da 6 mesi a 2 anni ed il veicolo confiscato, tranne il caso in cui esso appartenga a persona estranea alla violazione. E’ disposta la revoca della patente in caso il fatto venga commesso da soggetto già condannato per lo stesso reato nel biennio precedente.

Si rammenta che in caso le prove non invasive degli agenti accertatori forniscano esito positivo, il personale ausiliario delle forze di polizia è autorizzato a procedere ad accertamenti tossicologici su campioni di mucosa del cavo orale. Se il conducente rifiuta detto prelievo, lo stesso conducente viene accompagnato presso strutture sanitarie.

In ultimo, si ricorda che per il conseguimento della patente, anche nel caso dell’esercizio di attività professionali, è necessaria un’apposita certificazione sul non uso di alcol e di sostanze stupefacenti.

(ulteriori dettagli sulle sanzioni per uso di alcol da parte di conducenti professionali, e per mancato rispetto delle durate previste per i turni di lavoro e riposo, sono reperibili alla pagina http://www.questidenari.com/?p=2979)

Legge 120/10 – la circolare del 12 agosto 2010 sulle postazioni autovelox

E’ stata emanata la seconda circolare del Ministero dell’Interno (Dipartimento Pubblica Sicurezza) sulla riforma del Codice della strada (legge 29 luglio 2010, n. 120), entrata pienamente in vigore da quest’oggi 13 agosto – per la prima circolare si legga http://www.questidenari.com/?p=2813.

La circolare precisa le modalità di rilevamento delle infrazioni commesse per superamento dei limiti di velocità, per le quali sono previste sanzioni pecuniarie da un minimo di 38 euro fino ad un massimo di 3.119 euro (per il dettaglio delle multe in base alla gravità della violazione, per la perdita dei punti patente e le ulteriori sanzioni si veda http://www.questidenari.com/?p=2816).

In particolare, la circolare fa riferimento alla distanza di almeno 1 chilometro che è necessario osservare tra il cartello di preavviso della postazione di rilevamento e l’apparecchiatura stessa per la misurazione della velocità del veicolo, precisando che la norma riguarda i “dispositivi …….. finalizzati al controllo remoto delle violazioni …….. collocati ai sensi dell’art. 4 della L 168/2002 e, perciò, non riguarda i casi in cui l’accertamento dell’illecito sia effettuato con la presenza di un organo di polizia stradale” – punto 20, penultimo capoverso.

In altri termini, il vincolo della distanza di 1 Km non riguarda gli autovelox a presidio dei quali sia posta una pattuglia di agenti accertatori; inoltre, il vincolo non si applica (ultimo capoverso del punto 20) nel caso in cui “il limite di velocità sia generale per tipo di strada o sia riferito al particolare veicolo utilizzato”, ovvero nelle tratte stradali in cui il limite imposto dalla segnaletica coincida con quello generalmente previsto dal Codice della Strada.

Infine, il punto 32 della circolare chiarisce che l’accorciamento dei tempi di notifica delle multe (90 giorni) viene applicato alle infrazioni commesse dal 13 agosto 2010 – per la rateizzazione della multa o per l’eventuale ricorso al Giudice di Pace si legga http://www.questidenari.com/?p=2824.

Per i rimanenti punti della circolare, fra cui la precisazione sul fermo amministrativo immediato per incidente causato da guidatore in stato di ebbrezza, è possibile scaricare (in formato pdf) la circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Servizio Polizia Stradale – prot. n. 300/A/11310/10/101/3/3/9 del 12.08.2010 dal sito www.poliziamunicipale.it.

(per gli obblighi di comunicazione dei dati identificativi del trasgressore alla guida, le sanzioni ed il ricorso si veda http://www.questidenari.com/?p=2966)